[202] Questo è il significato della espressione che si legge nell'art. 53, che cioè «non l'aveva mandato a Roma per penitenza», modo volgare ancor oggi abbastanza usato nel mezzogiorno d'Italia.
[203] Ved. Doc. cit. pag. 356.
[204] Costoro sappiamo certamente essere stati già carcerati, poichè se ne fa menzione in diverse parti del processo. Su molti altri, compresi nella medesima categoria de' testimoni dimoranti in Napoli, non abbiamo uguale certezza: potrebbe supporsi che fossero stati anche carcerati, poichè fra Dionisio li dà per testimoni precisamente sull'art. 58, vale a dire sulla sua condotta «da tutto il tempo in qua che è stato carcerato»; ma riesce notevole che non abbia dato alcuno di loro per testimone anche su qualche fatto avvenuto nel carcere, come si verifica in persona di quelli che sappiamo essere stati certamente carcerati. È più probabile quindi che si tratti di frequentatori del carcere per ragione di visite, come si ha per Aquilio Marrapodi compreso nella stessa categoria, frequentatore del carcere per ragione di servizii; e così ci è parso doverli escludere dall'elenco de' carcerati che ci siamo ingegnati di compilare (ved. nel vol. III, Illustraz. IV, pag. 644). Diamo tutte queste spiegazioni perchè la cosa rifletterebbe individui di conto, tra gli altri il Dot. Gio. Vincenzo Serra e il Dot. Ottavio Serra, sul quale ultimo dal documento inserto nel processo si ha che trovavasi Sindaco di Nicastro quando fra Dionisio fu inviato al Papa per la faccenda dell'interdetto, e molti altri documenti potremmo produrre esistenti nel Grande Archivio.
[205] Ved. Doc. 382, pag. 395.
[206] Ved. i Reg.i Partium vol. 1165 bis e 1181 fol. 126; 1244 bis fol. 6; 1271 fol. 193; 1275 fol. 205 etc. etc. Inoltre i Reg.i Privilegiorum vol. 91 folio 137; e gli stessi Reg.i Partium vol. 1317 fol. 100 t.o, e vol. 1508 fol. 133.
[207] Ved. Reg. Sigillorum vol. 35 (an. 1599), sotto la data 21 giugno. Quivi si legge: «Licentia d'arme a Cesare Spinola affittatore de S.to Nicola, Massari e garzoni, taxato tarì uno».
[208] Ved. Reg. Officiorum Viceregum vol. 6 (an. 1593-96) fol. 75, e vol. 7 (an. 1595-98) fol. 155. Quivi si legge: «Expedita fuit provisio Patens officii Capitaneatus. Hostuni in personam mag.ci Don Francisci de Castiglia pro uno anno integro, et deinde in antea ad beneplacitum, cum provisione, lucris, gagiis, et emolumentis solitis, et consuetis, et cum clausulis in forma Regiae Cancellariae, qui etiam praestitit Juramentum in posse mag.ci et circumspecti D. Petri de Castellet regii Collateralis Consilii ac Regiam Cancellariam Regentis. Neapoli die 31 mensis Januari m.o d.o nonagesimo octavo. El Conde de Olivares».—Per l'esecutoria ved. Reg.i Sigillorum vol. 34 (an. 1598) sotto la data 20 febbraio.
[209] Non mancavano frattanto in favore di questo pessimo soggetto commendatizie perfino da Cardinali come il Bellarmino; ed il Nunzio, dopo la fuga e la ripresa di lui in Gaeta, scriveva che il suo negozio era «aggravato con intiera sua colpa, che s'è lassato ripigliare», nè seppe far di meglio che consegnarlo nel 1605 alla Religione di Malta che lo reclamò. Il Vicerè fin da principio avea fatto istanza che fosse giudicato dal Nunzio coll'intervento di un ufficiale Regio (come si fece pel Campanella più tardi), ma S. S.tà non volle concederlo, benchè si trattasse di un così volgare assassino. Ved. il Carteggio del Nunzio in Firenze: Lett. da Roma del 5 maggio 1595, 8 novembre 1600, 14 giugno 1602, 12 novembre 1604; e Lett. da Napoli 3 marzo 1598, 17 marzo e 5 maggio 1600, 17 maggio e 22 giugno 1602, 14 e 30 luglio e 28 ottobre 1605. Inoltre i Reg.i Curiae in Napoli: vol. 40 (an. 1595-99) fol. 181, 12 marzo 1598; e vol. 47 (an. 1599-600) fol. 15 t.o, 31 agosto 1599.
[210] Ved. Doc. 363 e 364, pag. 360 e 361.
[211] Ved. Doc. 365, pag. 364.