Un console italiano, rappresentante la nostra diplomazia in una delle principalissime città della Repubblica Argentina,—città dove vivono non meno di quarantamila nostri connazionali—ha inviato una bella mattina la lettera seguente alla Patria degli Italiani. È il grido d’un buon burocratico che trova il suo tavolo troppo ingombro di lavoro, e che invoca la meritata tranquillità:
« Nell’interesse e per norma dei nostri connazionali i quali avessero reclami da sporgere per fatti dell’autorità da cui si ritenessero lesi, sarò grato se vorrete pubblicare il seguente avviso:
« Giusta i principî stabiliti dal Governo del Re, i regî sudditi, i quali si ritengono lesi nei loro diritti da qualche autorità locale, dovranno prima di tutto—e fondandosi nelle garanzie loro accordate dalle costituzioni argentine—rivolgersi successivamente, se necessario, a tutte le autorità superiori a quella dalla quale furono danneggiati, fornendo ad esse le prove convincenti dei fatti asseriti ».
Una parentesi: le parole in corsivo sono sottolineate nel testo originale. E continuiamo:
« Solo nel caso, non presumibile, che la suprema autorità locale siasi negata di far giustizia, od abbia indiscutibilmente violata quest’ultima, i regî sudditi potranno far ricorso all’intervento dell’autorità consolare, provando:
« 1.º Che il reclamante ha diritto all’invocata protezione consolare, per avere egli il possesso attuale della nazionalità italiana, e per la regolarità della propria situazione di fronte alle leggi della Patria.
« 2.º Che il reclamo è basato sulla realtà dei fatti, i quali perciò debbono essere provati, e che esso abbia fondamento giuridico; giacchè non tutti i danni sono suscettibili di risarcimento.
« 3.º Che vi sia stato—ciò che non deve supporsi—un diniego od una patente violazione di giustizia da parte delle supreme autorità locali.
« È pero lasciato al prudente criterio di equità del Regio Console il giudicare, caso per caso, della opportunità o meno di interporre fin da principio, in favore dei reclamanti, il proprio intervento ufficioso, allo scopo di conseguire eque transazioni ed amichevoli componimenti.
« Gradisca, ecc. ».