In quanto alle terre, la feudalità regolare con la sua gerarchia non è altrimenti assoluta; ma ci son Franchi già che si raccomandano per gli allodii e benefizi, poi coloni, e servi, e uomini liberi. Le quali diverse qualità si scoprono nei diplomi e altri documenti contemporanei, il più proprio dei quali a ben apprendere lo stato delle persone e delle sostanze a' tempi carolini, si è il Poliptico dell'abbate Irminone, cioè il libro antico dei censi della badia di San Germano ai Prati, uno de' più ricchi monasteri di que' tempi medesimi. San Germano avea molto acquistato e molto avuto in dono da re, conti e donne pie; avea terre immense, ben coltivate e verdeggianti, ed i monaci suoi principalmente applicavansi all'irrigazione dei prati, che giacevano intorno alle torri della badia, d'onde il nome a lei di pratensis, antico al par della prima schiatta. San Germano possedeva venticinque grandi tenute, indicata ognuna con la voce latina breve[92], raccolte tutte intorno al monastero, o anche sparse qua e là dal Reno al mare. Se grande era la riputazione della badia, se l'arca de' suoi martiri risplendea di Voti, il monastero ne avea gran frutto, e i fedeli lo ricolmavan di doni. Le venticinque mense della badia erano abitate da coloni, liberi o servi, soggetti a canoni sì miti, ch'essi eran per loro un segno di vassallaggio, anzichè un pagamento di oneroso livello. Ecco qui appresso alcuni frammenti del gran libro dei censi della badia, da cui stanno per iscaturire i tempi antichi, con la famiglia, il suolo, la proprietà, tutto ciò in somma che costituisce la società intera; e badisi ch'egli è un libro dell'ottavo o del nono secolo. «Godeboldo, colono di San Germano, ha due figliuoli, l'un di nome Godelildo, l'altro Amaltrude, tiene una mensa ingenua, e paga due moggia di vino, tre galline e quindici uova all'anno. Valate, colono, e la moglie sua Framengilda, con due figliuoli, hanno anch'essi una mensa ingenua, e pagano similmente due moggia di vino, tre galline e quindici uova.» Volete saper ora la condizion dello schiavo? «Eureboldo, servo di San Germano, che tiene a livello una terra lavoratía, pagar deve un pollastro e cinque uova per settimana. Siclebolda, serva, che ha cinque bunaria di terra e un aripenno di vigna dar dee quattro misure di frumento. Adremaro, ligio di San Germano, che tiene un binario di terra lavoratía, un aripenno di vigna ed uno e mezzo di prato, pagar ne deve due misure.»

La più curiosa delle indicazioni che porge il libro dei censi di San Germano si riferisce alla gran tenuta di Palaiseau o Palazzuolo, una delle più belle possessioni della badia, che, consacrata al patrocinio di san Martino, aveva un maniero dominicale o feudale, con una gran masseria e tutte le sue pertinenze. Dividevasi questa tenuta in colti dell'estensione di duecento ottantasette binari, dove seminar si potevano mille cinquecento moggia di frumento; ci avean cento ventisette aripenni (parola d'onde venne il nostro arpent) di vigneto, che dar poteva ottocento moggia di vino; cento aripenni di prato, da cui raccoglier potevansi cento cinquanta carra di fieno; bosco abbastanza per pascere un centinaio di verri; tre mulini da grano, il cui censo sommar poteva a centocinquantaquattro misure; una chiesa ben fabbricata e sei albergherie. In quest'ampia colonia moltissimi eran gli uomini della badia, soggetti ad un dolcissimo reggimento e ad un vassallaggio de' più benigni, siccome il censo di Palazzuolo dimostra. Valafredo, colono, con sua moglie Eudimia e due figliuoli, godevan di due mense ingenue, senz'altro canone che un bue, quattro danai, due moggia di vino, una pecora col suo agnello, e con l'obbligo di coltivar l'inverno quattro ternature di terra, di soddisfare alle servitù rusticali[94], di far le vetture e di dar oltracciò all'abbate tre pollastri e quindici uova.

Grande è l'ordine che regna nell'azienda di tutti quegli poderi abbaziali, ed il Poliptico d'Irminone offre in fatto di amministrazione un modello di regolarità e d'esattezza; tutto ivi è notato con minuta scrupolosità; fatto cenno d'ogni uovo nella partita di dare e avere, contato ogni pollo. Quest'azienda domestica del monastero ci ricorda l'amplissimo e minutissimo capitolare di Carlomagno intorno all'amministrazione delle mense reali, a que' giorni il reddito più netto del patrimonio regio; nè punto è da maravigliare che i cartolari regi o abbaziali ne trattino sì specialmente, chè questo era per essi il libro del tesoro. Nel curioso frammento intitolato: Breve saggio delle cose fiscali di Carlomagno[95], trovasi pure un documento che comprova con qual diligenza venisse registrato tutto ciò che si apparteneva al regio demanio. I missi dominici avean fra l'altre anche questa soprintendenza nei viaggi loro amministrativi, e in certa visita ch'ei fecero nella badia di Stephanswert, sulla Mosa, distesero un minutissimo ed esattissimo inventario di quanto avean veduto nella chiesa e nella mensa regia. «Noi abbiam trovato, ivi dicono, un altar d'oro e d'argento, con reliquario indorato ed ornato di pietre preziose e di cristallo, una crocetta con lamine d'argento, con altre croci ancora, alcune corone, alcune palle di cristallo e due calici d'argento.» E tutte queste cose preziose eran dai messi regi stimate e pesate, affinchè nulla ne fosse trafugato, e con esse inventariavasi, volume per volume, la biblioteca[96], e così le vesti e i paramenti. Indi i messi regi passavano ai poderi, e vi numeravano gli agnelli, le pecore, i buoi, e con diligente e sottile fiscalità facevano il conto dei canoni e livelli. Che se insorgeva qualche quistione sulla natura e sul diritto della proprietà, facevansi in tal caso di grandi inquisizioni intorno all'origine del diritto, e s'interrogavano gli anziani del luogo, e dopo siffatte inquisizioni i messi regi sentenziavano sui diritti del fisco e dei particolari, la voce pubblica e la testimonianza dei vecchi stando per prova dell'usucapione e del possesso.

Da questi antichi documenti della storia resulta dunque che i più de' censi o redditi degli stabili si pagavano in derrate; per moggia di vino, misure di frumento, polli nelle grandi solennità, uova, pesce del vivaio, ed oltracciò pochi soldi o danai pagati annualmente dal colono. In queste grandi tenute ciascuno esercitava la sua professione; ci eran de' coloni che possedevano un mulino, de' servi fabbri ferrai, de' carpentieri, degli operai in ogni maniera d'arti meccaniche; tutto facevasi in quelle monastiche colonie, il panno, il bigello, le vestimenta per tutti, e meglio che tenute e casali, erano città e industri borgate. Nessuna imposta pagavasi, oltre la decima in derrate, e la servitù era sì lieve, che non pochi possessori di allodii si davano per pietà o per interesse al monastero. Validissimo era in fatti il patrocinio della Chiesa; nè però sosteneva che un cristiano ricomperato dal sangue di Gesù Cristo rimanesse schiavo, che anzi frequentissime eran le manumissioni nelle basiliche, appiè degli altari[97], e l'abbate era contentissimo ogni volta che, parato della sua cappa, e col baston pastorale in mano, pronunziar potea, dopo la messa, quelle parole: «Isemberto, ovvero Igonaldo, tu se' libero, e da servo, divenuto colono della badia.»

Il maggiore e più stringente obbligo della proprietà sotto il secondo lignaggio era il servizio militare: chi possedea qualche brano del territorio era tenuto difenderlo, nè ci era pur un uomo libero, possessore di benefizi, che accorrer non dovesse sotto le insegne al bando del caposignore. Il maggior documento che si abbia intorno al servizio militare a quei tempi, si è un capitolare di Carlomagno, in cui esso è regolato con inesorabile severità, poichè il militare servizio era la legge dei benefizi e il fondamento della costituzione dei Franchi. Il qual capitolare fu da lui dato il settimo anno del regno suo come imperatore, dal palazzo d'Aquisgrana, nel tempo cioè che finite ancor non erano le guerre più sanguinose, e che all'impero sovrastava qualche potente irruzione degli Unni, o altro impeto dei Barbari. Al quale improvviso e tremendo pericolo ovviar si dovea con gran forza; e però l'imperatore comanda che: «Chiunque possiede benefizi muova contro il nemico. Ogni uomo libero che possegga cinque mense, dee venire alla nostra convocazione, e così chi ne abbia quattro o anche tre sole[98]. Di due uomini, possessore ciascuno di due mense, l'uno dovrà marciare contro il nemico; se due uomini parimenti, l'un sia possessore di due mense, l'altro di una sola, si uniscano insieme per aiutarsi scambievolmente, e parta colui che il potrà fare con maggiore vantaggio. Coloro che non posseggono più d'una mensa s'accompagneranno a tre a tre, e a sei a sei quelli che la metà d'una mensa, e uno parta. Gli altri poveri tanto, che l'aver loro non ecceda il valore di cinque soldi, faran che parta il sesto fra essi, a cui si daranno cinque soldi. A niuno è lecito abbandonare in guerra il suo signore. Tutti i nostri fidi conti si apparecchin dunque, il meglio che possano, alla guerra, con loro uomini, carri e donativi, per venire al nostro placito. I nostri messi stieno con l'occhio aperto sovra ciascuno dei nostri vassalli, e ad essi comandino, in nostro nome, di venire al nostro placito coi loro uomini e carri, si che tutti abbiano a seguirci, senza che alcuno rimanga indietro, e si trovino raccolti al Reno pel mese d'agosto: così ordinando noi, all'uopo che anche quei che dimoramo oltre la Senna, eseguir possano i comandi nostri. Noi vogliamo e ordiniamo ancora che i conti non interrompano i loro placiti, e non ne accorcino il tempo per darsi alla caccia o ad altri passatempi. Se ci sia bisogno d'aiuto ai confini della Spagna o del paese degli Avari, facciasi marciare un Sassone ogni sei, e se questo avvenga sulle frontiere della Boemia, uno ogni tre; tutti poi prenderanno le armi a difendere il paese contro gli Slavi Sorabi. È voler nostro che tutti i conti e vassalli nostri, e possessori dei benefizi, e gli uomini a cavallo del paese de' Frisoni, convengano al nostro placito. Quanto ai poverissimi, un solo ogni sette sarà obbligato di venir bene in armi, come sopra.»

Tanto rigore nel militare servigio mostrando il pericolo imminente di qualche grande invasione, ci pare di dover riferire questo capitolare al tempo che i Barbari, con fiero sollevamento, minacciaron di tremenda rappresaglia l'impero. Carlomagno torna qualch'anno appresso alla milizia, e la viene imponendo e regolando, pur sempre con la medesima severità, chè da quello viene ogni diritto e potenza sua. Il servizio militare, imposto si strettamente da Carlomagno, era l'essenzial condizione del possedere. In una società in fatti, che abbia la conquista per legge, è d'uopo che quanti partecipano dei profitti del possedere, sieno presti sempre a difendere la costituzione del paese. Il secondo degli obblighi imposti a tutti coloro che possedevano, si era quello della giurisdizione; cioè ad ogni leudo o libero colono di comparire innanzi al placito del conte ogni volta che chiamato vi fosse, o come giurato, o come scabino, o come rachimburgo, o come centurione[99]. Il placito o l'udienza del conte era la giurisdizion comune e consueta; i messi regi teneano assise e udienze passeggere; i conti, tribunali stabili e permanenti. In questi così fatti placiti sentenziavansi le quistioni tutte intorno ai beni e alle persone, ciascuna delle parti era giudicata secondo la sua propria legge, e alcuna volta secondo gli statuti del luogo. La Chiesa sola avea giurisdizione universale e assoluta, procedente dai concilii. Il placito del conte tenevasi a certi tempi dell'anno, nè alcun dei citati poteva cansarsi dal comparire; le cause sulle persone e sugli averi venivano giudicate sulla dichiarazione degli scabini, dei giurati, dei giudici, dei vicari, dei centurioni, tutti eletti a voce di popolo; nessuna distinzione a quei tempi ci avea, nessuna classificazione nelle magistrature che sentenziavano intorno alle sostanze o alle persone; chè anzi i medesimi magistrati esercitavano promiscuamente gli ufizi municipali e giudiziari, sotto il nome di buoni uomini, di savi, di giurati e di scabini.

Il popolo attivo, sotto il lignaggio carlingo, è in ogni luogo, ed il consenso suo è necessario nella promulgazione delle leggi; ma, come detto è, per questo popolo intender si vuole i leudi, i conti, i vescovi, i cherici, i Franchi. Il vasto ordinamento de' capitolari, appunto ha suo compimento nel chiudersi dell'impero di Carlomagno, il quale, benchè spossato e malaticcio, nè altiero più di quello spirito che atterriva col solo sguardo, pure dà opera a nuove leggi pe' Franchi; liberi son questi ultimi e grandi, ed è bisogno di capitolari che li distinguan dagli altri popoli che ubbidiscono all'imperatore. «Carlo augusto e serenissimo imperatore[100], coronato da Dio, grande e pacifico, col consiglio e consenso de' vescovi, abbati, conti, duchi e di tutti i fedeli della Chiesa cristiana, ha stabilito i seguenti capitolari, risedendo nel suo palazzo, e conformandosi: alla legge salica, romana e gombeta[101], affinchè ognuno de' sudditi suoi si conduca secondo questi ordini segnati di sua mano, e sia sollecito di porli ad esecuzione.» E seguitando, viene in questo capitolare, imponendo vari doveri ai vescovi pel buon reggimento delle loro diocesi; e così a quelli che godono benefizi, e al vicario o centurione, raccomanda d'essere attento ad incamerare le eredità vacanti, e nota quelle che si devolvono senz'altro, al fisco, e quell'altre, di cui solo esso ha ragione a una parte; poi ricorda ai vicari il dovere di tener uomini che dien la caccia ai lupi, con alcune immunità e rimunerazioni a questi uomini; poi tocca di varie provisioni della milizia e della guerra; ingiunge alcuni obblighi ai conti ed altri ai loro vassalli; accenna i doveri dei guardaboschi; assegna le qualità che aver debbono i coloni delle sue tenute; ordina di condurre abitanti nelle foreste dove siano residenze reali, di farvi orti e vigneti, di stirparne il bosco, sì che il podere diventi sempre migliore[102]; comanda che si dia lana e lino da lavorare alle donne che servono nelle sue case, e finisce confermando il diritto di guerra privata, quello che durò più a lungo di tutti fra i posteri, con le seguenti parole: «Se alcuno de' nostri fedeli combatter voglia un suo nemico, chiami seco a dargli aiuto un de' pari suoi, e se questi ricusa o si mostri renitente, gli sia tolto il suo benefizio, per darlo a chi si sarà serbato fedele.»

Quest'ampia legislazione reca la data dell'ultimo anno di Carlomagno, ed è appunto in mezzo all'ultima infermità sua, al dileguarsi della vita, ch'ei riprende l'antico vigor suo per promulgare questa lunga serie di leggi, che regolano i doveri dei Franchi. Al mese di settembre dell'anno 813, tiene un placito o tribunale di giustizia nella prediletta sua città d'Aquisgrana, e di consentimento de' suoi fedeli, vi promulga gli ultimi suoi capitolari. «Sia noto a tutti (così ivi è detto) che noi pure seguiamo le leggi comuni agli altri Franchi, in quanto concerne alle cause ecclesiastiche e dei servi di Dio. Chi uccide un Franco, paghi seicento soldi all'erario regio, e soldi duecento di risarcimento. Chi uccide un uomo libero, paghi duecento soldi, ed un terzo di soprappiù al re. Chi ucciderà un lido[103], darà cento soldi ed un terzo di soprappiù al re[104]. Chi ucciderà uno schiavo, darà soldi cinquanta ed un terzo di soprappiù al re. Chi ucciderà un conte nel suo contado, o un messo regio nell'esercizio della sua legazione, pagherà un'ammenda triplice in correlazione con la condizion dell'ucciso. Chi ucciderà un vagabondo, pagherà al re soldi cinquanta. Se alcuno sostenga che un uomo libero è suo servo, quest'ultimo giuri, insiem con dodici suoi prossimani, sulle reliquie dei santi, ch'egli è libero, o altrimenti si assogetti alla servitù. Chi vuole emancipare un servo con la manumissione, il conduca alla chiesa, ed ivi gli conceda la libertà. Chi fu fatto libero con una scritta o in altro modo, ripari nei poderi del re, nè sia più servo di chi l'ha affrancato. L'uomo emancipato per una scritta è libero come qualunque altro Franco, e s'egli abbia bisogno di protezione, la dimandi a tutt'altro signore, che a quello da cui ebbe la libertà. Chiunque assale un Franco, senza ch'egli abbia fatto fallo, pagherà dodici soldi e tre all'erario regio. Chi avrà preso un Franco pe' capegli, pagherà dodici soldi e quattro all'erario regio; (i capelli biondi e ondeggianti sugli omeri al Franco eran l'insegna della libertà). Chi gli avrà fatto perder sangue senza colpa sua, darà dodici soldi e quattro all'erario. Chi manometta il patrimonio d'un Franco, pagherà sei soldi, e quattro all'erario. Ad un uom libero si daranno a risarcimento soldi otto e quattro all'erario; ad un lido, quattro soldi e altrettanti all'erario; ad un servo due soldi e quattro all'erario.» Poi viene a stabilire le diverse ammende o multe pe' rubamenti e altre per disobbedienza a certi ordini superiori, e termina col seguente statuto: «Se un Franco, ha due figliuoli maschi, e li lasci eredi delle sue foreste, delle sue terre, de' suoi schiavi e delle sue greggie, le figlie pure sieno eredi della madre.» Tale si è la regola della legge salica: la parte ha da essere uguale tra fratello e sorella; la figlia è chiamata a succeder nel feudo; tutti i figli d'un medesimo padre hanno egual diritto all'eredità sua, fosse pure d'una corona.

Quest'ultimo capitolare, quasi unicamente destinato alla legislazione dei Franchi, sembra opera d'un'assemblea, in cui i conti e i vescovi di questa nazione abbiano avuto maggior parte che altri. Carlomagno siede nel suo palazzo d'Aquisgrana, una delle città d'Austrasia, primo nido dei Carolingi: i Bavari e i Sassoni, domati dalla conquista, son due famiglie germaniche che a Carlomagno oramai appartengono per diritto d'alta signoria; ond'è che affievolito, l'imperatore, vuol farsi appoggio dei Franchi, de' suoi più valenti guerrieri, de' suoi leudi più fidi, quindi è largo con essi di concessioni; l'intento suo è di perpetuare la corona nella propria famiglia, d'assieparla di conti e di vescovi franchi, e pensa quindi ad ampliar la legge salica e la ripense, e a porvi alquanto più d'ordine e d'unità. Tale si è tutta la cura degli ultimi anni suoi. Ora si vuol ripigliar questo scorcio dell'imperial sua vita, e veder quale fu il suo lignaggio, e che fine avessero le sue testamentarie predisposizioni in quell'impero da lui con tante cure e fatiche fondato.

CAPITOLO IX. FAMIGLIA DI CARLOMAGNO E GLI ULTIMI TRE ANNI DELLA SUA VITA.