Le monete del suo regno sono rarissime, chè ben poche scamparono ai guasti del tempo, e consistono in alcuni danai d'oro o d'argento, con l'impronta della città, solo che sur una o due si discerne un'effigie che può esser presa per quella dell'imperatore. I conti facevansi per soldi, lire e denari; la lira era di dodici once romane d'argento, e dividevasi in venti soldi, e il soldo in dodici denari; e quanto ai pesi, ben è vero che s'eran conservate quasi da per tutto le denominazioni romane, ma pure ogni luogo aveva le sue; facevasi il conto a misure, come si vede ne' capitolari; il sestaro, lo staio, il piede, si veggono accennati a fondamento de' calcoli agrarii; e l'aripenno e la mensa eran le misure del terreno, siccome abbiamo dal Poliptico dell'abbate Irminone. Il prezzo facevasi generalmente in soldi, la lira era una specie di moneta di convenzione, che figurava nelle scritture; nè v'era altra moneta effettiva che il soldo e il danaio, però che la lira sarebbe stata una di troppo peso; tutti i contratti facevansi a soldi.
Al tempo di Carlomagno furon pur coniate alquante medaglie, a celebrare i grandi avvenimenti, come quelli sarebbero della caduta de' Longobardi, e dell'esaltazione all'impero del re franco, due fatti che si collegano con le tradizioni di Roma. A Roma era l'uso di tramandar nel bronzo le memorie degli eventi, e intanto che il trionfatore scorreva le vie principali, si coniavan medaglie in commemorazione, onde che Carlomagno, uso toglier dai Romani quanto riferivasi alle memorie, alla magnificenza, alla porpora, non trascura nè in questo le forme antiche. Ed è a notar qui che la schiatta carolina ben poco trae dalle instituzioni e consuetudini de' Merovei; la creazione d'un impero d'Occidente, tramuta, a così dir, le antiche costumanze della monarchia; una nuova era comincia sotto il doppio impero delle idee germaniche, quanto alla forza materiale, e delle forme romane, quanto alla potenza storica e morale. E' non trattasi già più dell'antica Neustria e dell'Austrasia, ma d'un impero d'Occidente, di cui la Francia non è altro più che una frazione; tanto che quando quest'impero ebbe a cadere, furon de' rottami suoi composti diversi principati, ognuno sotto ad un re; i Carlinghi non furon da nulla preceduti, che somigliar potesse all'opera loro, e questa tutta perì insiem con loro. L'eredità delle consuetudini, delle leggi, dei costumi dell'impero dura ben più in Germania che in Francia; in sul Reno tutto ancor sente della schiatta carlinga; in Francia, all'incontro, i Capeti non furono se non conti franchi, che si fecero re dei Franchi. E che avean eglino di comune con Carlomagno?
CAPITOLO VIII. ULTIMO PERIODO DEI CAPITOLARI.
I capitolari legislativi. — Personalità delle leggi barbare, franche, saliche, ripensi, lombarde, visigote, romane. — Capitolare addizionale alle leggi saliche e ripensi. — Analisi del Poliptico dell'abbate Irminone. Giurisdizione dei conti e dei vescovi. Placiti degli scabini e dei centurioni. — Capitolari circa la milizia. — Forma delle dimande all'imperatore. — Rescritti. — Somiglianza e dissomiglianza tra i sinodi e i placiti. — Indole generale della legislazione di Carlomagno.
800 — 814.
I capitolari di Carlomagno non tutti derivano dal medesimo principio, nè tutti hanno il medesimo intento; alcuni, meramente domestici, non altro comprendono che l'amministrazione dei dominii regi, e si riferiscono alla disciplina, all'economia dei palazzi, delle tenute, delle colonie che compongono il reddito maggiore del principe; altri, che sanno di origine ecclesiastica, non sono che concilii nazionali deliberati dai vescovi, i quali attingon lo spirito loro dai principii generali della Chiesa; i più finalmente di essi capitolari mirano più specialmente a regolar la legge civile, vale a dire lo stato delle persone, leudi, uomini d'arme, coloni o servi che fossero; indi a stabilire la qualificazione delle proprietà, in allodio, benefizio o dominio, divenendo per siffatto modo, come se tu dicessi, il supplimento al codice d'ognuna di quelle barbare nazioni.
Delle quali nazioni la maggior passione era quella di governarsi con le proprie leggi; niente v'era che affezionasse le persone al suolo, nè v'erano statuti o leggi territoriali, chè le popolazioni, correndo da un luogo in l'altro, seco portavan le leggi loro, nella guisa che gli antichi le are de' loro Dei. Il vasto impero di Carlomagno comprendeva popoli diversi, ognun de' quali aveva il suo diritto scritto; i Longobardi, le loro leggi particolari deliberate nelle diete di Pavia o di Milano; i Bavari, il codice teodosiano e il giustinianeo; i Salii e i Ripensi, quelle due grandi famiglie della gente franca, le loro leggi personali; i Romani ed i Sassoni invocavano essi pure una legislazione speciale, per modo che ognuno era governato secondo il proprio suo codice e diritto. La legislazione era, per così dire, a scelta di chi volea: e un uomo libero potea dichiararsi soggetto alla legge che a lui meglio tornasse; il diritto fra que' popoli era tutto personale, e il Franco, l'Alemanno, il Gallo, il Longobardo, il Romano, il leudo, il cherico, dir poteva: «Questa è la mia legge; io sto a questa, nè altra io ne voglio.»
Se non che la mente di Carlomagno, sì alta era, e per conseguenza sì assoluta, da non sapersi tenere dal tentar una tal quale uniformità nella legislazione, e a questo intendono parecchi de' suoi capitolari, i cui statuti si applicano a tutti i sudditi dell'impero senza distinzione d'origine. Ma nello stato di sminuzzamento dei popoli barbari, superbi com'eran essi delle loro consuetudini, erculea fatica quella si era d'annodare in un medesimo tessuto, e coordinare tante leggi diverse e codici particolari; onde se i capitolari mirarono all'uniformità, a Carlomagno fu forza spesso d'avere anche rispetto ai codici di questa o quella nazione; di che son prova evidentissima i due capitolari da lui promulgati per appendice alla legge salica e alla ripense. Recano essi la data dell'anno terzo del suo regno in titolo d'imperatore, cioè dell'anno 803, dal palazzo di Francoforte, la residenza sua tutta germanica, e trattano specialmente della composizione, fondamento e principio d'espiazione per qualsivoglia delitto. «Qui hanno principio (così il testo) i capitolari che il signor nostro, Carlo imperatore, ha ordinato fossero aggiunti alla legge salica, l'anno di Nostro Signore Gesù Cristo 803, e terzo della sua esaltazione all'impero. Chi avrà ucciso il sottodiacono pagherà trecento soldi, quattrocento chi un diacono; per un prete se ne pagheranno seicento, per un vescovo novecento, quattrocento per un monaco;» e così via discorrendo altre taglie per la composizione. I quali statuti altrimenti non si dipartono dal principio fondamentale della legge salica, che stima la vita a prezzo di denaro; ogni delitto si sconta per componimento, ogni asilo è inviolabile; tale si è la massima sua, solo che Carlomagno si studia di accordar questo gran privilegio della legge salica con la polizia generale dell'impero, e perciò appunto ei non consente la composizione per delitti di troppo odiosa natura, e dice, continuando: «Se alcuno, per timore di cader in ischiavitù, uccida il padre, la madre, la zia, lo zio, il patrigno o qualunque altro de' suoi parenti, da cui sospetti poter essere ridotto in servitù, muoia, senz'altro, e i figli suoi, con tutta la sua famiglia, sieno schiavi; s'egli nega il fatto, sia sottomesso al giudizio di Dio per mezzo del ferro rovente, ecc.»
In queste addizioni alla legge salica, Carlomagno entra nello spirito generale dei codici barbari, li rispetta nelle massime loro generali, che sono la composizione, l'asilo e la giurisdizione, solo ei fa di assoggettarle a certe restrizioni di polizia, a certe regole che più non ne consentano tutti gli abusi. Il medesimo spirito regna nelle giunte sue alla legge ripense, secondo codice dei Franchi[90]: «Se un uomo libero trafigge un altro uomo libero, l'ammenda sia di quindici soldi. Per un uomo del re, fiscale, ecclesiastico ch'egli sia, e per un leudo ucciso si paghino cento soldi[91]. Se un uomo sia impotente a pagare il suo debito, nè abbia chi stia pagatore per lui, darà sè stesso in pegno al suo creditore finchè questo sia pagato; o paghi soldi seicento, o giuri, e con essolui giurino dodici testimoni. Che se l'attore accettar non voglia il giuramento dei dodici, ed ei combatta contro il reo con la croce, lo scudo o il bastone ecc.»
In tutti codesti articoli addizionali alle due grandi diramazioni della legislazione franca, Carlomagno rispetta la massima generale delta composizione, fondamento di tutte le leggi barbare, regolate sempre sullo stato delle persone e sulle lor condizioni. La composizione costituisce la gerarchia; se non che l'imperatore vi mesce qualche disposizione tolta dalle leggi romane e dalle consuetudini germaniche; v'introduce la pena di morte nei casi odiosi, la schiavitù per l'assassinio domestico, reminiscenza della legge giulia; conserva il diritto d'asilo, anche sotto il portico della chiesa, in contemplazione dei diritti canonici, ed ammette il giuramento, il combattimento singolare e le prove per via degli elementi. Ma non sia vero ch'ei muti lo spirito delle leggi antiche, chè, quantunque potentissimo, tanto di forza ei non avrebbe; egli s'inchina alle consuetudini stabilite; solo si studia di piegarle per metterle in accordo con la legislazione generale dell'impero suo, non volendo che queste leggi particolari ne turbino l'armonia. Lo stato delle persone e delle sostanze poco varia sotto Carlomagno; le dinastie cambiar possono sì, ma ciò che appartiene alla famiglia ed al suolo si perpetua; dalla composizione pur sempre risulta lo stato delle persone; l'ammenda più o men forte addita il grado; l'omicidio non è punito di morte, e il prezzo della composizione varia secondo l'uomo ucciso, leudo, vescovo, cherico, monaco, Franco, Gallo o Romano.