Classificazione dei capitolari. — Son essi tolti dal diritto romano? — Fonte ed origine del diritto germanico. — Ordinamento della Chiesa. — Formole ecclesiastiche. — I vescovi. — Riforma. — Capitolari di Francoforte, dei conti, su Tassillone duca di Baviera. — Il gran capitolare De villis. — Diritto domestico. — Spirito generale della prima epoca dei capitolari.
769 — 800.
I capitolari di Carlomagno, ampia espressione degli usi e dei costumi dell'ottavo e del nono secolo, non appartengono tutti al medesimo tempo, e chiare vi appariscon le tracce del progresso di sua possanza, e i periodi, d'uno in altro, della grandezza sua. Quand'egli è soltanto re dei Franchi, non ispiega l'antiveggenza di quand'egli è imperator d'Occidente, e gli avvedimenti suoi nell'arte del governare, vengon crescendo insieme con la podestà sua. Il tempo dell'ordinamento amministrativo per lui, come si vede chiaro, è dappoichè egli ha vestito la porpora imperiale, ultima meta della sua ambizione. In questi ampii codici, chiamati capitolari, non ha veruna filosofica classificazione; le provvisioni legislative ci sono mescolate insieme e confuse, onde fallace sostanzialmente sarebbe ed arbitraria ogni divisione per ordine di materie. I capitolari contengono principii confusi: la Chiesa, la giustizia, l'amministrazione, il diritto comune ci sono del continuo frammescolati; non c'è ordine di materie, come se queste leggi fosser venute l'una dopo l'altra senza disegno d'unità, e nondimeno l'unità è il fine del governo di Carlomagno[22].
In leggendo applicatamente e ponderatamente questi capitolari, tu non puoi fare di non domandare a te stesso s'ei furono tolti dal diritto romano, dalle basiliche, dai codici teodosiano e giustinianeo, che di quei giorni imperavano ad una parte dei popoli, a quelli dell'Italia, ciò è, e della Gallia meridionale; ma non trovasi maggior vestigio di questa legislazione che non si trovi negli editti della terza schiatta. Certo, i codici dei popoli presentano sempre identiche disposizioni, chè i medesimi principii appartengono a tutte l'età, nè una nazione n'ha il privilegio sull'altra, o una generazione se li conserva a guisa di tabernacolo, legge universale, com'è, scritta negli animi; ma nei capitolari non si scorge alcuna orma ben profonda del diritto romano, e quanto al governo della Chiesa e dei cherici, son canoni dei concilii ivi gettati così alla rinfusa. Quanto alle provvisioni civili, esse traggon dell'origine alemanna, sono un diritto pubblico proprio a quelle nazioni, e vengono da quella lunga concatenazione di costumi e di consuetudini, che parte dal primo incominciar della conquista; poche tracce lasciò ivi il diritto romano, i capitolari non ne raccolgono frammento alcuno, non ne rivelano alcuna chiosa, alcuna reminiscenza, e serbano il diritto germanico nella purezza sua.
L'Alemagna aveva le sue consuetudini, le sue leggi, e le conservò fino a quel tempo, e tuttavia le conserva; venuti da origine germanica, i capitolari son rimasti germanici; non se ne trova orma nella legislazione francese; gli editti dei re della terza schiatta, non che tôr nulla da essi, non li citano pure, e' son pe' Capeti come un diritto morto. All'incontro, di là dall'Elba fino al Reno, i capitolari hanno posto in ogni luogo il frutto loro; essi son fonte tuttavia di più d'una patria legislazione, ed anche a' tempi moderni da essi trae lo spirito delle diete. Non è a dubitar punto ch'essi deliberati non fossero in pubblica adunanza dai conti e dai leudi, quanto alle provvisioni che si riferiscono al governo militare, o dai vescovi e cherici, quand'era a regolar il diritto civile ed ecclesiastico. V'ebber taluni, cui parve notarvi due ordini ben distinti, la nobiltà ed il clero, in atto già di votar sopra due banchi separati; ma pur nessun indizio ci ha per istabilir siffatte distinzioni: i capitolari comprendono in sè le provvisioni ecclesiastiche e civili in un ordine solo, ed è cosa probabile che gli uomini d'arme non fossero altro, consultati, che per le spedizioni lontane, dov'era ad acquistar gloria e guadagno. Aveasi egli ad ire in Lombardia a far in pezzi il trono di Desiderio, o a muover contra i Sassoni in quella guerra di trentatrè anni? indispensabile era allora il parer dei duchi, dei conti e dei leudi, e questi partiti poneansi nelle adunate di primavera o d'autunno. La material compilazione dei capitolari, era in sostanza lavoro dei cherici; poco divario ci ha tra le disposizioni ecclesiastiche delle leggi di Carlomagno e quelle dei concilii, sì che i Benedettini ne allogarono parecchie nei Concilia Galliae, e con ragione, non portando essi l'intitolazione di Carlomagno, se non in quella forma che i concilii di Bisanzio portano il nome dell'imperatore d'Oriente.
Cosa importantissima sopra tutte è il far conoscere questi ampli codici di leggi e di pubblica amministrazione. Molto s'è parlato invero dei capitolari, e furono commentati, e vari sistemi si succedetter l'uno all'altro a spiegarli; ma pochi gli hanno letti, e niuno gli ha in corpo tradotti, affin di recarli a cognizione di tutti, e pur nondimeno questo è un lavoro che in sè compendia tutta la storia carolina; e valga il vero, puoi tu aver piena contezza d'un'epoca, se non ne sai la legislazione, e non ti erudisci delle sue consuetudini, de' suoi costumi e delle leggi sue generali?
Il primo capitolare di Carlomagno, dato in una dieta o concilio dell'anno 769, abbraccia un gran corpo di provvisioni di polizia civile ed ecclesiastica. «Carlo, per la grazia di Dio, re dei Franchi, difensor devoto di Santa Chiesa e sostegno in tutto della Sede apostolica. Per esortazione dei nostri fedeli e consiglio dei vescovi, e altri preti, noi facciamo espresso divieto ad ogni vescovo e prete, servo di Dio, di portare le armi, combattere e seguire gli eserciti, o muover contro il nemico, eccetto quelli tuttavia, che sono chiamati a compiere il loro divin ministero, cantar la messa e portar le reliquie dei santi, a che due vescovi, accompagnati dai sacerdoti attinenti alle cappelle, basteranno. Ciascun capo avrà seco un prete per confessare e penitenziar le sue genti. I preti non versin sangue nè di pagani, nè di cristiani, ed anche facciam loro divieto di cacciare per le foreste e uscire con cani, falchi e astori. Chi di loro tenga più donne seco, o versi il sangue dei cristiani o dei pagani, o trasgredisca i canoni, sia privato del sacerdozio, perch'egli allora è più corrotto d'un secolare. Ordiniamo ancora che il vescovo usi, secondo i canoni, tutta la sollecitudine pel bene della sua diocesi, in che dovrà essere aiutato dal conte, il quale, come difensor della Chiesa, ch'egli è, invigilar dee affinchè il popolo di Dio non eserciti alcuna pratica pagana, niuna sozzura del gentilesimo, come sono i profani sacrilegii dei morti, gli amuleti, gli auguri, i sortilegi, i sacrifizi delle vittime e tutte quelle pagane cerimonie, che alcuni stolti far sogliono nelle chiese, sotto l'invocazione dei santi martiri e confessori di Dio. Il vescovo farà ogn'anno un giro nella sua diocesi, ponendo cura di cresimare il popolo e amministrarlo. Il prete sia, in obbedienza dei sacri canoni, soggetto al vescovo della diocesi in cui dimora, ed a quaresima gli renda conto del modo con che adempiè il suo ministero, dei battesimi da lui fatti, delle condizioni della fede cattolica e delle orazioni e messe da lui dette. Sarà pur debito dei preti, aver l'occhio aperto sugli incestuosi e altri colpevoli, ponendo ben cura che non muoiano in istato di colpa, per tema che Cristo non rimproveri un giorno a loro stessi la perdita di queste anime. Sieno pure attenti a non lasciar morire gl'infermi e i contriti, senza l'olio santo, la riconciliazione ed il viatico. Eglino osserveranno il digiuno della quaresima, e il faranno osservare al popolo.»
Questi statuti di polizia, meramente clericali, si trovano frammisti a leggi di governo e d'ordine politico. «Tutti assister debbono alle grandi udienze che si tengono, la prima in estate e la seconda in autunno. Quanto all'altre, non vi è obbligo di rendervisi, se non quando uno v'è chiamato da necessità o n'ebbe ordine del re. Se il re o alcuno de' suoi fedeli, comandi di far orazione per qualsivoglia motivo, ognuno dee tosto ubbidire. I preti non deggiono celebrare, se non in luogo consacrato, quando non sia per viaggio, e chi fa altrimenti incorra nella perdita del grado. Chi fra essi compier non sappia, secondo i riti, gli uffizi del suo ministero, nè ponga, secondo il voler del suo vescovo, tutte le facoltà della sua mente ad apprenderli, sprezzando di questo modo i canoni, sia sospeso dall'uffizio suo, fino a che interamente corretto. Chi ammonito più volte dal suo vescovo a meglio addottrinarsi, non l'avrà fatto, sia privato del ministero, e perda la chiesa, perchè colui che ignora la legge di Dio, non può insegnarla e predicarla agli altri. Niun giudice si arroghi di molestare un prete, un diacono, un cherico, per minimo che sia il grado di lui, e meno ancora si arroghi di condannarlo contro il parere del vescovo. A niun secolare sia lecito impossessarsi e tenere la chiesa o i beni particolari d'un vescovo; chi fa questo, sia sequestrato dalla carità e comunione universale, finchè abbia restituito capitale e interessi.»
I quali statuti, già dissi, poco diversan dalle leggi generali dei Concilii; la Chiesa si è quella che Carlomagno ordinar vuole dall'alto della possanza sua, però che la Chiesa è il principio d'ogni regola e d'ogni forza morale. «Nell'anno undecimo del regno felicissimo del nostro gloriosissimo re Carlo, il mese di marzo, i vescovi, gli abbati, gli uomini illustri ed i conti, congregatisi in assemblea sinodale col piissimo signor nostro, hanno fatto con la volontà di Dio un capitolare intorno a cose opportune e decretato ch'ei sia pubblicato[23]: I vescovi suffraganei saranno, secondo i canoni, soggetti ai loro metropolitani, i quali avranno libera facoltà di mutare e correggere, quanto ad essi parrà dover esser mutato e corretto nel loro ministero. I conventi dei regolari, e principalmente quei delle donne, dovranno rigorosamente osservar la regola loro, e le badesse abitar nei loro chiostri. Ai vescovi è commesso di corregger gli uomini licenziosi ed i vedovi della loro diocesi. Niun vescovo possa nè ricever nè ordinare in qualunque grado siasi il cherico soggetto ad altro vescovo. Ognuno paghi la sua decima, nè possa esserne dispensato se non solo per ordine del suo vescovo.»
Gli statuti dell'ordine penale si confondean pur essi con le discipline della Chiesa; il cristianesimo era la formola della podestà, onde il capitolare che regola la giurisdizione dei vescovi, pronunzia spesso insieme la penalità pe' delitti. «Quanto agli omicidi e agli altri rei condannati a morte, se alcun d'essi ripari in una chiesa, non gli sarà per questo fatta grazia, ma sì negata ogni sorta di cibo. I giudici presenteranno i ladri all'udienza del conte, pena la perdita del benefizio e della carica al trasgressore; e s'egli non ha benefizio, pagherà il bando[24]. Anche i vassalli nostri che manchino a questa disciplina, perderanno i benefizi e le cariche loro. Gli spergiuri perderanno una mano. Se colui che accusa un altro di spergiuro, chieda il combattimento, e n'esca vincitore, il vinto sia posto in croce; se al contrario il vincitore sia colui che ha giurato, l'accusatore medesimo patirà la pena che volle far infliggere all'altro. I conti non potranno essere molestati per aver castigati i malfattori, però che far si dee buona giustizia. Nondimeno se alcun d'essi abbia fatto danno ad alcuno per odio o malevolenza, o gli abbia negato giustizia, sarà tenuto pagargli un risarcimento proporzionato al danno recatogli. I capitolari che il padre e signor nostro il re Pipino statuì ne' suoi consigli e ne' suoi sinodi, sono da noi conservati.»