Nello scorso secolo ebbero da Leopoldo I di poter godere dei diritti municipali.
Nel 1814 Ferdinando III abolì le loro giurisdizioni eccezionali, e li sottopose agli ordini ed alle leggi comuni, tutelandoli con speciali provvedimenti nell'esercizio del loro culto.
Leopoldo II gli ammise alla milizia cittadina.
Essi, ciò nondimeno, sono ancora soggetti alle seguenti esclusioni.
Non sono accettati nell'esercito; e nella tratta estraendo un numero marciante, debbono mandare un altro in vece loro.
Sono esclusi dalla professione forense; ed è da notarsi che la Laurea che vien loro concessa, non è però punto eccezionale nè limitata.
Sono parimenti esclusi dagli impieghi governativi; quantunque neppur in ciò vi sia legge espressa che lo vieti, come per quegli uffici ove è espressamente voluta la condizione di professare la religion cattolica.
Non pertanto, il Governo in alcuni casi ha introdotte eccezioni a questa consuetudine.
La nuova vita data ora all'Italia da' suoi Principi riformatori, s'è anco manifestata nel fatto degli Israeliti, rendendo generale tra' Cristiani il desiderio della loro rigenerazione, e più viva tra' primi la speranza e l'operosità per ottenerla. Il giorno 3 novembre una loro deputazione, presieduta dal signor Pardo-Roques, presentò all'ottimo Principe una domanda d'assoluta emancipazione, accolta paternamente dal Gran Duca, e confortata di buone speranze, che non saranno certamente vuote ed illusorie lusinghe.
Nel Regno Lombardo-Veneto e nel Ducato di Parma assai mite è la condizione degli Israeliti. Essi sono ammessi nella milizia, all'esercizio di molti pubblici impieghi, alla professione legale, e ne' consigli municipali. Ad un dipresso, le medesime leggi li reggono nel Ducato di Modena.