In nomine etc. Die XII novembris 1505.

Pateat per hoc publicum instrumentum qualiter Dominicus Pargoli et Iohannes Antonius de Merlo ambo de Lavagna, habentes et quilibet eorum est patronus sue barce, constituti coram me notario et testibus infrascriptis convenerunt per pactum expresse cum magistro Michaelleangelo Ludovici florentino sculptore marmorum, quod ipsi patroni promittunt eidem portare Romam 34 carratas marmorum, inter quas sunt due figure, que sunt 15 carrate, in hunc modum, videlicet: Quod dicti Dominicus et Iohannes Antonius promiserunt et promittunt, a presenti die usque ad 20 diem presentis mensis, venire ad littus maris Aventie, et super eorum et utriusque eorum barcis onerare dictas quantitates marmorum et deinde navigare expensis ipsius magistri Michaelis Angeli, et deinde dictas quantitates marmorum vehere et portare Romam, expensis ipsorum prenominatorum, exceptis gabellis, si que fuerint; quas ipse magister Michael Angelus teneatur solvere; et deinde eam quantitatem marmorum exonerare ad Ripam, ubi marmora exonerantur. Et si in illo loco ubi ipsa marmora exonerantur, non possent ipsi patroni ipsa exonerare propter periculum frangendi suas barcas; quod exonerare teneantur in loco comodiori, ubi non immineat damnum frangendi dictas barcas: et ibi in exonerando dicta marmora ipse magister Michael Angelus promisit prestare petia lignaminum grossorum secundum consuetudinem et morem boni et nobilis viri. Cum hoc pacto, quod ipsi patroni, post quam oneraverint ipsa marmora in ipso littore Aventie, non possint navigare nec aliud facere aut inceptum capere, nisi ire Romam quam celerius poterint: salvo in omnibus supadictis omni iusto impedimento: et quando dicti Patroni ad dictum 20 diem non venissent ad ipsum littus Aventie sua culpa et non pro iusto impedimento, quod cadant in penam 25 ducatorum solvendorum ipsi magistro Michaeli Angelo. Et ex altera parte ipse magister Michael Angelus promisit nomine nauli dare et solvere eisdem patronis, etc. ducatos 62 auri in auro latos, etc. que omnia, etc. promiserunt dicti, etc. et ipse magister Michael Angelus hic presens promisit attendere, etc.

Actum Carrarie in domo mei not. etc.

Archivio Buonarroti. Carrara, 10 di dicembre 1505.

IX.

Convenzione di Michelangelo con alcuni scarpellini di Carrara per cavare marmi.

Sia noto e manifesto a qualunche persona leggierà la presente scritta, com'io Michelagniolo di Lodovico Buonarroti, scultore fiorentino, alluogo e acottimo oggi questo dì dieci di dicembre nel mille cinque cento cinque, a Guido d'Antonio di Biagio e a Matteo di Cucarello da Carrara carrate sessanta di marmi all'uso di Charrara; ciò è dumila cinque cento libre la carrata: e infra i detti marmi s'intende essere quatro pietre grosse, dua d'otto carrate l'una, e dua di cinque; e delle dua pietre d'otto carrate l'una, restiamo d'acordo che io deba dare trenta cinque ducati d'oro largi dell'una; e delle dua pietre di cinque carrate l'una, siamo d'acordo io debba dare venti ducati simili dell'una; e el resto delle carrate per insino al numero sopra scritto debbono esser tutti pezi di dua carrate e da dua in giù; e di queste simili carrate el prezo abbia a essere ducati dua d'oro largi la carrata, che così siamo d'acordo, e le pietre grosse con tutte l'altre carrate soprascritte. Ancora restiamo d'acordo pel detto prezo mi debbin dare in barca a ogni loro spese: e tutta la sopra scritta quantità di marmi, e massimamente le pietre grosse, s'intenda essere nette di peli e di veni e bianche sopratutto; e che non sieno niente peggio che quelle che io ò fatte nel sopra detto milleximo personalmente in Carrara. Ancora debbino essere e' sopra scritti marmi vivi e forti e non cotti e cavati al Polvaccio o in altro luogo; che sieno vivi simile a quegli, quando sono bianchi, netti e begli. Ancora restiamo d'acordo che per tutto el mese di maggio prossimo a venire i sopra scritti ciò è Guido e Matteo mi debbino dare in barca carrate trenta delle sopra scritte, infra le quale carrate debba essere dua delle grosse, una d'otto carrate e l'altra di cinque, e poi per tutto settembre el resto per insino al numero ditto. E tutti e' sopra ditti marmi debbino bozare, secondo le misure che io darò loro. E perchè el sopra detto Matteo resta di venire a Fiorenza infra un mese da oggi, restiamo d'acordo io in questo tempo gli debba dare in Fiorenza le misure de' detti marmi o lasciare gli sieno date.

Ancora se obrigano i sopra scritti darmi buona sicurtà de' mia danari in Luca o dov'io gli farò loro pagare, ciò è in questa forma; che non osservando loro quanto in questa si contiene, la detta sicurtà sia per restituire e' mia danari; e io Michelangniolo soprascritto debba in fra dua mesi da ogi fare pagare a Matteo e a Guido sopra scritto ducati cinquanta colla detta sicurtà. E tutto ciò che in questa si contiene, s'intenda osservare l'uno all'altro, vivendo la Santità del nostro signior papa Iulio; perchè io Michelagniolo sopra ditto e tutti e' sopra detti marmi fo per sua Santità. Ancora, se bene vivessi e non seguitassi l'opera per la quale i' ò bisognio de' sopra ditti marmi, s'intenda non esser valida la scritta; e a quel tempo che l'opera per ogni rispetto non séguiti più, io debba pigliare, e i sopra scritti mi debbino dare marmi begli e netti, come è detto, pe' danari avessino ricievuti. E per fede della verità e' sopra ditti, ciò è Matteo e Guido si sotto scriverranno di lor propria mano.

E io Michelagniolo ò fatto oggi questo dì sopra scritto in Carrara la presente scritta, presente Baccio di Giovanni,[571] scultore fiorentino e Sandro di Nicholò di Bartolo,[572] scarpellino fiorentino. E il detto Baccio e Sandro per testimoni della verità si sotto scriveranno di lor propria mano.

Io Guido d'Antonio di Blaxio di Carrara sono contento a tuto e quanto di sopra si contiene a dì me(se) anno soprascritti.