Io Matteo di Chucarello soprascritto refermo quanto di sopra si contiene a dì e ano soprascritti in Carara.
Io Bacco di Giovanni fiorentino sono testimone a quanto di sopra si contiene.
Io Sandro di Nicholò di Bartolo sopradetto sono testimone a quanto di sopra si chontiene: per fede di ciò mi sono soschritto di mia mano.
Ancora di nuovo, perchè il detto Guido e Matteo non vogliono auere a trovare le barche pe' detti marmi, sieno tenuti avisarmi a Roma, o dov'io sarò, tanto innanzi che io le possa avere proviste al tempo che loro me gli ànno a dare in barca.
Archivio Comunale di Carrara. Carrara, 23 di gennaio 1511.
X.
Lodo dato nella controversia tra alcuni scarpellini per cagione della loro compagnia nel cavar marmi per Michelangelo.[573]
In nomine etc. Die XXIII ianuarii 1511.
Nos Michael olim Andree Iacobi Guidi et Nicodemus olim Cecchini Corselli, ambo de Torano, arbitri arbitratores et amicabiles compositores et boni viri ellecti assumpti comuniter et concorditer inter.... et Guidonem Antonii.... ex alia, super litibus et differentiis et controversis inter ipsos, de quibus apparet in compromisso in nos facto per dictas partes, rogato et scripto manu notarii infr. sub suo datali: Viso in primis dicto compromisso, et visa bailia et potestate nobis attributa et data per ipsas partes, virtute dicti compromissi; Viso et lecto et diligenter considerato et excusso quodam Consilio super dictis differentiis per nos habito de voluntate et mutuo consensu dictarum partium ab eximio legum doctore D. Lazaro Arnolfino, Lucensi cive: quod Consilium ego quoque notarius infrascriptus vidi legi et perlegi coram testibus infrascriptis: cuius Consilii tenor talis est, sic in lingua materna editum et scriptum, videlicet:
Invocato etc. Visto uno scripto de compagnia facto a dì 20 di magio 1506 in fra Guido di Antonio di Biagio, et Matheo di Cucarello per una quarta parte, et Pedro di Matheo di Cason, per un'altra quarta parte, et Iacopo di Antonio dicto il Caldana per un'altra quarta parte, et Zampaulo el Mancino per un'altra quarta parte, in cavare et lavorar marmi in la cava de dicto Zampaulo; in lo quale etiam si chiarisse che il lavoro dato per maestro Michelangioro fiorentino a dicti Guido et Matheo venghi in dicta compagnia: Visto etiam un altro scripto come li dicti Pedro et Iacopo et Mancino si obligano come compagni dare in su la marina a Pierino da Lavagna carrate 16 di marmo, le quali si dicono essere quelli marmi di maestro Michelangelo et per lo quale scripto dicto Guido promette alli dicti due compagni di servirli et pagar per loro li carratori et lavoranti che li serviranno appresso la pietra grossa delle otto carrate: Visto ancora un altro scripto facto a dì 17 agosto 1506, per lo quale il dicto Guido promette a' dicti Caldana, Mancino et Pedro servirli di ugni quantità di danari farà loro bisogno per lo lavoro de Firenze loro avevano a compagnia, cioè di ducati uno per carrata o più bisognando, et per lo quale li predetti promettono al dicto Guido per suo premio darli soldi 15 per carrata, et che allo ritratto de' marmi dovesse Guido havere il suo intero pagamento con il suo premio. Visto etiam li acti della lite etc.: Visto etiam il compromesso facto a dì 14 agosto 1510 tra dicti, etc. etc. presertim per rispecto delli marmi di maestro Michele Angelo et delli marmi di Firenze, in Michele e Nicodemo di Torano; giudico le parti di detti arbitri essere in giudicare sopra dicte differentie come appresso, cioè: ec. ec.