7. Presenti al papa un palafreno bianco ogni tre anni.

8. Ne' bisogni della Chiesa mandi 300 uomini d'arme (cioè da 900, a 1,200 cavalli) per tre mesi in ciascun anno; il qual servigio si possa rendere in vece con navi armate.

9. I re di Sicilia e Puglia prestin omaggio ad ogni papa.

10. Non dividano il territorio. Qui è la formola del giuramento ligio che debban rendere a Roma.

11. Non possano essere imperatori, nè re de' Romani, o di
Teutonia, nè signori in Lombardia, o Toscana.

12. Gli eredi loro, se eletti ad alcuna di queste signorie,
lasciala.

13. Le eredi del regno non si maritino a principi di quelle
regioni.

14. Stabilito un giuramento per le condizioni dell'art. 12.

15. Se il re sia eletto imperatore, emancipi il figlio, e gli lasci questo reame.

16. Simile condizione per le donne eredi del trono.