7. Presenti al papa un palafreno bianco ogni tre anni.
8. Ne' bisogni della Chiesa mandi 300 uomini d'arme (cioè da 900, a 1,200 cavalli) per tre mesi in ciascun anno; il qual servigio si possa rendere in vece con navi armate.
9. I re di Sicilia e Puglia prestin omaggio ad ogni papa.
10. Non dividano il territorio. Qui è la formola del giuramento ligio che debban rendere a Roma.
11. Non possano essere imperatori, nè re de' Romani, o di
Teutonia, nè signori in Lombardia, o Toscana.
12. Gli eredi loro, se eletti ad alcuna di queste signorie,
lasciala.
13. Le eredi del regno non si maritino a principi di quelle
regioni.
14. Stabilito un giuramento per le condizioni dell'art. 12.
15. Se il re sia eletto imperatore, emancipi il figlio, e gli lasci questo reame.
16. Simile condizione per le donne eredi del trono.