1º. Le collette o sovvenzioni eran bandite per varie cagioni, e spesso se ne richiedean molte in un medesimo anno; come sovvenzioni generali: per gli stipendi de' soldati mercenari: per l'armamento delle galee: pei legnami e marinai, diversa dalla precedente: per la festa d'armar cavaliere il figliuolo del re; e simili bisogni reali o immaginari. Notisi che in un reame in cui il servigio militare era a carico dei feudatari, si levava un'altra imposta per le truppe mercenarie.

2º. La somma era esorbitante. Per esempio, nel 1276 la sovvenzione generale per gli stanziali montò ad once 60,170. 11. 11.

Questa somma scompartissi per le province nel seguente modo:

Abbruzzo 6573 13 16
Terra di Lavoro e Contado di Molise 8080 » »
Principato e terra Beneventana 5566 12 17
Capitanata 3300 24 1
Basilicata 4286 29 1
Terra di Bari 5446 21 »
Terra d'Otranto 3547 14 8
Val di Crati e terra Giordana 5725 27 16
Calabria 2631 28 12
Sicilia di qua dal Salso (Sicilia orientale) 7600 » »
Sicilia di là del Salso (Sicilia occidentale) 7500 » »

Totale 60,170 11 11

come si legge in un diploma del 13 febbraio quarta Ind. (1276) nel registro di Carlo II segnato A, 1201, fog. 90. Lo stesso dì fu bandita in alcune province di terraferma un'altra imposta per le galee, come si vede da un altro diploma del 20 febbraio quarta Ind. (1276), ibidem. Altre once 1,674 per soldi della gente delle galee di guardia intorno la Sicilia, si veggon pagate, la più parte dalla città di Palermo, in tre diplomi del 24 e 25 gennaio e 2 febbraio quinta Ind. (1277) reg. 1268 O fog. 47.

Abbiamo oltre a ciò le scritte del danaro che appare ricevuto dai due giustizieri di Sicilia nei mesi di maggio e giugno 1277 per sovvenzioni generali, nella somma di once 10,801, che certo non appartiene all'imposta de' soldati; e perciò il danaro pagato dalla Sicilia in quell'anno passò di molto le 30,000 once. Non è dubbio che quelle partite appartengano a un medesimo anno, cioè alla quinta Ind. 1276-77, perchè gli editti si mandavan fuori prima del cominciamento della indizione, e il danaro s'incassava nel corso della medesima. Queste scritte trovansi nel registro 1268 A fog. 40, 41, 42, 43. Da quella data il 29 maggio, fog. 41 a t., si scorge che la sovvenzione pei soldi della gente delle galee nel giustizierato di qua dal Salso era da 800 a 900 once all'anno.

3º. La proporzione della colletta tra il reame dell'isola e quel di terraferma, era come di uno a quattro; il che fa argomentare che a un di presso la popolazione stava nella stessa ragione, che è anche quella d'oggidì.

4º. I magistrati preposti a riscuoter le collette o sovvenzioni erano i giustizieri.

Su quali elementi l'amministrazione angioina prendesse a scompartir la somma tra le varie terre, s'ignora. Forse avea qualche abbozzo di censimento, non sappiam se di beni o di popolazione; ma è certo che dalla corte veniva la distribuzione; e ciò veggiamo per la distribuzione della moneta nuova nel diploma del 12 agosto 1279, che si pubblica Docum. III. La somma poi gravata sopra ogni terra, si contribuiva dagli abitanti su i ruoli che stendeano gli oficiali, chiamati giudici nelle terre demaniali, e maestri giurati nelle feudali, che erano eletti a questo scopo di comun voto degli abitanti. Tra molti altri documenti, il prova il diploma del 13 agosto 1278, pubblicato Docum. II, e l'altro del 12 settembre 1277, registro citato, 1268 O fog. 1, nel quale si legge…. precipias ex parte nostra universitatibus terrarum et locorum tam demanii quam ecclesiarum comitum et baronum jurisdictionis tue, sub pena unciarum auri decem per te a contumacibus exigendis, ut universitates terrarum demanii judices sufficientes, ydoneos et juris peritos si poterint inveniri in numero consueto, et universitates ecclesiarum comitum et baronum magistros juratos bonos, sufficientes, ydoneos et fideles, quilibet in dicta universitate….. unum in magistros juratos de comuni voto omnium eligant….. Questa era una lettera circolare a tutti i giustizieri delle province di terraferma e al vicario in Sicilia ne' due giustizierati dell'isola. Onde si scorge ancora che la cancelleria di Carlo I, ora scrivea direttamente ai due giustizieri di Sicilia, come a quei di terraferma, ed or facealo per mezzo del vicario, sedente allora a Messina. Il diploma del 13 febbraio 1276, citato di sopra, accenna la medesima forma di distribuzione della tassa, per sindichi eletti dalle università, ossiano comuni.