X. Anno 1124. Diploma del medesimo Ruggiero Secondo, a favore di detto monastero chiamato Abbatia in valle Dæmanis. Presso Pirro, op. c., p. 1027.

XI. Anno 1131. Diploma del vescovo di Messina, che assoggetta allo archimandrita di quella città parecchi monasteri greci della diocesi; tra gli altri quello di Sanctum Barbarum in Demeno. Presso Pirro, op. c., p. 974.

XII. Anno 1134. Diploma di Ruggiero Secondo, su lo stesso argomento. Vi si noverano i monasteri assoggettati all'archimandrita, e tra quelli Sanctum Barbarum de Demenna, e alcuni altri independenti, tra i quali Sanctum Philippum de Demenna. Pirro, op. c., p. 975.

XIII. Edrisi, che pubblicò la sua famosa opera geografica il 1154, descrivendo la costiera di Sicilia a dritta di Palermo, pervenuto a Caronía, nota che quindi cominciasse la provincia (iklîm) di Dimnasc, come leggiamo nel migliore dei MSS. Edrisi, nella minuta descrizione che fa della Sicilia, non parla di città o castello nominato Dimnasc.

Confrontando le quali testimonianze, e avvisandomi che nei diplomi notati dal nº VI al XII si tratti anco della provincia, io credo provata la esistenza di Demana castello infino al decimo secolo, di Demana provincia dall'undecimo in poi; ma parmi assai dubbio che il castello durasse fino all'undecimo secolo, e certo che a metà del duodecimo fosse abbandonato o avesse mutato nome. Quanto al sito del castello non abbiamo argomenti da determinarlo: se non che il nome topografico, che si legge nella descrizione della battaglia di Rametta (963), dà indizio che Dimnasc si trovasse a ponente di quella città. Forse a quattro o cinque miglia, là dove è oggi Monforte: nome di castello registrato da Edrisi, e nato probabilmente dopo il conquisto normanno; nome anco di feudo nei tempi normanni, come leggiamo nel Dizionario Topografico del D'Amico.

[843.] Hedaya, tomo I, lib. V, cap. I, p. 435; D'Ohsson, Tableau général de l'Empire Ottoman, tomo VI, p. 3; Kodûri, presso Rosenmuller, Analecta Arabica, § X, p. 3 del testo.

[844.] In sostanza era l'uno e l'altro, cioè assicurazione delle persone e delle proprietà. Le cronache soglion dare al tributo la prima di queste appellazioni; Mawerdi lo denota con la seconda, nel trattato di dritto pubblico intitolato Ahkâm-Sultanîia, lib. IV, p. 83; Kodûri, op. cit., § XLVI, p. 12, lo chiama gezîa.

[845.] Ibn-Khaldûn, sezione II, MS. di Parigi, Suppl. Arabe, 742 quinquies, tomo II, fog. 181 recto. Il tributo annuale di Cipro, secondo Ibn-Khaldûn, sommò a 7000 dinar, quanti l'isola ne solea pagare all'impero bizantino. Le altre condizioni rispondono in parte a quelle imposte agli dsimmi.

[846.] Mawerdi, Ahkâm-Sultanîia, lib. XIII e XIV, p. 238 e 255, seg.; Hedaya, tomo II, lib. IX, cap. VIII, p. 211; D'Ohsson, Tableau général de l'Empire Ottoman, tomo V, p. 95. Secondo Mawerdi, il dritto di proprietà lasciavasi talvolta intero, talvolta si riduceva a mero dominio utile.

[847.] Hedaya, lib. XLIX, cap. II, e lib. L, nel tomo IV, p. 280 e 332. Nondimeno questo è dei capi lasciati incerti dal Corano e dalla Tradizione, ovvero oscurati dalla logica dei giuristi. Così Mâlek e Sciafe'i combatteano la uguaglianza di pena nei reati contro gli dsimmi, al dire di Beidhawi, Comento del Corano, testo arabo, tomo I, p. 99, sul versetto 175 della sura II. Dovea parere scandaloso, in vero, che l'uccisore d'una donna musulmana pagasse metà dell'ammenda, stabilita in prezzo del sangue di un uomo musulmano, o dsimmi.