[296.] Divi Gregorii papæ, Epistolæ, lib. VII, nº LXIII, indizione 2ª; e notisi la riflessione del Pirro, Sicilia Sacra, p. 34, a proposito dei matrimonii dei preti.

[297.] Diodorus Siculus, lib. I, cap. III.

[298.] L'Assemani, trattando la presente questione nel tomo IV degli Italicæ Historiæ Scriptores, cap. II, §i 1 a 22, ha sostenuto che sempre prevalesse in Sicilia il linguaggio latino al greco. Ma gli esempii che allega anzi mi rafforzano nella mia opinione. Tra gli altri, v'ha le soscrizioni greche dei vescovi di Sicilia e di Calabria che sedettero nei Concilio di Costantinopoli dell'869-70.

[299.] Codex Theodosianus, lib. XII, tit. XXXIII, XXXV. — Venticinque iugeri rispondono a un di presso a sei hectares di Francia, e a tre salme e mezza di Sicilia. Ma ricavandosi pochissimo dalla terra, si dovrà quella riguardare come picciola possessione.

[300.] Veggansi le autorità citate da Gibbon e dai suoi commentatori Guizot e Milman, cap. II, note 46 a 61.

[301.] Codex Justinianeus, lib. XI, tit. XLVII, legge 18. Questa legge è scritta in greco, e posta tra quelle d'Onorio e Teodosio, ma senza ripetervisi i nomi di questi imperatori; talchè la data rimane incerta, e si può supporre più recente. Dice che i contadini (γεωργοὶ) altri sono ascrittizii (ὲναπόγραφοι), e i loro peculii appartengono ai padroni; altri, dopo trent'anni, divengono liberi coloni (μισθωτοὶ ἐλεύθεροι) con la roba loro, e sono obbligati a pagar canone e lavorar la terra. E ciò, conchiude la legge, è più utile ed al signore e ai contadini. Una testimonianza sì diretta non ha bisogno di comento.

[302.] Ducange, Glossarium mediæ et infimæ latinitatis, voce Colonus. Ai tempi di Teodosio si distingueano in originarii e inquilini, cioè i nati nel podere e gli avventizii. Sotto Giustiniano forse questa ultima classe di coloni si diceva ascrittizii: e talvolta son chiamati tributarii ed inquilini, talvolta rustici e coloni, Codex Theodosianus, lib. V, tit. X; lib. X, tit. XII; lib. XIII, tit. I.

[303.] Codex Theodosianus, lib. V, tit. IX, X, XI; Valentiniani, Novellæ, nov. IX.

[304.] Dei conduttori in Sicilia si fa menzione nel citato papiro del 444, Marini, I Papiri Diplomatici, nº LXXIII, e nella epistola di San Gregorio, lib. I, nº XLII, indizione 9ª, che trovasi anco presso Di Giovanni, Codex Siciliæ Diplomaticus, num. LXIX, p. 110.

[305.] Divi Gregorii papæ, Epistolæ, ibidem. Oltre I conduttori distinti dai coloni, vi si parla di rustici in modo, che questa voce par sinonimo di coloni, se pur non comprende gli uni e gli altri insieme.