7.—Raccogliendo in sintesi le cause che influiscono a modificare, nella mente del testimone, la forma di riproduzione del fatto, con l’analogo ricordo delle circostanze, diciamo che esse sono il temperamento individuale ed il tempo trascorso dal momento in cui il fatto è stato percepito al momento in cui venga ad altri comunicato. Tra l’uomo impressionabile ed il flemmatico, tra un nevrastico ed impulsivo ed un equilibrato e riflessivo, evvi differenza incalcolabile di percezione d’un avvenimento: la squisita o morbosa sensibilità dei primi, esaltata da vivida fantasia, farà sì che delle circostanze insignificanti e trascurabili si ripercuotano sull’animo e si fissino nella memoria con caratteri indelebili, a forti tinte; ciò che non avverrà per i secondi. E quando, il di del pubblico dibattimento, e gli uni e gli altri sien chiamati a deporre, difficilmente il magistrato, suo malgrado, non si sentirà trasportato dal detto di chi con una mimica animata, con parola colorita, con espressioni suggestive va narrando il fatto, non secondo la esattezza delle cose, ma secondo la fisonomia e la impronta di un animo fortemente o morbosamente impressionato.

Come si è fatto per i delinquenti, dovrebbe eziandio farsi con i testimoni; dividerli per categorie e studiarne l’indole e le note culminanti psichiche. Non perchè tra gli uni e gli altri vi sia analogia, ma perchè insieme s’integrano, tra la perpetrazione e la rappresentazione del delitto. Il testimone—mi sia concesso il paragone—è l’artista drammatico in comparazione dello scrittore: vero è che usualmente sogliamo dire, che meno arte scorgesi nel testimone e più balza fuori la sincerità del deposto; ma è benanco vero, che niun di noi, per sforzi che faccia, perviene a cancellare la impronta personale in tutto quello che si appartenga ai proprî atti.

Oltre del temperamento, influisce a modificare la riproduzione del fatto, nella mente del testimone, altresì il tempo. Secondochè la impressione è prossima all’avvenimento, la rappresentazione di questo è più vivace: poco a poco il colorito si sbiadisce, le tinte si rendono incerte, i contorni si restringono e sul registro della memoria non resta segnato che il puro necessario al ricordo della verità.

Ciò per avvenimenti impressionanti, a fondo passionale, riesce molto giovevole: il testimone torna meno suggestivo sull’animo del giudice, meno pericoloso nel trasmettere le sue erronee o esagerate impressioni. Ma non è parimenti in cause indiziarie, nelle quali il lungo tempo trascorso, affievolendo le impressioni, attenua il ricordo di modalità le quali, per avventura, sarebbero preziose al giudice obbligato ad integrare il fatto nella totalità del contenuto storico.

8.—Se il testimone è l’attore o colui che rappresenta o ripresenta il dramma giudiziale, il giudice n’è lo spettatore chiamato a darne l’apprezzamento.

Il giudice, però, non resta impassibile innanzi al testimone; egli, mentre ne giudica i detti, si adopera ad aiutarne l’opera, ed il Codice di rito ha per lui delle particolari prescrizioni, le quali ne dirigono e ne limitano prudentemente l’ufficio.

Si crede comunemente, che dovere del giudice sia di attendere con impassibilità allo svolgimento rappresentativo dei fatti e di formarsi il definitivo giudizio col tenersi immune da qualunque influsso sentimentale o passionale. Così non è, nè potrebbe essere. Non vi è nozione—lo abbiamo dimostrato—che entri nella mente, la quale non contenga una energia suggestiva e motrice. Sarebbe strano concepire un uomo in cui la mente funzionasse indipendentemente dal cuore. Quel che soltanto vuolsi consigliare è, che il cuore non prenda il sopravvento sulla mente, ossia che la ragione non sia vinta dal talento.

La psicologia del giudice merita anch’essa particolare considerazione ed attende tuttavia chi ne formi oggetto de’ suoi studî. Noi ci limitiamo ad osservare, e ciò per la lunga pratica del fôro, che qualsiasi esagerazione, pro o contro l’imputato, da parte del giudice, è la conseguenza o delle preconcette preoccupazioni di minacce e di pericoli sociali, non che di convenienze morali o politiche, nel caso di istruzioni di processi; ovvero, nel caso di dibattimenti, è l’effetto deleterio della teatralità di discussione, di concorso di spettatori, di iperboleggiamenti da parte dell’accusa e della difesa. Se, durante un dibattimento, avessimo agio di interrogare ciascuno dei presenti, e di sentire l’eco dell’anima collettiva di tutti insieme, dovremmo confessare, che i cardini dell’ordine sociale, anzi della esistenza del mondo, poggino sull’esito del giudizio in attesa: eppure, oh!, tante volte, di quali futili interessi, meramente passionali, sogliamo con tanta cura occuparci!... Confesso, senza peritanza, un mio profondo convincimento: verrà giorno, e forse non è lontano, nel quale il giudizio sui delinquenti sarà dato così come quello di infermi; da uomini tecnici, non interessati di altro che di esaminare e constatare la verità nuda delle cose; con la calma possibile delle ricerche sperimentali ed induttive, col senso della equanimità, col giudizio illuminato da coltura sufficiente, da lunga pratica: la giustizia se ne avvantaggerà per evitare tanti errori di che son piene le cronache giudiziarie!