Sembra quindi ch'esso voglia definire un prezzo ed un ragguaglio, sul quale tutti non eran d'accordo, ma che si riferiva ad un conteggio speciale, quale era la lira ad grossos. Troviamo infatti un'altro decreto del Maggior Consiglio del 16 luglio 1296 (16), nel quale si ordina ai massari della moneta di dare il ducato non a 39 e mezzo ma a 40 soldi ad grossos e nel 9 marzo 1338 (17) una deliberazione della Quarantìa, dalla quale risulta che la zecca faceva pagamento dell'oro, che veniva condotto dai siti entro il golfo, in ragione di 39 e mezzo soldi per ducato e di quello che veniva da fuori del golfo in ragione di 39 soldi a grossi. Finalmente nel 24 marzo 1352 (18) si ordina ai massari di rendere i conti al Comune a 39 soldi per ducato come si fanno i pagamenti. Anche il Pegolotti (19) afferma che l'oro messo alla zecca di Venezia era pagato a 39 soldi per ducato, e Giovanni da Uzzano (20) fa testimonianza che, anche molti anni dopo, la Zecca di Vinegia rendeva per una marca d'oro ducati 66: 18 di soldi 39 il ducato. Ciò mostra che il prezzo di 40 soldi a grossi era un valore di aggio, ossia quello attribuito alla nuova moneta dalla preferenza commerciale, ma che il valore originario, quello considerato in zecca come ufficiale era di soli 39 soldi. Infatti 39 soldi sono il valore esatto di 18 grossi al primo originario ragguaglio di 26 piccoli per grosso, e la lira a grossi altro non è che la solita lira di piccoli, valutata secondo l'antico peso d'argento, quando il grosso si divideva in 26 denari, e per poterlo calcolare dello stesso intrinseco valore, invece di numerare i piccoli decaduti, si numeravano i grossi rimasti sempre dello stesso peso, e cioè grossi 9 e sei ventiseiesimi per lira. Da questo fatto di contare i grossi che componevano la lira, venne il nome di lira ad grossos, come il metodo più volgare di contare i piccoli fu detto ad parvos.
La lira a grossi continuò ad essere adoperata dal governo nella sua contabilità, ed anzi ho dovuto persuadermi che di essa, assieme alla lira di grossi, si servissero lo stato ed il grande commercio, lasciando la lira dei piccoli soltanto alle contrattazioni popolari, per cui quando il valore del ducato raggiunse i 24 grossi, esso divenne a grossi 52 soldi, valutazione che ci viene confermata dal Pegolotti in diversi capitoli della sua Pratica della Mercatura. Ogni volta ch'egli parla di moneta veneziana per ragguagliarla alla moneta degli altri paesi, adopera sempre la lira dei grossi, ovvero quella a grossi e mai la lira dei piccoli; p. e. si esprime chiarissimamente sul valore della lira a grossi, quando parla del cambio del perpero in moneta veneziana (21) colle parole:
"e vagliendo in Gostantinopoli il forino, ovvero ducato d'oro soldi 2 di grossi, come si mette a pagamento di mercatanzia di cambi, e vogliendo cambiare di Gostantinopoli a Vinegia, sì varrebbe il perpero a denari per denari tanti soldi a grossi di Vinegia, di soldi 52 a grossi di Vinegia uno forino d'oro ovvero ducato, di denari 26 a grossi, il grosso di Vinegia, quanto etc. etc.".
Una delle stranezze di questa lira ad grossos, ch'è pur uno degli ostacoli a ritrovarne il valore, è il suo ragguaglio colla lira di grossi. In questo trasporto la lira dei grossi perde un grosso per lira, e non si può dubitarne, perché lo dice chiaramente un documento da me trovato nel Libro d'oro (22). In esso si stabilisce che lo stipendio del Conte di Zara e dei suoi consiglieri debba essere pagato nella stessa forma, nello stesso modo che si usa nei pagamenti a Venezia, e cioè 20 soldi di grossi meno un grosso per ogni 26 lire. Tale differenza è confermata da una ducale (23) del 13 febbraio 1315 (more veneto), la quale stabilisce:
"che lire CC denariorum venec. ad grossos, que valunt ad denarios_ parvos libras CCXLV soldos duos, denarios octo, secundo_ morem nostræ patriæ",
e così pure dagli antichi registri della Procuratia di San Marco (24) ove la provvisione annua dei Procuratori nel secolo XIII è valutata 200 lire a grossi, che importano ducati 76, grossi 14 e mezzo, che fanno egualmente a piccoli Lire 245:2:8 (calcolando il ducato a 24 grossi, ed il grosso a 32 piccoli) e più precisamente da un decreto del Maggior Consiglio del 10 giugno 1254, riportato negli statuti, dove è scritto che omnis libra ad grossos valet grossos 9 par. 5 (25). Io non poteva persuadermi che esistessero lire di 239 e non 240 denari, perché moltiplicando i 9 grossi per 26 si ha 234, che uniti ai 5 fanno 239 piccoli per ogni lira; e rispettivamente 20 soldi meno un grosso, fanno pure 239 grossi per ogni lira di grossi, ma dovetti convincermi che si trattava di una moneta ideale, la quale aveva avuto vita da prima, e che nel ragguaglio erasi formata una consuetudine, che non corrispondeva all'esatto valore primitivo, ma ad un prezzo approssimativo e convenzionale accettato da tutti.
Prima di abbandonare il doge Giovanni Dandolo, è necessario ricordare alcune leggi relative all'ordinamento della Zecca che furono votate dal Maggior Consiglio durante il suo principato. La prima è del 27 settembre 1283 (26), nella quale si ordina ai massari di fabbricare e coniare la moneta grossa e la piccola, secondo gli ordini del doge, assistito dal suo consiglio. Questo decreto è in armonia cogli articoli 14 e 78 del vecchio Capitolare dei massari alla moneta e colle consuetudini, giacché in questo primo periodo della zecca veneta, il Maggior Consiglio si occupava della parte più importante legislativa, fissando il valore, il peso delle monete, mentre il doge e la signoria avevano l'ingerenza diretta e l'amministrazione che esercitavano col mezzo dei massari, cui spettava la sorveglianza e l'esecuzione degli ordini ricevuti. Un'altra parte è del 14 dicembre 1288 (27), colla quale il supremo consiglio delega i suoi poteri sulla zecca e sulla moneta al doge, ai consiglieri e al consiglio dei 40, ordinando che le deliberazioni prese da questo consesso, avessero la stessa autorità che quelle emesse dal Maggior Consiglio.
I massari della moneta erano in origine tre, ma quando fu istituito il ducato, se ne aggiunsero due nuovi all'oro, come racconta una cronachetta di Donato Contarini citata dal Sanuto dove è scritto:
"Nel dicto tempo (1285) fo facto i primi Ofiziali a far far ducati
Ser Zuane Bondimier e Ser Matio de Rainaldo e per èl so bon operar
fo confermado quelo nel 1286".
La nomina di tali magistrati era certamente di spettanza del Maggior Consiglio, ma un decreto del 21 agosto 1287 (28), stabilisce che la elezione dei massari all'oro ed alla moneta (29) e degli stimatori dell'oro, possa esser fatta dal doge unitamente ai consiglieri ed alla Quarantìa. Più tardi, e precisamente nel 1354, una deliberazione riportata nel loro Capitolare (30) determina che i massari all'oro debbano essere nominati ad una mano dal doge, consiglieri e capi, e a due mani dal Maggior Consiglio.