"Hlotarius divina ordinante providentia imperator augustus. Anno imperij ejus vigesimosexto, octavo kalendas Marcij. Papiae civitatis palatio. Hoc pactum, suggerente ac supplicante pro gloriosissimo duce veneticorum, inter veneticos et vicinos eorum constituit ac describere iussit, ut ex utraque parte de observandis hijs constitutionibus sacramenta dentur, et postea, per observationem harum constitutionum, pax firma inter illos perseveret".

Ora San Quintino osserva giustamente che l'anno 840 non può essere il ventesimosesto, né contando dall'817, in cui Lotario fu associato all'impero dal padre, né dall'823 quando fu incoronato; di più Lotario non avrebbe potuto sanzionare questo trattato senza il concorso od almeno la menzione di Lodovico il Pio suo padre e collega. Inoltre, afferma San Quintino, Lotario nel febbraio di quell'anno era in Germania nella Turingia, e non venne in Italia se non dopo la morte del padre (65).

La seconda osservazione del San Quintino si è, che al doge non conveniva il titolo di gloriosissimo nel tempo stesso ch'egli supplicante implorava il favore degli imperatori, e ciò è tanto più giusto in un'epoca in cui non si faceva abuso di titoli, ed allo stesso imperatore non si dava altra onorevole qualifica che quella di augusto (66). D'altronde questo titolo di "gloriosissimo" non fu mai adoperato dai Veneziani né in epoche più antiche né in quelle più recenti: io inclinerei a credere che sia piuttosto un nuovo errore del copista, il quale abbia sostituito con quel titolo, o il nome di battesimo del doge che si trova nel diploma di Berengario, o meglio ancora quello di provinciarum dux che esiste in quello di Ottone, e che probabilmente era guasto ed indecifrabile nell'originale. È da avvertirsi anche che Pietro Tradonico, doge di Venezia nell'840, s'intitolava sempre dux et spatarius, e che in tal modo viene nominato nei trattati genuini ed incontrastati; per cui è probabile che il doge nominato nel trattato in questione sia uno dei tanti Pietri che coprirono il soglio ducale, ma non Pietro Tradonico.

La terza osservazione poi, per me più importante, sta nel fatto che si parla del documento sospetto di soldi mancosi e di lira veneziana (67). Ora i soldi mancosi non sono nominati prima del secolo decimo, e quanto a lire veneziane nessun documento ne fa parola prima del trattato di Berengario ove esiste lo stesso paragrafo; ma il contributo dovuto da Venezia all'impero, viene stabilito in denari pavesi: solo in quello di Ottone II dell'anno 983 anche la contribuzione è fissata in denari veneziani. Così pure nelle carte private degli antichi tempi, che esistono nei nostri archivi, si parla di libbre d'argento, di libbre d'oro, di denari imperiali; ma solo negli ultimi trenta anni del secolo decimo si comincia a trattare in denari veneziani. In mezzo a tale armonia trovare un documento solo che parli di moneta veneziana, un secolo prima degli altri, non sembra dunque un argomento per credere, che tale moneta abbia esistito più anticamente, ma piuttosto per supporre che il trattato in questione appartenga a un'epoca più recente, tanto più quando questa supposizione sia suffragata da altri non ispregevoli argomenti, come nel caso nostro.

Io voglio anzi esprimere nettamente il mio pensiero e formare un'altra ipotesi che varrebbe ad appianare tutte le difficoltà. Nel secolo decimo abbiamo appunto un altro sovrano di nome Lotario, ed è il figlio di quell'Ugo di Provenza che venne in Italia nel 926 e fu dal padre associato al potere nel 931. Cacciato da Ottone, Ugo ritorna fuggiasco in Provenza e lascia in Italia il figlio Lotario, che regna fino alla sua morte, e cioè fino al 950. Lotario II ebbe assai poca autorità, ma per ciò appunto non è improbabile che i Veneziani stringessero con lui un trattato più vantaggioso di quello che avevano coi suoi predecessori, e siccome egli regnò immediatamente prima di Berengario II, la somiglianza dei due trattati mi conduce naturalmente alla supposizione che si tratti di questo Lotario, tanto più che sul seggio ducale era anche allora un Pietro (Candiano III, 942-59), e che quindi facilmente il copista poteva far confusione per l'uguaglianza dei nomi dei due sovrani contraenti, riportando all'imperatore Lotario, più conosciuto e più antico, quel documento che egli aveva più difficoltà a decifrare, e che essendo forse più guasto degli altri, gli sembrò per ciò solo più vecchio.

Romanin suppone che l'amanuense abbia unito le due penultime linee del XXIII per averne un XXVI, si può invece credere che abbia letto XXVI dove era scritto XVI, perché l'anno sedicesimo di Lotario II corrisponderebbe all'anno 947, nel quale egli regnava senza il padre, tenendo la sua abituale residenza in Pavia (68) e battendo moneta col solo suo nome in Pavia, Milano e Verona. Aggiungo anche che mentre la lettura del trattato in questione e di quello di Berengario II fa subito venire l'idea che i due diplomi sieno di data assai vicina, quello col nome di Lotario ha la frase: hoc pactum. . . constituit ac describere jussit, ut etc.; mentre quello di Berengario dice: hoc pactum constituit ac renovandum describi et competenter ordinari jussit etc., per cui è evidente che il primo diploma è più antico, e l'altro non è che una rinnovazione del primo, tanto più probabile che la distanza fra il 947 e il 953 è di poco maggiore del periodo di cinque anni convenuto per la durata del trattato.

Gli altri trattati ritrovati dal Liruti (69) e discussi dallo Zanetti (70) e dal Carli (71) sono quelli di Rodolfo di Borgogna (72) e del suo successore Ugo di Provenza (73), nei quali si concede a Venezia il diritto di usare moneta propria. Non ostante le obbiezioni di Vincenzo Promis (74), non ho dubbio che tali documenti sieno perfettamente autentici, e che la copia esistente nel Liber Blancus del nostro archivio sia tratta dall'originale che ora più non esiste. Non saprei anzi come si potrebbe dubitarne, perché in tal caso converrebbe rifiutare l'opera del doge Dandolo, e credere la raccolta dei patti un'invenzione moderna. D'altronde abbiamo un fatto importante che conferma le parole dei diplomi, e cioè che, mentre nessun documento né pubblico né privato parla di moneta veneziana prima di quell'epoca, dalla metà del secolo decimo in poi si comincia a farne menzione e con una progressione che dimostra il nascere ed il crescere di una novella istituzione.

Il primo documento in cui si parli di denari veneziani è il trattato di Berengario II del 953 (75), e precisamente quel passo dove si tratta del giuramento da prestarsi a seconda della somma che viene espressa in soldi mancosi od in lire veneziane. Questo passo, che abbiamo già citato (76), si riproduce anche nel trattato di Ottone I nel 967 ed in quello di Ottone II nel 983, invece il pagamento della contribuzione dovuta dai Veneziani è fissato in 25 lire di denari pavesi od imperiali nei due sopradescritti trattati 953 e 967, mentre in quello del 983 esso tributo è determinato in 50 lire di denari veneziani, variazione che deve interpretarsi nel senso che il denaro veneziano fosse uguale a metà del denaro imperiale (pavese, o milanese), e non già che la contribuzione fosse aumentata.

Oltre a ciò nelle carte private dei Veneziani troviamo nominati denari nostri o veneziani solo verso la fine del secolo decimo, ed il più antico ricordo sarebbe la locazione fatta nell'anno 972, da Rodoaldo patriarca d'Aquileja ad Ambrogio vescovo di Bergamo, di alcune terre fra l'Adda e l'Oglio, pubblicata per la prima volta dal De Rubeis (77). In essa leggesi: . . . et persolvere ei inde debeant singulis annis per omnem missam sancti Martini argenteos denarios bonos mediolanenses solum quinque, aut de Venecia solum decem (78).

Altro documento è la locazione fatta dal vescovo di Treviso Rozo o Rozone al doge Pietro Orseolo II della terza parte del teloneo e del ripatico, per cui il doge promette di dare ciaschedun anno quattro bisanti d'oro, ovvero libras duas denariorum suorum (79). Più chiaramente ancor si parla di moneta veneziana nel testamento di Pietro Orseolo II, che lascia al suo popolo mille ducentarum quinquaginta librarum nostrae monetae denariorum parvorum (80).