Gli sforzi fatti nelle lunghe guerre d'Italia impedirono di tutelare validamente gli interessi veneziani in levante, dove i Turchi si avanzavano minacciosi molestando continuamente l'impero greco ed i principi cristiani. Nel 1430 presero Salonicco, di cui gli abitanti s'erano dati pochi anni prima a Venezia, e nel 1453, dopo una memorabile difesa, entrarono in Costantinopoli, con gravissimo danno del commercio e dell'influenza dei Veneziani, che non avevano potuto recare efficace soccorso ai Greci, per l'abbandono di tutte le potenze europee e per la mancanza di forze militari ed economiche stremate nelle guerre d'occidente.
Gli ultimi anni del vecchio doge furono amareggiati da sventure e dolori, e principalmente dalla condanna del figlio Jacopo, che si era reso colpevole di gravi infrazioni alle leggi dello stato. Finalmente la deposizione dal dogado, consigliata da crudele ragione di stato, o da altri motivi assai difficili ad apprezzarsi, a distanza di secoli, affrettò la fine di quel principe elettivo, che aveva avuto più lungo regno.
Quanto alla zecca, pochi fatti importanti sono da notare in questo periodo, meno forse che in altri regni più brevi, ma più calmi. Relativamente al più prezioso dei metalli non si conoscono che due soli documenti: un decreto del 18 settembre 1453 (1) con cui il Senato delibera di eleggere tre nobili per istudiare e proporre quelle misure che credessero più utili ad aumentare il concorso e la coniazione dell'oro, ed una legge del 1 dicembre 1454 (2), colla quale il Maggior Consiglio incarica il Senato di fare all'ufficio del saggio dell'oro quelle riforme che stimasse convenienti a mantenere il ducato in quella perfezione, per la quale è reputato in tutto il mondo. Non havvi memoria che gli studi ordinati e le proposte, che dovevano esserne la conseguenza, abbiano avuto un pratico risultamento, anzi è da ritenere che nessun provvedimento sia stato adottato, non trovandosene traccia nel Capitolare dei massari all'oro. Dalle considerazioni che precedono il decreto 18 settembre 1453, in cui è detto che la quantità dell'oro portato in zecca era minima, mentre abbondantissimo era l'argento che si coniava in moneta, si può facilmente argomentare che gli inconvenienti lamentati dipendevano dall'abbondanza del ricavo delle miniere d'argento, mentre era scarso il prodotto di quelle d'oro. Non era quindi in potere dei savi consultori della repubblica rimuovere le cause di questo fenomeno economico, mentre abbassando continuamente e progressivamente il valore dell'argento si otteneva d'impedire l'esportazione della ricercatissima moneta d'oro.
Alcuni provvedimenti troviamo quindi in questo senso e, prime in ordine di data, due parti sancite dal Senato nel giorno 9 luglio 1429; nella prima (3) si ordina che coll'argento del quarto che i mercanti avevano obbligo di consegnare alla zecca per farne moneta, debbano essere coniati soldi della forma usata e due nuove monete, l'una da 8, l'altra da 2 soldi, in uguali proporzioni, e cioè un terzo di ogni qualità. Il grosso da 4 soldi viene mantenuto, ed i mercanti possono farne coniare per la Soria e per gli altri paesi del levante col rimanente dell'argento, dopo francato l'obbligo del quarto. Sì le nuove che le antiche monete dovevano avere la lega e la bontà usata fino allora e andare al taglio di lire 31 per marca, ed in modo che 104 soldi valessero un ducato, aggiungendo calde raccomandazioni per l'esattezza del peso e della fabbricazione. Tale decreto, motivato dalla invasione di monete forastiere nelle nuove provincie di Brescia e Bergamo, prescrive che le monete da 1, da 2 e da 8 soldi sieno spedite in quei territori, conservando i grossi per i commerci dell'Oriente. È questa la ragione per cui nei ripostigli che si rinvengono nella terraferma, dove la Repubblica estendeva i suoi possessi, troviamo più facilmente i grossoni ed i pezzi da 1 e da 2 soldi, mentre i grossi vengono ai raccoglitori dai ritrovamenti fatti in Oriente.
La seconda parte presa in quel giorno (4) revocava la deliberazione 4 gennaio 1419 (1420), nella quale si abolivano tutte le restrizioni e si permetteva di vendere l'argento in qualsiasi luogo ed a qualsiasi persona, e richiamava in vigore l'antica legge 28 settembre 1374, la quale ordinava che tutto l'argento condotto a Venezia fosse venduto a campanella a Rialto.
Nel 1442, 24 maggio (5), quando più grande era il bisogno di denari a cagione delle guerre, si ordina che ogni marca di argento posta in zecca debba pagare due grossi per indennizzare le spese per la fusione e per le altre operazioni. Nel 15 gennaio 1443 (1444) (6) si rinnovano le prescrizioni per la vendita dell'argento, emanate nel 1429, minacciando, a quelli che contravvenissero, la perdita del metallo, da dividersi fra i denunciatori ed il Comune. Con decreto del 23 gennaio dello stesso anno (7) il Senato porta il taglio della moneta a 34 lire per marca, con nuova e sensibile diminuzione, determinando che si stampino soldi, e non grossoni né altre monete: la quale disposizione, trovata troppo gravosa per i lavoranti della zecca, si modifica nel giorno dopo, 24 gennaio (8), deliberando che una terza parte sia ridotta in grossi da 4 soldi, e gli altri due terzi in soldi, ferme le altre disposizioni. L'aumento del taglio induceva naturalmente i mercanti a portare in zecca l'antica moneta più pesante, per avere la nuova e lucrare la differenza; per cui nel 2 febbraio 1443 (1444) (9), ottenevano che si abolisse il pagamento dei 2 grossi per marca, in quanto si trattasse dei grossoni e di altre vecchie monete, e, per evitare i lamentati ritardi nella consegna delle nuove monete lavorate, fu accordato che l'argento fosse ridotto metà in soldi, metà in grossi. Non bastando per questa trasformazione il termine fissato da prima a tutto aprile, fu prorogato nel 26 giugno (10) fino a tutto agosto dello stesso anno.
I bisogni delle esauste finanze fecero ricorrere a frequenti emissioni di monete di bassa lega, le quali davano alla zecca non pochi guadagni, destinati ad alleviare le spese delle guerre lunghe e costose. I pezzi di questo genere, abbondantissimi anche oggi, col nome di Francesco Foscari, sono vari di tipo e di peso, per cui viene naturale il sospetto che sieno stati creati per località e monetazioni differenti; ma siccome non hanno alcun segno che chiarisca l'attribuzione, non si seppe fin'ora trovare una soddisfacente spiegazione. Su ciò le cronache e le storie sono mute, ond'è necessario ricorrere ai documenti, che in quest'epoca si susseguono numerosi e ordinati.
Nei primi anni del dogado del Foscari non havvi alcun cenno di moneta minuta, per cui è probabile si continuasse la coniazione dei piccoli e dei tornesi col peso e col titolo usato precedentemente.
Solo nel 22 febbraio 1441 (1442) (11), si trova il primo decreto del Senato, il quale delibera di diminuire l'intrinseco dei piccoli, che si battono in zecca per Brescia, Bergamo, Verona e Vicenza, sub diversis stampis secundum corsum locorum, essendo necessario, per la strettezza della guerra, far denari in tutti i modi onesti. Quasi a giustificazione si osserva che quelle provincie sono invase da moneta del ducato di Milano detta Sesino, che di sopra è imbianchita, ma del resto è tutta rame, e, per sostituirla, si ordina che i bagattini colle stampe usate per Bergamo, Brescia, Verona, Vicenza e Venezia, contengano una diciottesima parte di argento, invece di un nono come avevano precedentemente.
Il 24 maggio dello stesso anno 1442 (12) osservando il Senato che, provveduto per Bergamo, Brescia, Verona e Vicenza, nulla sia espresso per Padova, Treviso ed altre terre, determina che i massari della moneta d'argento mittere debeant Paduam, Tarvisium et ad alias terras nostras a parte terre et in patriam Foro Julii, i bagattini che vengono usati in tali siti, fatti colla lega fissata precedentemente, e stabilisce che i rettori delle provincie debbano in ogni pagamento dare, per ogni ducato, almeno cinque soldi di tali monetine, e tutti gli utili sì di questa che della precedente fabbricazione debbano essere mandati allo Sforza, che comandava le armi veneziane in Lombardia, per gli stipendi delle truppe. Con decreto dello stesso giorno (13) s'incaricano i governatori delle entrate di riscuotere dalle provincie l'equivalente dei piccoli spediti e di rifondete alla zecca il capitale esborsato, destinando l'utile alle spese di guerra.