Contro:

Chiesi Gustavo, Federici Bortolo, Lallici Stefano, Cermenati Ulisse, Seneci Arnaldo e Romussi Carlo; pei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248, 252 Codice penale degli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315, perchè allo scopo finale tra loro concertato e stabilito di mutare violentemente la costituzione dello Stato e la forma di Governo e far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i poteri dello Stato, si associarono fra loro ed altri, e coll'istituire e dirigere circoli, comitati, riunioni o leghe di resistenza con discorsi e conferenze pubbliche o private e con scritti pubblicati per mezzo della stampa, furono causa diretta ed immediata della insurrezione, e cooperarono così efficacemente con tali mezzi di istigazione alla guerra civile, ai saccheggi ed alle devastazioni che ebbero luogo in Milano nei giorni 6-7-8-9 maggio ultimo decorso.

Contro:

Oppizio Angelo, pei delitti previsti dagli articoli 190 e 247 del Codice penale, per aver usato violenza contro gli agenti della forza armata, ed incitato pubblicamente alla disobbedienza della legge ed all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità.

Contro:

Zavattari Pietro Giuseppe, Lazzari Costantino, Gatti Oreste, Ghiglione Achille, Valera Paolo, Valsecchi Antonio, Del Vecchio Enrico e Kuliscioff Anna; pei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135 e 246 del Codice penale, per avere pubblicamente eccitato a commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno contro i Poteri dello Stato.

Contro:

Albertario don Davide, pei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135, 246 e 247 del Cod. penale e 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315, per avere specialmente per mezzo di iscritti pubblicati nell'Osservatore Cattolico incitato all'odio fra le varie classi sociali in modo pericoloso per la pubblica tranquillità, ed a commettere fatti diretti a mutare violentemente la costituzione dello Stato, la forma del Governo, ed a far sorgere in armi gli abitanti del Regno, contro i Poteri dello Stato.

Ordina quindi l'invio dei suddetti 24 accusati avanti il Tribunale Militare di Guerra sedente in Milano competente a giudicarli pei delitti loro rimproverati rispettivamente.

Il Sostituto Avvocato Generale Militare in missione E. BACCI.