L'ingegnere Giuseppe De Franceschi fu arrestato e denunciato perchè militò nel campo socialista; vi ebbe per l'addietro una parte attiva; e più specialmente perchè si ritenne che avesse dato ricetto a rivoltosi che tirarono sulla truppa a Porte Monforte nel 9 maggio. Ma dalle assunte verifiche risulta che il De Franceschi dopo il 1894, da che è proprietario dello stabilimento industriale all'Acquabella, si è ritirato dal partito socialista e si è astenuto da ogni manifestazione e propaganda. È risultato altresì che soltanto per errore fu ritenuto che avesse dato ricovero a rivoltosi nel suo stabilimento, giacchè è accertato che costoro si erano invece posti in salvo da una piccola via, che rasentando il fabbricato porta ai campi, e che sul momento non era stata osservata. Manca quindi a di lui carico ogni responsabilità penale.

Il Girardi Emilio, arrestato insieme al Romussi, è redattore del Secolo, e sebbene militi nel campo repubblicana, non risulta peraltro che abbia tenuto pubbliche conferenze ed abbia in qualsiasi modo fatto propaganda delle teorie che professa, e non sarebbe coinvolto in alcun delitto.

Considerato che dietro le risultanze sopra indicate gli imputali Callegari, Castelnuovo, Cerchiai, Gabrielli e Gruppiola, sarebbero incorsi nei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale—gli imputati Baldini, Fraschini e Invernizzi nel delitto previsto dall'articolo 248—gli imputati Chiesi, Federici, Lattici, Cermenati, Seneci e Romussi nei delitti previsti dagli articoli 64, 77, 118, 120, 134, 246, 248 e 252 del Codice penale ed articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894 N. 315—l'imputato Oppizio nei delitti previsti dagli articoli 190 e 247 del Codice penale—gli imputati Zavattari, Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi, Del Vecchio e Kuliscioff nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135 e 246 del Codice penale—e l'imputato Don Albertario nei delitti previsti dagli articoli 118, 120, 135, 246 e 247 suddetto e dagli articoli 1 e 2 della Legge 19 luglio 1894, N. 315.

Considerato che in forza dei Bandi pubblicati dal R. Commissario Straordinario in virtù dei pieni poteri accordatigli con R. Decreto 7 maggio 1898 spetta a questo Tribunale Militare di Guerra la competenza a giudicare gli individui suddetti pei delitti a ciascuno di essi imputati;

PER QUESTI MOTIVI

dichiara non farsi luogo a procedere contro l'ingegnere Giuseppe De Franceschi e contro il professore Emilio Girardi pei delitti ad essi rimproverati ed ordina la loro scarcerazione quando non debbano rimanere detenuti per altre cause.

Pronuncia l'accusa contro:

Callegari Sante, Castelnuovo Umberto, Cerchiai Alessandro, Gabrielli Alfiero e Gruppiola Francesco Giuseppe; pei delitti previsti dagli articoli 190, 248 e 252 del Codice penale per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le proprietà e per aver usato violenze contro gli agenti della forza armata commettendo altresì fatti diretti alla guerra civile.

Contro:

Baldini Domenico, Fraschini Giuseppe e Invernizzi Pietro; per il delitto previsto dall'articolo 248 per essersi associati in più di cinque persone onde commettere delitti contro l'ordine pubblico, le persone e le proprietà.