Che aspirazione sua e del Federici fosse quella di giungere, anche con un moto rivoluzionario, all'instaurazione di un governo repubblicano, è facile ammetterlo, ma le risultanze della pubblica discussione non hanno posto in essere a loro carico alcun elemento sicuro dal quale desumere che essi in unione con altri concertassero e stabilissero con determinati mezzi di commettere il reato di cui agli art. 118, 120 Codice penale (fatto diretto a cambiare la forma di governo e a far sorgere in armi); nè questo elemento può ravvisarsi nella forse tentata, ma non avvenuta riunione di repubblicani e socialisti all'Italia del Popolo.
Il Chiesi e il Romussi, repubblicano il primo, radicale il secondo, negli articoli che da lungo tempo scrivevano sui loro giornali, attaccavano continuamente le istituzioni e le autorità, eccitavano all'odio di classe e con la lunga serie non interrotta di quegli articoli crearono l'ambiente dal quale scaturirono i recenti disordini: la loro opera, nella quale si mantennero sino alla soppressione dei loro giornali, costituisce il fatto materiale diretto a suscitare la guerra civile ed a portare la devastazione ed il saccheggio, come pur troppo avvenne, sebbene ciò non fosse in quel momento da essi desiderato e sia avvenuto per cause indipendenti dalla loro volontà.
Escluso un previo concerto tra il Chiesi ed il Federici ed altri, questi non può essere chiamato a rispondere del reato di cui all'art. 134 Codice penale, in correlazione agli articoli 118 e 120, ma solo di istigazione a delinquere commessa mediante discorsi e pubbliche conferenze, nelle quali espresse concetti che tendevano a sconvolgere gli attuali ordinamenti politici, mantenendosi in questo stato di propaganda sino al suo arresto, come emerse dalle lettere a lui sequestrate, le quali rivelano che anche in quei giorni era atteso in altre città per conferenze repubblicane, e dal fatto ancora della sua presenza negli uffici di redazione dell'Italia del Popolo nello scorso 7 maggio.
E dello stesso reato deve rispondere anche il prof. Lallici pel fatto della costituzione del Circolo Adriatico Orientale d'indole prettamente repubblicana e per discorsi in pubbliche riunioni.
Non regge l'eccezione pregiudiziale da lui sollevata d'essere egli pei fatti stessi colpito da un Decreto di sfratto, poichè un provvedimento di P. S. non può avere effetto di escludere la competenza del Tribunale a conoscere dei fatti stessi.
Ritenuto, per quanto riguarda l'Oppizio, che egli, designato quale pericoloso socialista, fu arrestato in mezzo ai tumulti e scrisse nella sera del 6 il suo testamento dal quale risulta che scendeva in piazza, e devesi quindi ritenere che abbia preso parte ai disordini di P. Venezia e d'altre località, cade quindi sotto le sanzioni degli art. 196, 247 Cod. penale.
Ritenuto in ordine a Lazzari, Gatti, Ghiglione, Valera, Valsecchi e signora Kuliscioff che tutti appartengono alla parte militante più attiva del socialismo, che tutti sono propagandisti e da molto tempo non hanno trascurato occasione di riunioni e conferenze per eccitare gli operai e, per parte della signora Kuliscioff, le operaie a premunirsi contro i loro padroni, eccitando l'odio di classe, preparando il terreno alla rivolta, continuando nell'opera loro fino a che la rivolta scoppiò e della quale devono quindi ritenersi in varia misura istigatori.
Quanto al Del Vecchio nessuna prova è sorta a suo carico e deve essere assolto.
Osservato per ultimo a riguardo di don Albertario che gli articoli del giornale da lui diretto gareggiavano cogli altri di violenza così da attaccare con sottile ironia la Monarchia e le istituzioni, seminando l'odio di classe fra contadini e padroni e fra le altre classi sociali e distogliendo buona parte del clero da quell'opera di pacificazione che per la sua missione sarebbe destinato a compiere, costituendo in tal modo un fomite alla rivolta anche con articoli violenti, quando questa era già scoppiata.
Ritenuto che da quanto sopra è detto, essendo accertato che causa unica dei torbidi avvenuti in questa città fu l'opera di propaganda e sobillazione fattasi nei modi sovra indicati dagli odierni accusati, i medesimi devono tutti essere giudicati da questo Tribunale di Guerra che, istituito per giudicare i rivoltosi, è competente a conoscere tutti i fatti anteriori alla proclamazione dello stato d'assedio, i quali abbiano correlazione coi disordini avvenuti ed abbiano ai medesimi dato causa in qualunque modo e con qualsiasi mezzo siano stati commessi.