Secondo lo Statuto fiorentino, il creditore d'un Comune o d'una Universitas poteva procedere contro di essi sicut procedi potest contra alias singulares personas debitrices, in persona. E la cosa andava tanto oltre, che si poteva agire contro ogni singolo individuo dell'associazione, e farlo anche arrestare: liceat ipsi creditori capi et detinere omnes et singulares personas dicti Communis vel Universitatis, quousque fuerit integre satisfactum.[43] Quando una terra, una casa era devastata o bruciata, il proprietario aveva diritto al risarcimento contro l'autore del misfatto; contro i consorti di esso, se si trattava di nobili, e contro i parenti sino al quarto grado, se di popolani. Ma ciò non basta: esso poteva procedere ancora contro il Comune, l'Università o il Plebato, in cui il danno aveva avuto luogo: era in suo arbitrio prendere l'una via o l'altra, e non riuscendo nella prima, pigliar la seconda, o viceversa.[44] Lo Statuto determinava la forma della procedura e i termini della condanna.[45] Il Comune, l'Università o il Plebato erano tenuti a star sempre pronti a levare il rumore, quando simili fatti succedevano; ad inseguire ed a prendere i colpevoli, perché,[46] non riuscendo, erano essi responsabili.
Una grande importanza si dava in tutto, anche nelle compre e vendite, alla qualità delle persone. In alcuni casi la legge obbligava, volendosi disfare d'una terra, a venderla al vicino; ma questa disposizione non era obbligatoria per il popolano verso il magnate.[47] E cosí non si poteva comperare, vendere, né acquistare usufrutto sopra terre possedute in comune, o fondo o casa che fosse appoggiata al muro di un altro, senza aver prima dato preferenza al comproprietario, al consorte o al vicino.[48]
Se nasceva controversia fra parenti o consorti, qui consortes sint de eadem stirpe, per lineam masculinam usque ad infinitum,[49] il giudice, a richiesta d'una delle parti, era tenuto a rimetter la cosa in arbitri eletti dalle parti stesse. La donna non doveva accettar compromessi in cose attinenti alla sua dote, né essere obbligato ad accettarli chi era padre di sei figli: un popolano non poteva essere arbitro fra nobili.[50] Lo Statuto del 1355, riproducendo una legge assai piú antica,[51] ci fa sapere che in questa si discorreva degli arbitri, come consanguinei. E da ciò si può indurre che siffatti compromessi erano cominciati da tempi assai remoti, per consuetudine, fra parenti e consorti, i quali volontariamente sceglievano fra di loro gli arbitri. Prima del 1324 la consuetudine era stata sanzionata per legge; piú tardi andò perdendo il suo primitivo carattere d'accordo volontario e domestico, per pigliar la forma di regolare e legale giudizio.
XIV
Se ora paragoniamo lo Statuto fiorentino cogli altri italiani, troveremo vari caratteri che lo distinguono, e che in gran parte dipendono dal fatto, che in esso le libertà democratiche raggiunsero l'estremo limite cui era possibile arrivare nel Medio Evo. Non solo ogni privilegio feudale, a poco a poco, scomparve in esso del tutto; ma i magnati finirono col trovarsi in una condizione inferiore a quella dei popolani. Firenze fu, come vedemmo, una delle prime città italiane che abolirono affatto la servitú nel contado, con la legge del 1289.[52] E sebbene trattasse gli abitanti della campagna peggio assai dei cittadini, pure è certo che essi si trovavano in condizioni di gran lunga migliori che in moltissimi altri Comuni. Prova ne è quel contratto di mezzeria, che fa del lavoratore della terra un vero socio del proprietario, e resta sempre un grande monumento di civiltà, ammirato dai moderni economisti, i quali non seppero mai escogitare nulla di meglio.[53] La libertà e la forza delle associazioni, la straordinaria facilità con cui si saliva al governo del Comune, tutto contribuiva al trionfo della piú larga democrazia. Ma un altro carattere generale dobbiamo pur notare in questo, come in quasi tutti gli Statuti italiani, ed è la mira costante a liberarsi dalla ingerenza dell'autorità ecclesiastica, la quale s'adopera, con una ostinazione incredibile, a mantenere intatti i suoi privilegi, e vuole aumentarli; ma li vede, invece, poco a poco ridotti quasi a nulla. Lo Statuto del 1415 dice: «nessuna persona. Università, Chiesa, luogo religioso o clericale, osi ricusare il fòro del Comune, sotto scusa di beneficio o privilegio, e quando operi in contrario, si proceda all'arresto, fino a che non rinunzia a tale privilegio.[54] Nessuna scomunica o interdizione potrà impedire, né diminuire l'azione dei magistrati, o l'effetto delle loro sentenze.[55] Ognuno può esercitare liberamente i suoi diritti su tutti i beni della Chiesa, che le vengano da laici».[56]
XV
Tornando ora a dare uno sguardo generale agli Statuti italiani, dobbiamo osservare, che se la storia del diritto statutario presenta molte difficoltà, pel numero infinito di disposizioni diverse che troviamo in essi, la diversità di siffatte disposizioni deriva principalmente da cagioni accidentali e temporanee, estranee allo svolgimento naturale e spontaneo del diritto, il quale, esaminato in sé stesso e nei suoi caratteri fondamentali, presenta invece una grandissima uniformità. Si può però notare che nelle repubbliche del nord predomina assai piú il diritto longobardo; in quelle del centro e del sud piglia pronto e rapido ascendente il romano, che finisce col dominare in tutto, con le alterazioni che abbiamo già notate. Questo progresso è d'anno in anno piú visibile, e cosí noi assistiamo, anche nell'esaminare gli Statuti, a quel medesimo contrasto di opposti elementi, che abbiamo notato in tutta quanta la storia dei Comuni e della cultura italiana: nelle guerre civili, nelle sanguinose lotte fra Guelfi e Ghibellini, nell'arte, nella letteratura, in ogni cosa. Negli Statuti si tratta, è vero, solamente d'idee e di disposizioni giuridiche; ma queste sembrano combattersi con uguale ardore, mirare al medesimo fine, che gli uomini governati da esse.
Verso il declinare del secolo XIV, il commercio incominciò a prendere un grandissimo slancio in Italia, il che portò un nuovo progresso nella legislazione. Abbiamo infatti una serie di disposizioni con le quali si raggiunge un'assai maggiore speditezza negli affari commerciali, si evitano i cavilli legali, si tolgono le ipoteche sui crediti del mercante, si puniscono severissimamente la frode e i fallimenti dolosi. In una parola, troviamo chiaramente le origini del moderno codice di commercio, con cui tali disposizioni assai spesso consuonano.
Ma in tutte queste leggi vediamo sempre le conseguenze d'un Comune diviso e frazionato in particolari associazioni, che hanno propri Statuti, propri giudici, vita rigogliosa, e troviamo un potere centrale che, sebbene veda da ogni lato minacciati, usurpati i suoi naturali diritti, esercita la sua azione, con poco ordine e senza uniformità, ma pure non senza forza, spesso anche con violenza. Ora par sopraffatto, ora invece riesce a sopraffare. Tutta la storia del Comune dimostra una tendenza continua a porre in armonia questi elementi politici, sociali, e legislativi, diversi e spesso fra loro cozzanti, problema che esso non riesce mai a risolvere pienamente, e finisce quindi col cadere nel dispotismo. Mancava un vero concetto della unità sociale, mancava nel fatto e nella mente degli uomini ogni idea della distinzione dei poteri; laonde chiunque assumeva una parte del potere esecutivo, assumeva ancora non solo una parte del giudiziario, ma dell'amministrativo e del legislativo, che vi erano necessariamente connessi. E però, a salvare la libertà pareva che unico mezzo fosse dividere il governo fra mille mani, facendo in modo che i partiti, le associazioni, le famiglie, i quartieri della città, le consorterie servissero le une di freno alle altre. In questa divisione e suddivisione tutti gli elementi che costituirono piú tardi la società moderna, furono apparecchiati; ma lo Stato vero e proprio non fu mai trovato. Ondeggiando in una continua tempesta, scossa da ogni lato, la nave della repubblica sembrava non aver mai posa né direzione determinata; non poter mai solcare le acque con fermezza, per mancanza di zavorra. Non s'arrivò giammai ad un chiaro e sicuro concetto del diritto, il quale, limitando e determinando la libertà garantita a ciascuno, assicura quella di tutti.
La vita politica dei Comuni inoltre fu sempre circoscritta nella cerchia delle città dominanti, restandone esclusi non solo il contado, ma anche le città vinte o annesse. Ogni forma di governo rappresentativo era allora ignota. Tutti quelli che godevano dei diritti politici, alternandosi fra di loro, entravano direttamente nei Consigli della repubblica, e la piú parte di essi, prima o poi, salivano al potere. Ciò rendeva necessario avere Stati con confini assai circoscritti, per non rendere impossibile addirittura il governarli in un modo qualunque. Solo la Rivoluzione francese, facendo per la nazione interna, quello che il Comune italiano aveva fatto per le città, poté proclamare l'uguaglianza civile e politica di tutti coloro che facevano parte della nazione, i quali finalmente furono perciò tutti cittadini. La democrazia divenne allora il carattere predominante delle società moderne, che col sistema rappresentativo, poterono assicurare la libertà anche nei grandi Stati, conciliando l'unità e la vigorosa azione del governo centrale con la indipendenza personale, con l'attività e le libertà locali. Ma il Comune restò sempre incerto fra gli opposti elementi di cui era composto, e che non seppe mai comporre in un vero organismo politico.