Ma che cosa sono dunque questi Ordinamenti? Per rispondere a una tale domanda, bisogna mettere da parte gli storici ed esaminare la legge stessa. Se non che, noi ne abbiamo molte compilazioni antiche, le quali sono tra loro cosí diverse, che in una trovansi solo 22 rubriche, in altre piú di cento. È necessario quindi, prima di tutto, determinare quale di esse è la primitiva e genuina, fatta il 18 gennaio '93, perché solamente su questa possiamo fondare un giudizio sicuro, e però solamente da essa dobbiamo prender le mosse.

Queste compilazioni cosí diverse arrivano al numero di sei, quattro a stampa, e due ancora inedite. Noi possiamo subito metterne da banda due, perché non fanno al nostro scopo. Una è quella che si trova nella compilazione generale degli Statuti fiorentini, fatta nel 1415 per opera di Bartolommeo Volpi e Paolo de Castro, pubblicata per le stampe verso la fine del secolo XVIII, colla falsa data di Friburgo (1778-83). In essa sono riunite leggi di tempi diversissimi, senza ordine cronologico, e gli Ordinamenti vi si trovano, ma alterati da tutte le modificazioni posteriori, accumulate anch'esse alla rinfusa. Per lo storico dei tempi di Giano della Bella, una tale raccolta non può essere utile, perché non dà nessuna sicura garanzia. E cosí anche dobbiamo porre da banda una miscellanea, che si trova nell'Archivio fiorentino, e che, come dice il Bonaini, è un grosso zibaldone, in cui sono leggi disparate, di varî tempi e di varia indole, qualcuna delle quali afforza o modifica gli Ordinamenti di giustizia. Essa può quindi avere importanza per la storia degli Ordinamenti, ma non dà nessun aiuto a trovarne la forma primitiva.

Restano cosí quattro compilazioni, delle quali una sola è inedita. Esaminandole, si vede subito che quella pubblicata dal Bonaini, non ha che 22 rubriche, l'ultima delle quali, la conclusione generale, è mutila; le altre compilazioni ne hanno assai piú, ma in esse i veri e proprî Ordinamenti del gennaio 93 sono contenuti sempre nelle prime 28 rubriche.[80] Infatti dalla ventinovesima in poi cominciano giunte e leggi posteriori, che portano assai spesso la loro propria data, e furono unite agli Ordinamenti, perché li modificano, li rafforzano, li rendono piú miti o trattano materie affini. È la vicenda che piú o meno subirono tutte quante le leggi, tutti gli Statuti della Repubblica. In questo modo adunque le grandi divergenze delle diverse compilazioni si riducono in assai ristretti confini, per ciò che s'attiene ai primi Ordinamenti. Restano tuttavia de' dubbî, perché non solo abbiamo da un lato 22 rubriche, e da un altro 28; ma esse differiscono fra di loro in varî punti. Cominciamo dunque dal notare, come la piú antica compilazione è senza dubbio quella che il Bonaini pubblicò nel 1855, da un codice originale dell'Archivio di Stato. Egli credette d'aver trovato la redazione primitiva degli Ordinamenti; ma pure, diligente com'è, preferí chiamarla prima bozza, perché non è veramente la legge stessa, approvata e promulgata dai Magistrati, secondo che l'Hegel ha poi dimostrato.[81] Il codice è antichissimo; si può anzi ritenere dei tempi di Giano della Bella. Infatti, in una intestazione, che fu prima messa, poi cancellata, trovasi la data, 1292 de mense ianuarii.[82] (s. n. 1293). Vi manca la formula con cui s'intestavano tutte le provvisioni della Repubblica, e nella quale si ponevano, non solo la data e il titolo, ma qualche volta anche i nomi dei magistrati, che promulgavano la legge. Il codice, in piccolo formato, è pieno di cancellature, pentimenti, aggiunte scritte da mani diverse; e spesso tra una rubrica e l'altra sono spazî vuoti, lasciati per dar luogo appunto alle aggiunte o correzioni possibili. Tutto fa chiaramente vedere che in questo antico Codice abbiamo solo la bozza della legge, quale fu compilata, per ordine dei magistrati, dai tre cittadini piú sopra nominati, senza che questa avesse ancora ricevuto la sua forma definitiva, né la sanzione legale di coloro che dovevano discuterla ed approvarla, prima che potesse essere promulgata. Non possiamo perciò dire con certezza, se e quali modificazioni essa poté subire.

Ma se questa bozza è alquanto anteriore alla vera e propria legge, le altre compilazioni che abbiamo di essa son tutte posteriori, e quindi possono avere giunte e modificazioni fatte piú tardi. Esaminando cosí la compilazione latina, pubblicata dal Fineschi nel 1790, come quella italiana che fu pubblicata dal Giudici nel 1853, cavate ambedue da codici antichi ed autentici, troviamo nell'una e nell'altra tutti quanti i caratteri d'una legge legalmente promulgata. Ambedue cominciano con la formula ufficiale, e hanno la data del 18 gennaio 92 (s. n. 93). Guardando alle rubriche aggiunte nella seconda di esse (italiana), che è molto piú lunga, si trovano diverse date, una delle quali del 1324; la prima invece (latina) non ha nessuna data posteriore al 6 luglio 1295. Questa è dunque la piú antica delle due, e le poche divergenze che osserviamo anche fra le sue prime 28 rubriche, e quelle della compilazione italiana, debbono di certo derivare da modificazioni posteriormente introdotte in questa. Tuttavia anche le prime rubriche della compilazione latina han dovuto subire modificazioni, anteriori però al 6 luglio '95. Nella rubrica VI troviamo infatti che il numero dei testimoni, il quale restava indeterminato nella bozza (rub. V), è portato a tre nelle due compilazioni posteriori, il che (come vedremo) si può coi documenti provare che fu deliberato nel luglio '95. Possiamo dunque in conclusione affermare, che di queste due compilazioni degli Ordinamenti, la latina, cioè la piú antica, ce li presenta nella forma che ebbero nel luglio '95; l'italiana, invece, sebbene sia una traduzione, che dall'esame del codice può dirsi ufficiale, ha in qualche punto subito modificazioni anche posteriori al '95. Se poi, tenendo conto solamente delle loro prime 28 rubriche, le paragoniamo con la bozza del Bonaini, troveremo che, salvo la mancanza in questa di sei rubriche, quasi tutte di assai poca importanza, le altre divergenze sono piú di forma che di sostanza. In ogni modo, quando le tre redazioni vanno fra loro d'accordo, possiamo essere certi d'avere la legge sanzionata il 18 gennaio '93, nella forma stessa che ebbe allora; quando invece troviamo delle divergenze, bisogna, prima di poter arrivare a qualche conclusione certa, aiutarsi col soccorso dei cronisti e di nuovi documenti, se ve ne sono. Con queste norme procediamo dunque all'esame della legge.[83]

VII

Che cosa dunque ci dicono, che cosa sono questi Ordinamenti di giustizia nella loro forma originale? Essi portano nella Repubblica un mutamento politico e sociale, col manifesto intento di promuovere l'uguaglianza civile, dare maggiore unità al governo, maggior forza alle Arti; assicurare l'unione e la concordia del popolo; metter freno all'albagia dei Grandi. La riforma piú propriamente politica si restringe a dare norme sicure per la elezione dei Priori, ai quali è aggiunto un nuovo e piú autorevole magistrato, il Gonfaloniere di giustizia, che siede con essi.

I sei Priori in ufficio, invitati dal Capitano del popolo, radunavano per mezzo suo le Capitudini, ossia i Consoli delle 12 Arti maggiori, e i savi cittadini, che credevano richiedere, per deliberare con loro sul piú opportuno e sicuro modo di scegliere i propri successori. I quali dovevano essere ascritti nella matricola di un'Arte ed esercitarla, questo essendo il modo piú sicuro di provare, che non appartenevano a famiglie di Grandi, che era sempre il punto essenziale. Infatti chi fosse rimasto ancora dei Grandi, sebbene esercitasse l'Arte, non poteva entrare nella Signoria.[84] Si poteva, con sottili ed anche sofistiche interpetrazioni, transigere sull'esercizio effettivo dell'Arte, non mai però sull'essere realmente fuori dell'aristocrazia.[85] Lo stesso Giano della Bella, che aveva appena, come dice il Villani, qualche interesse commerciale in Francia, di nobile fattosi popolano, poté nel febbraio '93 essere dei Signori. Nel luglio del '95, come vedremo, furono modificati gli Ordinamenti, e bastò addirittura essere ascritto all'Arte, senza di fatto esercitarla, richiedendosi però sempre che non si fosse dei nobili. Seguivano molte prescrizioni destinate a dare equa parte negli uffici a tutti quanti i Sesti della Città, a tutte le Arti, vietandosi che vi fossero piú Priori d'un medesimo Sesto, d'una medesima Arte o famiglia. Chi usciva d'ufficio aveva divieto a tornarvi per due anni, e cosí pure avevano divieto i suoi parenti. L'ufficio dei Priori durava due mesi; non si poteva chiedere né brigare, e non si poteva neppure ricusare. Essi sceglievano, per abitarvi, una casa nella quale vivevano e mangiavano insieme, senza potere accettare inviti o dare udienze private.[86]

Si veniva poi alla elezione del nuovo magistrato, cioè il Gonfaloniere della Giustizia. Esso era eletto ogni due mesi, d'un Sesto sempre diverso della Città, dai nuovi Priori, dal Capitano e dalle Capitudini, piú due Savi per Sesto. Era in tutto pareggiato ai Priori, salvo che aveva divieto d'un anno invece di due; viveva con essi qual primus inter pares; aveva, come essi, l'onorario di dieci soldi al giorno, comprese anche le spese, per il che si poteva dire un ufficio gratuito. Avendo però dalla legge maggiori attribuzioni, ben presto divennero di necessità il capo della Signoria.[87] A lui si consegnava, in pubblico Parlamento, il Gonfalone del Popolo, donde veniva il nome di Gonfaloniere, ed aveva a propria disposizione 100 pavesi o scudi, 25 balestre con quadrella, i quali servivano a meglio armare alcuni dei 1000 popolani scelti ogni anno, per essere agli ordini suoi, del Capitano e del Podestà, e provvedere cosí al buon ordine ed alla esecuzione delle nuove leggi.[88] Non poteva esser parente dei Priori in ufficio. La creazione di questo nuovo magistrato viene di certo a provare chiaramente, che si sentiva già il bisogno di dare maggiore unità e capo al governo. La gelosia repubblicana però non permise allora d'andar oltre una semplice apparenza. E quindi il Gonfaloniere non fu che il piú autorevole fra i Priori, mutabile al pari di essi; ma in certe occasioni poteva direttamente disporre de' popolani armati, il che aumentava di certo la sua autorità.

Venendo ora a quella parte degli Ordinamenti, che aveva un carattere assai piú sociale che politico, noteremo innanzi tutto, che da essi ha origine la definitiva costituzione delle Arti in Firenze, le quali ben presto formarono o rinnovarono i propri statuti; ed essi ancora ne fissarono il numero normale, il quale d'allora in poi rimase sempre fermo a 21.[89] La prima rubrica infatti ordinava che le Arti facessero solenne giuramento di mantenere l'unione e la concordia del popolo. La seconda annullava e proibiva severamente tutte quante le compagnie, leghe, promesse, convegne, obbligazioni e sacramenti, ossia tutti gli accordi fra i popolani, non preveduti o permessi dalle leggi, contrari o estranei alla costituzione delle Arti stesse. Al procuratore ed agli stipulatori di simili accordi si minacciava perfino la pena del capo; e l'Arte in cui l'accordo avesse avuto luogo, doveva pagare mille lire; cinquecento dovevano pagarne i suoi Consoli ed il notaio che avesse compilato l'atto.[90] Da tutto ciò si vede chiaro che non si trattava solo, come fu affermato e creduto, d'una legge di vendetta contro i nobili; ma si voleva anche riordinare la Città ed il governo, costituendo fortemente le Arti, dando ad esse nuova importanza politica. L'abbassamento dei Grandi formava tuttavia uno degli scopi principali della legge. Vediamo dunque quali erano le disposizioni a ciò destinate.

VIII