Bisogna poi notare che i Grandi d'allora non erano piú i nobili feudatari d'una volta, isolati e chiusi nei loro castelli, come tanti sovrani, dipendenti solo dall'Impero, e nemici della Repubblica. Vinti nel contado, ed obbligati già da un pezzo ad entrare ed abitare in Città, le si erano adesso affezionati, ma avrebbero in essa voluto comandare. Trovandosi circondati per ogni lato da un popolo potente, associato in Arti, e padrone del governo; sottomessi per forza alle leggi repubblicane, che non riconoscevano i diritti feudali, s'erano dovuti, a legittima difesa, associare nelle consorterie o società delle Torri, regolate meno da leggi che da consuetudini, e però tanto piú fortemente unite. Questi erano stati in origine, quasi esclusivamente, vincoli di sangue, che s'andarono sempre piú stringendo collo scomporsi dell'ordinamento feudale, quando le parentele, per non perdere la loro forza, si formarono in caste o associazioni separate, che accoglievano un numero sempre maggiore di soci. Abitavano gli uni vicino agli altri nei loro palazzi, che stavano accosto ed occupavano spesso una o piú vie della Città; vivevano insieme co' loro aderenti, uomini d'arme, palafrenieri, servitori, stallieri, e nei momenti di pericolo chiamavano anche i contadini dai loro ricchi possessi nella campagna. Non solamente le loro proprietà restavano sempre nella famiglia o nella consorteria, e le liti si componevano per mezzo di arbitri;[64] ma le vendette si deliberavano in comune, e colui che le eseguiva era sempre messo in salvo dagli amici, ritenendosi tutta la consorteria responsabile del fatto. Spesso avevano tra casa e casa, o nelle Corti dei loro palazzi, un arco sotto cui davano la corda a chi loro piaceva. Della famiglia Bostichi, infatti, dice il Compagni: «Feciono moltissimi mali e continuoronli molto. Collavano gli uomini in casa loro, le quali erano in Mercato Nuovo, nel mezzo della Città, e di mezzodí gli metteano al tormento. E volgarmente si dicea per la terra: molte corti ci sono; e annoverando i luoghi dove si dava tormento, si diceva: a casa i Bostichi, in Mercato».[65] Tuttociò continuava sempre, quantunque si fossero già pubblicate severissime leggi contro i Grandi. Un popolano era bastonato, ferito o messo alla corda, senza che l'autore dell'offesa si potesse mai legalmente ritrovare. In campagna questi medesimi Grandi s'adoperavano in mille modi a tener viva la servitú, che pure era stata per legge abolita da piú anni, inducendo i contadini, con la forza o le minacce, a riconoscere, mediante contratti fittizî, obblighi che non avevano.[66]

E cosí fu che questi cittadini, già potenti per le loro condizioni sociali, avevano sempre molta forza ed autorità politica nella Repubblica, non ostante le leggi fatte contro di loro. Esclusi dalla Signoria, non potevano entrare nel Consiglio dei Cento, e neppure in quelli del Capitano, nei quali le cose piú importanti si trattavano. Entravano però in quelli del Podestà, che doveva esser cavaliere, e però spesso favoriva i nobili ne' suoi giudizî. Nelle ambascerie erano di continuo adoperati, e nelle guerre pigliavano i primi posti; ma sopra tutto prevalevano in quella istituzione che dicevasi la Parte Guelfa, i cui principali ufficî erano ad essi piú specialmente affidati. Fondata, come abbiamo già visto, nel 1267, dopo la cacciata del conte Guido Novello, essa doveva amministrare tutti i beni confiscati ai Ghibellini, dei quali s'era fatto monte o mobile, o come diremmo noi capitale. Questi beni dovevano essere adoperati ad abbassare i Ghibellini ed a sostenere i Guelfi, dei quali Firenze era capo in Toscana. Fu a questo proposito, che il cardinale Ottavio degli Ubaldini esclamò: Dappoi che i Guelfi di Firenze fanno mobile, giammai non vi torneranno i Ghibellini; e la sua profezia s'avverò.[67] Difatti il partito ghibellino a poco a poco scomparve, per le continue persecuzioni subite dopo il rovescio generale degli Svevi; e la Città, divenuta allora affatto guelfa, si divise in popolani da un lato, nobili, potenti o Grandi dall'altro. Questi, esclusi dal governo o dagli onori, come dicevano allora, non poterono mai essere esclusi dalla Parte, di cui continuarono invece ad amministrare le ricche entrate. Essa era ordinata come una piccola repubblica, e nonostante i molti tentativi fatti per introdurvi, in proporzione sempre maggiore, i popolani, non vi si poté mai riuscire, e furono invece sempre sopraffatti, tanto che nello statuto, che ne abbiamo a stampa, compilato nel 1335, si trova incoraggiata, con premî in danaro, la nomina di nuovi cavalieri. Ad ognuno di essi, fino a sei per anno, davasi la somma di cinquanta fiorini in oro, «conciosiacosaché a cosí magnifica Città si confaccia risplendere per quantità di cavalieri». E cosí da un lato s'abbassavano i Grandi, e quasi pareva che si volessero sterminare: da un altro invece essi trovavano sempre forza ed aiuto.[68]

IV

Con tutti questi vantaggi, se i nobili fossero stati uniti, anche dopo le battiture avute nel '66 e nell'82, avrebbero potuto ottenere una rivincita, e dominare il popolo. Ma erano invece divisi e si combattevano aspramente anche fra di loro. «Aveva grande guerra (dice il Villani) tra gli Adimari e' Tosinghi, e tra' Rossi e' Tornaquinci, e tra i Bardi e' Mozzi, e tra i Gherardini e' Manieri, e tra i Cavalcanti e' Buondelmonti, e tra certi de' Buondelmonti e' Giandonati, e tra' Visdomini e' Falconieri, e tra i Bostichi e' Foraboschi, e tra' Foraboschi e' Malespini, e tra' Frescobaldi insieme, e tra la casa de' Donati insieme e piú altri casati».[69] Né deve recar maraviglia, che le consorterie cosí forti e potenti fossero gelose le une delle altre. S'aggiungeva poi, che fra questi nobili guelfi c'erano gli avanzi del partito ghibellino, con le loro simpatie imperiali, il che costituiva un altro germe di discordia, e dava animo, eccitava il popolo a procedere sempre piú oltre nella guerra di sterminio, che aveva incominciata. Assai meglio ordinato e piú unito; associato nelle varie Arti, che formavano parte della generale costituzione dello Stato, esso dimostrava, in ogni occasione, una forza ed unità di azione, che i Grandi non avevano mai. Cominciava, è vero, a scorgersi già sin d'allora il germe di qualche gelosia tra le Arti maggiori, le minori e la plebe; ma questa discordia scoppiò assai piú tardi. Per ora non se ne vedeva neppure il principio. S'erano formate, tra i membri d'una stessa Arte o di varie Arti, quelle che allora chiamavansi Leghe, Posture, Convegni, ossieno accordi speciali, fatti anche per mezzo di regolari scritture. Ma avevano uno scopo piú che altro commerciale, mirando a tenere abusivamente alti certi prezzi, a fare monopolî poco legittimi: solo in piccola parte nascevano da passioni o interessi politici. Non erano permessi dalle leggi, né certo favorivano la concordia, ma avevano poca importanza.

La Città si trovava cosí sempre piú divisa e suddivisa in gruppi, e pareva che minacciasse d'andare in frantumi. I popolani erano di certo sempre i padroni del governo; ma i nobili, sebbene in diverso modo, erano anch'essi potenti; quindi l'unità e la concordia dovevano di continuo correre grave pericolo. L'ottenere una maggiore uguaglianza fra i cittadini, una maggiore unione e forza cosí nella società come nel governo, doveva essere perciò lo scopo cui, per necessità delle cose, bisognava mirare, se non si voleva restar sempre sull'orlo di un precipizio. Da gran tempo infatti la legislazione fiorentina e le continue rivoluzioni si erano indirizzate a questo fine. La legge del 6 agosto 1289, con la quale si aboliva la servitú, per dare la libertà ai contadini, fu anch'essa un nuovo passo verso l'uguaglianza. Quelle del 30 giugno e 3 luglio 1290 proibirono ogni accordo, che in qualunque modo s'allontanasse dalla costituzione legale delle Arti. La legge del 31 gennaio 1291 pose un altro freno ai nobili, obbligando tutti i cittadini, senza alcuna distinzione, a sottostare ai giudici ordinarî, minacciando pene severissime a chiunque pretendesse d'avere o di volere impetrare il privilegio di tribunali eccezionali.[70]

Ma ciò che è ancora piú, la pena pecuniaria minacciata in tali casi, ricadeva sul consorto o parente del colpevole, se esso riusciva a sfuggire alla giustizia. È questa una legge che deve a noi sembrare molto strana; ma che pur trova la sua spiegazione in quello che abbiamo già detto sull'ordinamento che aveva allora la proprietà, sulla costituzione delle famiglie e delle consorterie. Il patrimonio domestico rimanendo, in massima parte, indiviso nella famiglia, l'imporre pena pecuniaria ad uno solo de' suoi membri, senza colpire gli altri, doveva riuscire di certo non solo assai difficile, ma anche pericoloso, e per questa ragione la legge tendeva sempre ad obbligarli tutti in solido. Un tal principio sembrava piú logico ancora quando trattavasi di pene imposte ai Grandi, che vivevano strettamente uniti fra di loro nelle consorterie; che in comune trattavano i loro interessi, deliberavano le vendette, mostrando di volere in ogni cosa vivere ed essere insieme responsabili. Se la proprietà apparteneva a tutta la famiglia, ed era perciò sempre questa che pagava; se comune era anche la vendetta, e le piú gravi offese erano fatte in nome e per volontà di tutti i parenti, non pareva che vi fosse nulla di strano nella legge che obbligava l'un consorto o parente a pagare per l'altro, cominciando dai piú prossimi. E già da lungo tempo, per queste ragioni appunto, le leggi, dopo aver ordinato l'elenco dei Grandi, li obbligavano a sodare, cioè a dare, ciascuno, malleveria non solo direttamente per sé, ma anche l'uno per l'altro parente, mediante la somma di lire due mila, che a questo fine si depositava. In tal modo, quando le pene pecuniarie, che generalmente non passavano mai tale somma, ricadevano sopra un Grande, v'era già il danaro da lui stesso depositato, o il parente in simil modo vincolato a pagare per lui, nel caso in cui questi fosse fuggito o avesse con qualche indebito artifizio saputo eludere la legge.[71] Tali precisamente e non altri sono i principi sui quali si fondano anche gli Ordinamenti di Giustizia, che non si possono perciò in nessun caso ritenere opera personale di Giano della Bella, essendo invece una conseguenza logica, un resultato naturale, inevitabile delle rivoluzioni, delle istituzioni e delle leggi precedenti. In gran parte anzi essi non fanno altro che raccoglierle ed ordinarle, rendendo piú chiaro e visibile il loro scopo antico e costante.

V

Giano della Bella era un uomo d'azione, non un legislatore né un politico. Nobile di origine, aveva combattuto a Campaldino, dove ebbe ucciso il suo cavallo; s'era poi dato al partito popolare, secondo che si diceva, per una contesa avuta in san Piero Scheraggio con Piero Frescobaldi, il quale sarebbe giunto a mettergli le mani sul viso, minacciando di tagliargli il naso.[72] Vero o no che sia il fatto, certo egli era di carattere violento, di molto ardire, di poca prudenza, e disinteressato amico della libertà; ma non punto scevro dalla passione della vendetta, di che anzi veniva accusato dagli stessi suoi ammiratori. «Uomo virile e di grande animo (dice il Compagni) era tanto ardito, che lui difendeva quelle cose che altri abbandonava, e parlava quelle che altri taceva, e tutto faceva in favore della giustizia contro ai colpevoli, e tanto era temuto dai rettori, che temeano nascondere i maleficî».[73] — «Egli era (dice il Villani) il piú leale e diritto popolano e amatore del bene comune, che uomo di Firenze, e quegli che mettea in Comune e non ne traeva. Era presuntuoso e voleva le sue vendette fare, e fecene alcuna contro gli Abati suoi vicini, col braccio del Comune»,[74] di che il buon cronista gravemente lo biasima. Mandato Podestà a Pistoia, s'era subito gettato in mezzo ai partiti, perseguitando alcuni e favorendo altri, con tanto ardore, che invece di calmarli, come era suo debito, li accese maggiormente, tanto che non potette neppur compiere il tempo dell'ufficio suo.[75] Tutta la condotta di lui in Firenze, noi lo vedremo, dimostra che esso era un uomo di poca prudenza e di grande impeto. Furono anzi queste passioni appunto, che ne fecero non già un legislatore, ma un capopopolo, un implacabile nemico dei Grandi.

Dopo la battaglia di Campaldino, questi dimostravano una maggiore audacia ed una superbia crescente. — Siamo noi, essi dicevano continuamente, che demmo la sconfitta in Campaldino, e voi ci volete ora disfare. — Volevano invece primeggiare e comandare, ed ogni giorno ingiuriavano o ferivano qualche popolano. Né le leggi bastavano, a punirli, perché gli offensori non si trovavano mai; venivano nascosti, e nessuno voleva o osava fare testimonianza contro di essi. Un popolano era circondato, assalito, riceveva una pugnalata, e l'autore del delitto non era visto da nessuno. Un altro era tirato in mezzo alle case d'una consorteria, malmenato, picchiato, collato alla fune, e tutto quello che ivi seguiva rimaneva un mistero. Si condannava ad una multa qualche Grande, e subito egli dichiarava di non aver nessuna proprietà individuale, di non aver sodato per negligenza sua o dei magistrati,[76] ed i parenti facevano lo stesso discorso. Bisognava dunque richiamare in vigore, rafforzare le antiche leggi, venire a nuovi e piú duri provvedimenti. Cosí finalmente i Priori, che si trovavano in ufficio dal 15 dicembre '92 al 15 febbraio '93, spinti dalla opinione popolare, che era guidata da Giano, dettero commissione a tre cittadini, Donato Ristori, Ubertino della Strozza e Baldo Aguglioni di stendere una nuova legge, la quale, provvedendo ai pericoli presenti, desse per l'avvenire un piú stabile assetto alla Repubblica. Il 10 gennaio, essendo già pronta la legge, il Capitano del popolo radunava il Consiglio dei Cento, proponendo che si chiedesse agli opportuni Consigli la balía[77] di proclamarla, quando fosse stata approvata dai magistrati e da alcuni savî cittadini. Vi fu chi propose invece che si leggesse e discutesse prima nei Consigli; ma cosí si correva rischio di non venir mai a capo di nulla. Prevalse quindi il partito piú pratico, e fu con 72 voti contro soli 2, deciso di concedere la chiesta balía. Il 18 gennaio la nuova legge, chiamata Ordinamenti o Ordini della Giustizia, fu promulgata in nome del Podestà, del Capitano e dei Priori, sentite prima le Capitudini delle 21 Arti,[78] ed alcuni savi cittadini. Tutto fa credere che fra questi fosse anche Giano della Bella; ma, sebbene gli storici lo dieno come autore e promotore della legge, perché fu esso che guidò il popolo e costrinse la Signoria, pure non si trovava allora al governo, né il suo nome apparisce negli atti ufficiali in modo alcuno.[79] Tanto fu lontano dall'essere il vero e solo autore o compilatore della legge.

VI