Nel cominciare del Medio Evo, adunque, la famiglia dava in Italia preferenza agli agnati, e, pel continuo indebolirsi dello Stato, era costretta a cercare in sé stessa forza maggiore. Le irruzioni barbariche portarono una diversa costituzione della famiglia, che non poté gran fatto alterare la nostra, fino a quando i Longobardi non fermarono stabilmente il loro dominio su di noi. Allora cominciò una grande alterazione della società italiana, costretta dalla violenza a prendere forma piú o meno barbarica. Importa quindi studiare la famiglia longobarda, per vedere come e sino a qual punto essa poté alterare la nostra.
La società longobarda, al pari d'ogni altra società barbarica, aveva a suo fondamento la forza; essa era nella guerra strettamente unita sotto un capo, e nella pace si scioglieva in gruppi, per mancanza di forza nel potere centrale, e per eccesso d'indipendenza nei varî suoi capi. Infatti, appena che i regni barbarici cominciarono a costituirsi con qualche stabilità in Occidente, li troviamo subito divisi in Marche, Ducati, in gruppi diversi, piú tardi ancora in feudi. E se guardiamo i barbari nel loro stato primitivo, innanzi che vengano fra di noi, troviamo che sono sparsi per la campagna; manca la città vera e propria, manca il vero concetto dello Stato, che apparisce piuttosto come una confederazione di gruppi secondarî. L'unità sociale barbarica è nei villaggi, o anche nelle tribú, che sono associazioni derivate forse in origine da una stessa famiglia. Lo Stato prende ovunque forme famigliari; la forza sociale germanica apparisce piú visibile nei gruppi minori, e quindi nella famiglia. Non deve perciò maravigliarci il trovarla piú fortemente costituita che fra i Latini, i quali l'avevano, già per molti secoli, alterata, decomposta sotto l'azione crescente del potere politico.
In origine, la famiglia barbarica fu anch'essa, come era stata quella di Roma, un'associazione consacrata dalla religione. Una Dea presiedeva al focolare domestico, luogo sacro; il padre era sacerdote e protettore della famiglia. A Roma, il potere era nelle mani d'un solo, che stringeva il freno con ferrea autorità; in Germania, invece, era in mano di tutti i forti, di tutti i membri atti alle armi. A Roma la famiglia era una monarchia assoluta, ed il piú vecchio era sempre il piú autorevole; in Germania era quasi una repubblica di forti, e l'uomo incapace di portare le armi perdeva la sorgente principale della sua autorità. Il consiglio di famiglia aiutava il padre romano e ne temperava il duro dispotismo; in Germania il consiglio comandava e concentrava in sé stesso una gran parte del potere della famiglia. Il padre romano poteva spezzare a suo arbitrio ogni vincolo, mettere il figlio fuori della famiglia, venderlo, ucciderlo; il figlio germanico, invece, quando era atto alle armi e combatteva insieme col padre, poteva separarsi, volendo, dalla famiglia, per andare a far parte anche d'un'altra tribú. In Germania la forza, la proprietà comune e i vincoli naturali del sangue costituivano la famiglia; in Roma era il concetto stesso della famiglia quello che dominava su tutto, e la rendeva autorevole e sacra. In Roma l'individuo scompariva nello Stato, il figlio nel padre; nei popoli germanici, invece, la libertà individuale era assai maggiore, e se lo Stato ci apparisce come una confederazione, la famiglia sembra un'associazione di membri piú indipendenti, solidali fra di loro. La vendetta, la colpa, la proprietà erano comuni a tutti; se un membro della famiglia era offeso, toccava ai parenti vendicarlo e fargli giustizia riparatrice. Alle vendite, alle donazioni, come alle vendette, dovevano tutti consentire, perché la proprietà era di tutta la famiglia, e doveva restare in essa: di qui la inutilità del testamento, che i barbari non conoscevano. La proprietà era sacra, costituiva la famiglia, conferiva diritti e doveri sociali, restava principalmente nelle mani dei maschi.
In questa famiglia ed in questa società, che aveva a fondamento la forza, la donna, incapace di portare le armi, restava naturalmente, come tutti i deboli, affidata alla difesa dei parenti armati, e quindi sotto la loro perpetua protezione (manus, Munt), sotto il mundio. Questa tutela, costituita in conseguenza della debolezza e fragilità del sesso, non poteva cessare come a Roma, dove era stata, invece, costituita nel solo interesse della famiglia. Ma la donna germanica, sebbene oppressa, sebbene potesse essere venduta, espropriata e fatta schiava, trovavasi sotto un potere che, diviso fra molti, era piú debole e meno dispotico del romano. Nel consiglio di famiglia, da cui essa dipendeva, sedevano infatti il padre, i figli, i parenti del padre, della madre, del marito e della moglie. La donna trovava quindi assai facilmente un protettore. Incapace di fatto, per la sua debolezza, non era poi ugualmente incapace in diritto. Poteva presentarsi ai tribunali, o scegliere chi ve la rappresentasse; possedere; succedere, sebbene in parte minore dei maschi. Essa era religiosamente rispettata dall'uomo che ne seguiva i consigli; ma era un rispetto dovuto al sesso piú debole, mentre che a Roma era invece un rispetto dovuto alla madre, alla sposa, carattere sacro, che fu il fondamento della famiglia, della grandezza romana.
Il diritto longobardo, essenzialmente germanico, ebbe in Italia una lunghissima durata: anche nel secolo XIV si trovano tracce molto visibili della sua esistenza. Ma esso perdette ben presto la nativa e selvaggia sua originalità, piegandosi sotto l'azione piú forte del romano. Basti notare, dice il Gans nella sua Storia del diritto di successione, il fatto che, dopo la redazione storica di questo diritto, ne fu compilata un'altra, che è sistematica, per convincersi come il carattere piú disordinato, ma pure piú naturale, spontaneo e vigoroso del diritto germanico, dovette restare alterato, quasi cristallizzato in una forma, che è piú propria del romano. Pure questa forma appunto contribuí non poco alla sua diffusione fra di noi.
VII
Come in tutti i popoli germanici, cosí anche presso i Longobardi, la donna non era mai libera dal mundio, mai selb-mundia. Colui che la voleva sposare, doveva prima di tutto pagare il prezzo del mundio, che il matrimonio gli faceva acquistare sopra di essa; doveva inoltre prometterle la meta, o sia una specie di dote, come osserva anche Tacito, là dove dice che presso i Tedeschi, non la donna al marito, ma questi portava la dote alla moglie. Alla meta, chiamata poi anche dotalitium, dos, sponsalicium, ecc., si aggiungeva il faderfium, che il padre soleva donare, a suo beneplacito, alla figlia. Il giorno dopo le nozze, il marito faceva alla moglie un dono del mattino, morgengab, e questo, secondo una interpetrazione, che è però assai discutibile, in premio della verginità di lei. L'ammontare della meta e del morgengabio fu, sotto l'azione crescente del diritto romano, limitato. Anche il faderfio, che si trasformò piú tardi in dote, venne nell'età dei Comuni limitato.
La meta, il faderfio, il morgengabio erano proprietà della moglie, che poteva richiederli alla morte del marito. Ma, per un carattere proprio del diritto germanico, interamente serbato anche presso i Longobardi, non si ammetteva punto il regime dotale romano, col quale si costituisce una proprietà separata e indipendente della donna: ciò che è suo le viene invece dal marito. Il diritto germanico preferiva generalmente la comunione dei beni. La donna fra di noi, cosí dice il Gans, non ha bisogno, come presso i Romani, d'una proprietà, per affermare la sua giuridica personalità, e provare che è uguale al marito. Essa possiede ciò che il marito possiede, e la sua uguaglianza è costituita dall'amore, nel quale ogni differenza scomparisce. Il marito rappresentava in giudizio la moglie, che era sotto la protezione della sua spada, ed egli poteva anche ucciderla, quando l'avesse trovata in adulterio. Tutta la proprietà mobile e immobile di lei, non esclusi i doni nuziali fatti da qualche amico, erano proprietà del marito, il quale doveva solamente prevedere il caso in cui, per morte, cessasse il matrimonio, e di qui la necessità della meta e del donativo. Morendo la moglie senza figli, tutto ricadeva al marito; morendo il marito, la moglie aveva diritto di far prelevare la meta, e il donativo. In tutto il resto, essa era sottoposta alla libera generosità del marito, il quale poté piú tardi lasciarle metà dell'usufrutto delle proprie sostanze, e piú tardi ancora l'intero usufrutto.
Se il matrimonio dei Longobardi è tanto diverso dal romano, neppure il mundio può, come abbiam visto, andare confuso con la tutela, a cui era, presso i Romani, sottoposta la donna. Avendo esso la sua origine nella incapacità a portare le armi, era temporaneo sull'uomo, e cessava colla sua incapacità; in sul principio cessava a 12 anni, piú tardi cessò a 18. Sulla donna, invece, era perpetuo, perché essa era sempre incapace alle armi. Prima sotto il mundio del padre, passava poi col matrimonio sotto quello del marito, e colla morte del padre, se non aveva marito, cadeva sotto quello del figlio o degli agnati, i quali erano anche suoi eredi. In ultimo veniva protetta dalla Curtis Regia. Il carattere del mundio era però sempre lo stesso, cioè una protezione del debole. Infatti la donna, sotto il mundio del padre, del marito, del figlio, degli agnati o della Curtis Regia, era sotto una protezione che aveva sempre la medesima natura. Non potrebbe dirsi lo stesso della tutela romana, che aveva la sua origine nel concetto della famiglia. La tutela del padre romano sui figli durava tutta la sua vita, ma egli poteva disfarsene; il mundio che esercitava il padre longobardo durava finché durava la incapacità dei figli alle armi, e come logica conseguenza cessava con essa. Sebbene non possa dirsi che la emancipazione sia rimasta ignota ai Longobardi, essa può, secondo l'indole del loro diritto, ritenersi come un fatto eccezionale. Se la donna romana era sottoposta alla patria potestà, o alla manus del marito, o alla tutela degli agnati, queste erano tre protezioni assai diverse, appunto pel diverso carattere domestico di colui che le esercitava, e nulla avevano da fare col mundio. Il padre longobardo poteva vendere i figli, li rappresentava in giudizio, e ciò che essi acquistavano, era suo; ma il consiglio di famiglia temperava la sua autorità, nel modo che abbiamo accennato piú sopra, e i fratelli della madre, natural protettrice dei figli, vi pigliavano gran parte.
Né solamente nel matrimonio, ma ancora nella successione, il diritto di famiglia longobardo manifesta il suo proprio ed originale carattere. Prima di tutto bisogna però notare, che presso i Longobardi si trova il testamento, il che sembra contraddire all'uso dei popoli germanici, i quali non lo conoscevano: ma esso deriva dall'azione del diritto romano sul longobardo. Tuttavia la irrevocabilità della donazione e del testamento longobardo ci presenta il carattere o piuttosto un residuo del carattere germanico; giacché il concetto del testamento romano sta appunto nella sua revocabilità, ed i Longobardi non conobbero la testamenti factio romana.[10]