I piú prossimi eredi erano i figli legittimi, con i quali succedevano anche i naturali. Sebbene questi non facessero propriamente parte della famiglia, erano pure ammessi a succedere coi legittimi, ma in proporzioni minori, e potevano essere pareggiati mediante la legittimazione. Piú tardi questo carattere essenzialmente germanico della successione, si perdette per opera del diritto romano e del diritto canonico, i quali escludono i figli naturali. In origine, secondo la legge longobarda, un figlio legittimo pigliava due terzi dell'eredità, lasciando solamente il resto ai naturali. Se i figli legittimi erano due, i naturali prendevano la quinta parte; la settima se i legittimi erano tre. Ai figli naturali non si poteva lasciare piú di quello che era prescritto, né si poteva diseredare un figlio senza giuste e provate ragioni, le quali vennero prese in prestito dal diritto romano. Si poteva tuttavia vantaggiare un figlio a preferenza degli altri.

La preferenza dei maschi sulle femmine, ha una grande importanza, ed è un altro dei caratteri propri del diritto longobardo. Quando il testatore, morendo, lasciava un figlio ed una o piú figlie nubili, doveva a queste lasciare la quarta parte dell'eredità; quando v'erano piú figli, le figlie avevano solo la settima parte. Le maritate però non potevano pretendere a nessuna parte dell'eredità, dovendo contentarsi di ciò che avevano avuto nel giorno delle nozze, e piú non dimandare. In mancanza di figli maschi, i piú prossimi eredi erano le figlie, che succedevano come maschi, fossero o no maritate. Un altro carattere proprio del diritto longobardo è quello di essere molto favorevole alle figlie ed alle sorelle del testatore, quando erano nella casa paterna o fraterna (in capillo). Il fratello viene escluso dalla figlia e dalla nipote, ed in questo caso si vede una singolare e strana preferenza data alla donna. Cosí pure troviamo, che le figlie e le sorelle non passate a marito, prendono porzioni uguali, quando trovansi le une e le altre nella casa paterna o fraterna.

Noi abbiamo notato, che gli Statuti dei Comuni italiani danno, al pari del diritto longobardo, una decisa preferenza agli agnati sui cognati, e che ciò dette origine a vive discussioni. Infatti si volle da molti vedere in questa preferenza un carattere assolutamente germanico, dal diritto longobardo passato negli Statuti. Ma noi abbiamo notato del pari che anche il diritto romano, in tutta la sua storia preferí gli agnati, e solo negli ultimi tempi perdé questo carattere, che però, in parte almeno, esso riteneva ancora in Italia, quando vennero i barbari. E ci parrà sempre piú necessario concludere, che questa preferenza data agli agnati non sia negli Statuti venuta dal diritto longobardo, se rifletteremo alle diversità che, anche in tale preferenza, corrono fra le leggi germaniche e le italiane; ed al fatto non meno notevole, che essa andò crescendo sempre piú, nel tempo stesso che andavano negli Statuti aumentando l'azione e la importanza del diritto romano. In verità piú si esamina da vicino, e piú bisogna riconoscere che sono ragioni politiche, tutte proprie dei Comuni e della società italiana del Medio Evo, quelle che condussero ad un tale risultato. Ma anche in ciò l'azione vicendevole dell'uno sull'altro diritto, rimane evidente. Possiamo infatti osservare, che la successione degli agnati, nel diritto longobardo è anch'essa alterata dal romano, il quale l'ha resa indifferente alle cose, che compongono la eredità, mentre che è un carattere proprio e costante del diritto germanico l'essere intimamente connessa, legata a queste.

Per concludere adunque con una osservazione generale, ripetiamo che fra i Longobardi predominano i vincoli del sangue, che nella loro famiglia si trova una maggior libertà individuale, e che l'azione dello Stato su di essa è molto piú debole. A Roma, invece, il concetto della famiglia domina sui vincoli del sangue, e la sua unità è in origine costituita dall'assoluto dispotismo paterno, distrutto poi dal potere politico, che quasi si sostituisce ad esso. Lo Stato allora domina ogni cosa, riduce in frantumi la famiglia, conduce all'assoluta uguaglianza di tutti, senza avere la forza di tenere insieme una società, in cui né la libertà individuale, né l'attività locale, né le libere associazioni si poterono svolgere abbastanza. Ed esse erano pure necessarie a salvare l'immensa mole d'una società composta di popoli diversi, che non aveva perciò nessun carattere o unità nazionale, che la Repubblica e l'Impero avevano costituita. Questi nuovi elementi sono quelli appunto che vennero fra di noi coi barbari. Cosí fu che due popoli, due forme di famiglia e di società, quasi direi, due idee, due caratteri sociali affatto diversi s'incontrarono, l'uno dei quali era divenuto necessario a complemento dell'altro. I Tedeschi portarono dalle loro foreste la libertà individuale, la indipendenza personale, il vigore delle piccole associazioni; i Latini avevano già trovato l'unità dello Stato, un concetto piú generale e organico della società, l'idea politica della famiglia, quale noi la vedremo piú tardi trionfare nel Comune. Dall'impasto di queste due società diverse, dovrà nascere la società moderna, nella quale l'azione dell'una è di rado scompagnata da quella dell'altra, ed è perciò vano il presumere di farla derivare esclusivamente dall'una o dall'altra di esse.

VIII

Se però negli Statuti italiani, i due elementi giuridici che piú visibilmente coesistono e lottano fra di loro, sono il diritto romano ed il longobardo, ve ne ha ancora altri che non vogliono essere dimenticati, e fra questi noteremo il diritto feudale ed il diritto canonico. Il feudo è una delle istituzioni piú importanti nella storia del Medio Evo, è la prima forma che piglia la società, nell'uscire dal caos barbarico, ed ha un carattere prevalentemente germanico. Con esso la proprietà e la famiglia assumono una forma speciale e nuova affatto: può dirsi che sia la prima e principale manifestazione politica e sociale dell'individualismo germanico. La tribú barbarica tendeva di sua natura a sciogliersi in piccoli gruppi, nelle famiglie, che solo il pericolo teneva unite. Durante le invasioni, la tribú trasformavasi in banda armata, lasciava i deboli o impotenti, reclutava uomini anche dalle tribú vicine, e sotto un capo acquistava, per le necessità della guerra, ferma e forte unità. Gli assalti già prima dati dai Romani, avevano per le stesse ragioni contribuito a far nascere fra i barbari, colla riunione di diverse tribú, alcuni regni forti e potenti, ma sempre di breve durata, perché colla pace tendevano subito a sgretolarsi e decomporsi di nuovo. Appena che i barbari cominciarono a fermarsi in Occidente, fu subito visibile l'impotenza in cui essi erano di fondare l'unità dello Stato. I capi delle schiere, cominciata che era la pace, si dividevano le terre; si separavano, ed il loro re o duce supremo restava come isolato, con assai debole impero. Ognuno di essi cercava rafforzarsi in un castello, per esservi assoluto padrone, riconoscendo appena la sua dipendenza dal re. Nel feudo, che cosí nasceva, la proprietà e la sovranità si confondevano in uno, ed erano ambedue ricevute in benefizio da un signore piú potente, con oneri ed obblighi annessi. Dato per temporanea concessione, il benefizio o feudo divenne ereditario solo col tempo. In origine poteva essere ripreso da chi l'aveva dato, ed a lui tornava quando il feudatario moriva, per essere con nuova concessione trasmesso agli eredi di questo: a poco a poco venne, per uso o abuso o esplicita concessione, trasmesso in eredità. E finalmente tutta la proprietà, ogni possesso o dominio prese nel Medio Evo una forma feudale. La poca forza che aveva il supremo potere politico, obbligava i deboli a cercare altrove protezione; molti liberi possessori si rendevano volontariamente vassalli, e gli ostacoli che da un altro lato i grandi signori incontravano a mantenere la loro autorità sopra vasti dominî, li obbligavano a cedere in benefizio a minori vassalli parte delle loro terre. Cosí lo Stato, la Chiesa, ogni cosa prese una forma feudale. Quest'opera nell'XI secolo era compiuta, quando i Comuni sorsero in Italia a combatterla ed a disfarla.

Nel castello, come era naturale, i vincoli della famiglia divennero sempre piú forti; esso doveva bastare a sé stesso, era come il mondo proprio e indipendente del signore che l'abitava, e che divideva il suo tempo fra le pericolose avventure e la vita domestica. Tutti gli storici hanno notato che il feudalismo crebbe il rispetto, l'affetto e l'ossequio cavalleresco alla donna; educò nell'uomo l'energia personale e la forza della volontà. Il barone, salvo i casi di guerra, era quasi libero e indipendente signore nel suo piccolo regno, nel quale tutti da lui dipendevano. I suoi vassalli ricevevano da lui gli uffici di siniscalco, conte di palazzo, scudiero, ecc. Questi uffici, dati sotto una forma anch'essa piú meno feudale, a gente di nobile sangue, tendevano a divenire ereditari, e intanto popolavano alquanto la solitudine del castello. I figli dei nobili minori venivano nella corte del signore, per esservi educati alla gentilezza dei modi ed alle arti cavalleresche, per ricevere finalmente la spada dalle sue mani, ed essere proclamati cavalieri. Cosí da un lato si accresceva splendore al castello, e si manteneva al signore la fedeltà de' suoi vassalli; dall'altro si lusingava l'orgoglio dei minori.

La legge feudale longobarda si trova in relazione con le leggi romane, che spesso sono chiamate a venirle in aiuto, sebbene abbiano uno spirito assai diverso, spesso anzi sieno fra loro in opposizione. Certo è che il diritto romano fa vedere in Italia la sua persistente azione sul feudale. Il feudo non essendo, come è noto, una proprietà diretta e indipendente, ma una concessione condizionata e limitata, non può di sua natura essere sottoposto al principio ereditario. Il diritto dell'erede deve essere, invece, nuovamente riconosciuto nella sua persona, perché non deriva, come abbiamo già visto, da quello del testatore. E cosí continuò anche quando la consuetudine cominciò a renderlo ereditario. Il successore non rappresentava allora, secondo il diritto feudale, la persona da cui ereditava, ma in lui la prima concessione veniva da capo rinnovata. Inoltre tutta la famiglia ha diritto al feudo, quando è divenuto ereditario, e questo diritto non ha origine nella volontà del testatore, alla sua morte, ma esiste già lui vivente. V'è però bisogno di stabilire un ordine successorio, per determinare la preferenza, e quest'ordine si comincia a prendere in prestito dal diritto romano. Sebbene sia diverso dalla vera e propria successione, a poco a poco comincia a confondersi con essa, e finalmente altera e decompone il feudo. Cosí è che il diritto romano penetra nel feudale e lo modifica.

La discendenza femminile, per la natura stessa del feudo, è esclusa dall'eredità, e i discendenti maschi dei figli estinti, succedono insieme coi figli superstiti. Vi sono però dei feudi, per prima concessione, femminili, e questi naturalmente possono, in mancanza di maschi, ritornare alle femmine; ma una volta che maschi vi sono, hanno la preferenza. Gli ascendenti non possono succedere, perché la successione è regolata non dalla parentela, ma dalla prima concessione; e però il ritorno dovrebbe farsi non all'ascendente, ma a colui che primo concesse il feudo. I collaterali dell'ultimo possessore, che non siano discendenti del primo, non succedono; né i fratelli come tali possono succedere, se il padre non è stato possessore del feudo. Neppure il marito e la moglie si succedono. Ma tutto questo carattere primitivo scomparisce anch'esso sotto l'azione crescente del diritto comune. L'importanza del diritto feudale è assai poca negli Statuti italiani; ma grandissima invece è l'importanza politica e sociale del feudalismo nella storia dei Comuni. Esso rappresenta una società distinta per consuetudini e leggi proprie, che ricorre all'Imperatore, i cui giudici e giudizi preferisce sempre ai magistrati ed alle leggi della repubblica, che disprezza e non vorrebbe riconoscere. E questa perciò vede nei nobili un nemico da distruggere, il che le riuscirà solo dopo lotte sanguinose, non senza aver prima, in conseguenza di tali lotte, profondamente alterato sé stessa.

Il diritto canonico ha di certo una parte non trascurabile nella storia e nella formazione del diritto comunale, ma neppur'essa è proporzionata alla grande azione politica, sociale e religiosa della Chiesa. Compilato da frammenti di santi Padri, canoni di Concili, Costituzioni pontificie, con una parte non piccola di leggi romane, esso ricorre anche all'autorità della ragione e delle Sacre Scritture. E quindi si mostrò favorevole alla equità naturale contro il sofisma legale, temperò l'asprezza delle leggi barbariche, protesse i deboli, sostenne la santità della famiglia, secondò il trionfo del diritto romano sul longobardo. Ma cercò ancora di sottomettere l'autorità civile alla ecclesiastica; accrebbe il numero dei tribunali eccezionali; favorí il giudizio inquisitorio, la tortura, i giudizi di Dio. E la tendenza che esso ebbe sempre d'invadere il campo del diritto civile, trovò aperta una porta nell'uso del giuramento, che ogni magistrato, non escluso il Podestà, doveva dare, con la formola salva la coscienza, espressa o sottointesa. Siccome il clero deliberava appunto sui casi di coscienza, cosí ad esso spettava il giudicare la validità dei giuramenti. E ciò favoriva naturalmente la diffusione del diritto canonico. Esso contribuí non poco a sopprimere il divorzio, e ad escludere i figli naturali dalla successione. La sua azione è assai visibile negli Statuti, ma piú ancora nella lotta dell'autorità civile colla ecclesiastica, la quale vuol mantenere incrollabili i suoi privilegi, i suoi tribunali eccezionali, la sua supremazia anche nelle cause civili e politiche.