IX
Noi abbiamo adunque negli Statuti quattro legislazioni diverse, che sono come in lotta fra di loro: diritto longobardo, romano, feudale, canonico. Esse si possono però ridurre quasi a due, perché il diritto feudale è germanico, e il diritto canonico, per quella parte che penetra negli Statuti, è principalmente romano. Cosí anche qui si torna alla vecchia lotta del sangue germanico col latino. Sono due popoli che combattono, e con essi le loro istituzioni, le leggi, le idee; le loro anime sembrano sfidarsi dovunque s'incontrano, nella letteratura, nell'arte, nella politica. Eppure l'uno è necessario all'altro, e debbono scomparire ambedue, per dar luogo ad una nuova forma sociale, ad uno spirito piú vasto, che, nato dalla fusione dei due opposti elementi, sarà il solo trionfatore in questa lunga lotta. In Italia però il sangue latino predomina sempre, come si vede anche negli Statuti, nei quali il diritto romano è il tronco principale intorno a cui s'aggira tutto quanto questo lavorio giuridico. Il tempo in cui si cominciano a compilare gli Statuti, è quello stesso in cui comincia a diffondersi dalla Università di Bologna la cognizione del Corpus iuris in tutta Italia. D'allora in poi la legislazione giustinianea è ritenuta come il diritto per eccellenza, una specie di filosofia giuridica, ed è riconosciuta in tutte le nostre repubbliche come il diritto comune, quello che entra in vigore ogni volta che tace lo Statuto. Per questa ragione la parte che risguarda il diritto civile è negli Statuti svolta assai meno della parte politica. Ed è perciò ancora che i professori, dati principalmente allo studio del diritto civile, s'occuparono piú del diritto romano, canonico, feudale e longobardo, che degli Statuti. Questi erano da essi esaminati, massime nei primi tempi, piú come una conseguenza dello studio del diritto romano, che come un soggetto di vero e proprio studio; li ritenevano una consuetudine popolare scritta, a cui non si dava gran valore scientifico, perché quasi legge di eccezione all'unico diritto, che solo aveva ragione di essere universalmente ammirato. Assai piú tardi i professori cominciarono ad occuparsi anche degli Statuti, che ai nostri giorni acquistarono finalmente una grande importanza. Venezia è forse l'unico Comune nel quale, in mancanza dello Statuto, si soleva ricorrere alla ragione naturale; laonde il Bartolo diceva, che il magistrato veneto giudicava manu regia et arbitrio suo.[11] Questo non impediva però, che anche colà un tale arbitrio venisse regolato od ispirato dalla conoscenza e dall'ammirazione che s'aveva pel diritto romano.
Da tutto ciò risulta sempre piú chiara l'importanza straordinaria che ebbero le Università ed i professori di Bologna, i quali annotavano, glossavano il Corpus iuris, per renderlo intelligibile all'universale, e cosí preparavano, educavano i notai, i giudici, i Podestà, i Capitani del Popolo. Certo la loro dottrina non era storica; in questa anzi essi si dimostravano debolissimi. Era invece l'esposizione razionale d'un diritto ancora vivente, e però dicevano: «chi non sa cavalcare, tengasi a l'arzone; ita debet Iudex tenersi a la glossa». In questo modo l'Università di Bologna divenne come la depositaria d'un diritto quasi universale e sacro. Ad essa mandavano i Papi le loro decretali, e gl'Imperatori le costituzioni, per farle rivedere o raccogliere. L'Imperatore era però tenuto come la sorgente viva e universale del diritto, il solo che potesse osar di aggiungere nuove leggi alle romane. Chi lo bestemmiava, veniva severamente condannato; chi non credeva alla sua autorità universale, era dagli stessi giuristi dichiarato eretico. Questa autorità egli l'aveva come signore di tutti i popoli, e gli veniva dall'Impero romano, di cui era legittimo erede. Riusciva quindi naturale che, per determinare la estensione e i limiti d'una tale autorità, fosse necessario ricorrere di nuovo ai professori di Bologna, che erano i veri depositari della legge romana, ed acquistavano perciò importanza sempre maggiore. Quello che si cercava era sempre la scripta ratio; ed i Comuni, anche quando dicevano di voler serbare illese le loro vecchie libertà, non tralasciavano mai di promettere che avrebbero rilasciato all'Imperatore le veteres iustitias, le quali gli erano dovute, e che essi volevano rispettare. Si trattava solo di ricercarle, e quindi di nuovo il bisogno di consultare i professori di Bologna.
Prima della gran contesa dei Lombardi contro Federico Barbarossa, vi fu un vero e proprio giudizio, che finí con una condanna dei Milanesi, dichiarati ribelli, adstipulantibus iudicibus et primis de Italia. A Roncaglia Federico esercitò il potere giudiziario e legislativo, assistito da quattro professori di Bologna, che propugnarono i diritti dell'imperatore, non perché nemici della patria, ma perché professori di diritto romano, e quindi sostenitori del Sacro Romano Impero. Né i Comuni sostenevano una teoria diversa. Vinto Federico, essi continuarono infatti a scrivere i loro Statuti, le loro leggi, i pubblici strumenti, in nome suo. E ciò si può vedere anche nel secolo XV, quando i notai rogavano tuttavia i pubblici atti in nome dell'Impero. Nella pace di Costanza l'elezione dei magistrati civili e criminali, dei Consoli, Podestà e Notai fu espressamente riservata all'Imperatore, il cui diritto venne in tutto ciò riconosciuto, al pari di quello che esso aveva, in ultimo appello, nelle cause d'una certa gravità. E se i Milanesi di fatto non tennero di ciò nessun conto, il diritto non fu mai da essi negato. I Lombardi si riconoscevano legalmente sudditi, ma poi volevano agire come liberi e padroni di sé. Lo stesso Arrigo VII, quando venne in Italia, ai tempi di Dante, faceva ancora processi contro le città italiane, e le condannava; imponeva ad esse taglie d'uomini e di denari; citava dinanzi a sé il re Roberto di Napoli. Tutto ciò poteva a molti sembrare allora una commedia; ma era l'eco d'una età trascorsa, di un passato che la stessa mente immortale dell'Alighieri credeva di poter richiamare in vita, come provano le sue lettere ed il libro De Monarchia. La Chiesa, è ben vero, combatté sempre l'Impero, ma l'autorità politica e giuridica dell'Imperatore, in tutto quanto il Medio Evo, non fu mai messa in discussione, restò sempre riconosciuta.
In mezzo a questa lotta continua tra la Chiesa e l'Impero, tra i Comuni e i Feudi, tra i Guelfi ed i Ghibellini, si formarono gli Statuti, nei quali si scrivevano via via cosí le consuetudini nuove, che s'andavano formando, come le consuetudini vecchie alterate dalle nuove. E se poco importava ai giuristi di Bologna studiare un diritto allora assai noto, perché viveva nell'uso comune, e scaturiva da quel diritto romano, che formava l'occupazione di tutta la loro vita, molto invece importerebbe a noi studiarlo, per conoscere appunto quale era il valore e il carattere di questa vita comunale nel Medio Evo. Ma pur troppo bisogna ancora aspettar molto, prima di poter risolvere pienamente il problema. Nondimeno è sempre necessario cominciar coll'esaminare i vari Statuti, e paragonarli tra loro, paragonando anche le diverse redazioni d'ognuno di essi, per arrivare a vedere la evoluzione del diritto nuovo, scoprire e comprendere il principio che la regola.
X
Gli Statuti abbracciano tutta quanta la vita del Comune: la elezione e l'ufficio dei magistrati politici; il diritto pubblico, civile, criminale, amministrativo e commerciale. Piú ampiamente trattato è il diritto pubblico; il civile, invece, per le ragioni che abbiamo già dette, rimane assai incompiuto. Si occupano però, piú o meno largamente, dello stato delle persone, delle doti, dei contratti, delle forme di giudizio, delle successioni, dei testamenti, dei diritti nascenti dalle vicinanze dei fondi, sopra tutto della famiglia. Essi mirano ad una procedura semplice e sommaria, senza cavilli; cercano la buona fede e la speditezza negli affari; ma i vizi di redazione, un dissertare continuo, che è fuori di luogo nelle leggi, il frequente rimettersi ai giudici, raggiungono il piú delle volte un fine contrario. È strano veramente l'osservare come in secoli nei quali sorgeva una splendida letteratura; quando i piú modesti scrittori del tempo sono per noi esempio di bello stile; quando giudici, notai e professori di diritto avevano sempre dinanzi agli occhi il modello immortale del Corpus iuris, si scrivessero gli Statuti in una forma cosí inculta, che spesso può dirsi barbara, certo è sempre intricata e confusa. Essi costituiscono una legislazione consuetudinaria, mutabile, popolare, incerta ancora di sé, che, nata in mezzo alle guerre civili ne serbò l'immagine, e non raggiunse mai una forma classica, resa impossibile anche dal gergo scolastico che prevaleva sempre nelle nostre università e nei nostri giuristi. Le accuse che il Petrarca faceva sopra tutto alla forma usata dai professori di diritto al suo tempo, erano pienamente giustificate. L'umanesimo, che volle adoperare una lingua latina piú corretta ed elegante, dovette cominciare fuori delle università, spesso contro di esse; si diffuse largamente durante tutto il secolo XV, ma serbò sempre un carattere letterario e filosofico, assai piú che giuridico.
Da un altro lato il Comune italiano, non ostante i suoi grandi meriti e le sue grandi imprese, ha qualche cosa di transitorio, di medioevale; accenna sempre ad un periodo di passaggio. Esso fu il germe da cui doveva piú tardi uscire la società moderna; ma non poté generarla senza prima distruggere sé stesso, e quindi restò sempre in uno stato di continua trasformazione. Sorto dall'impasto di due società diverse, la romana e la germanica, ebbe dalla prima il concetto generale dello Stato, pigliando dalla seconda la libertà individuale, l'attività locale, la forza delle speciali associazioni. Il problema che dovette risolvere, quello che costituí la sua vita e la sua storia, sta appunto negli sforzi continui fatti per porre in armonia questi due elementi, i quali restarono lungamente, non solo separati, ma spesso anche in opposizione fra di loro. Fino a che la compiuta fusione non ebbe luogo, con la distruzione stessa del Comune, il conflitto continuò, ed il disordine fu inevitabile. Il governo e la politica hanno in esso una importanza grandissima, sconosciuta alla società barbarica; ma il Comune somiglia pur sempre ad una forte agglomerazione di piccole associazioni, piuttosto che ad una società sola, ad un vero e proprio Stato. La vita ferve anzi piú rigogliosa in questi mille gruppi, nell'attività dei quali si moltiplica; la forza sociale si trova principalmente nelle associazioni d'arti, di mestieri, di famiglie, di nobili, di popolani, le quali hanno leggi, statuti, magistrati e tribunali propri. Cosí ha luogo un intreccio straordinario di ordinamenti, di passioni, d'interessi diversi e fra loro cozzanti. La vera libertà individuale, la vera uguaglianza in faccia alla legge, non è conosciuta ancora; ma l'individuo è protetto, educato nella sua associazione, che gli comunica una forza e gli garantisce una libertà sempre maggiore. Questi gruppi secondari, però, a differenza di quelli da noi già incontrati nelle società germaniche, non possono separarsi, hanno bisogno di vivere nello Stato, fuori del quale perderebbero la loro ragione di essere. La moltiplicità loro infinita, le gelosie, l'urto e le collisioni continue, rendevano tanto piú necessaria, tanto piú desiderata e amata la repubblica, per la quale ognuno di quei mercanti era pronto a dare la vita, giacché da essa, nella pace e nella guerra, dipendeva la loro salvezza e quella delle varie associazioni. I capi ed i principali componenti di queste, entravano di diritto nei Consigli della repubblica, la governavano, ne erano padroni, e vi trovavano la sola valida difesa contro i mille rivali che ognuno di loro aveva. Cosí si poneva in armonia il particolare col generale interesse, ed il potere frazionato, diviso in mille mani, riesciva pure a tutelare la libertà di tutti, in un tempo nel quale ancora non era sorto il vero concetto dello Stato e della generale uguaglianza. Ma è ben facile immaginare, quanto poco ordinate e determinate dovessero essere le legislazioni di repubbliche in questo modo divise e suddivise, nelle quali, ad ogni piè sospinto, si trovava un nuovo Statuto speciale, un nuovo tribunale; in tempi nei quali il potere giudiziario e politico erano per modo confusi, che chi aveva una parte dell'uno, possedeva di necessità una parte dell'altro.
Il carattere che domina in tutto il diritto civile degli Statuti sembra essere la gelosia dei vicini Comuni, la paura che la proprietà possa, coi matrimonî, uscire dalla città, dalla consorteria o dalla famiglia. Ed a ciò le leggi e le consuetudini provvidero in modo, che noi vediamo in una repubblica democratica come quella di Firenze, nella quale ogni vestigio d'aristocrazia fu distrutto, e i Ciompi salirono al governo, la proprietà immobile conservarsi unita per modo, che fino ad oggi si trovano famiglie, le quali possiedono i fondi stessi che i loro antenati possedevano fin dal secolo XIV. Il bisogno di tenere strettamente unite le famiglie, le associazioni e le consorterie, obbligando in solido i vari membri di esse, si manifesta con tanta forza, che queste ragioni politiche e sociali son quelle appunto che determinano l'indirizzo del diritto civile, spesso ne impediscono il naturale svolgimento. E cosí, non ostante le debolezza dello Stato, noi ritroviamo anche qui la vecchia tradizione latina, che dà sempre un'eccessiva importanza alla politica, e quindi un'azione preponderante del pubblico sul privato diritto. Gli Statuti italiani perciò si spiegano e si comprendono solo con la storia dei Comuni, che a loro volta illustrano. E questa è un'altra ragione, per la quale i professori di Bologna, usati al carattere filosofico del diritto giustinianeo, e poco o punto pratici della interpretazione storica, trascurarono cosí lungamente gli Statuti.
L'azione predominante della politica, come è ben naturale, si manifesta chiarissima anche nella costituzione della famiglia, nella quale i diritti che derivano dal concetto che ha di essa il Comune, prevalgono sui vincoli del sangue, assai piú rispettati nel diritto germanico. Il regime dotale romano è pienamente accettato, ma la dote è assai limitata. I maschi hanno una grande precedenza sulle femmine e sui discendenti femminili. In ogni caso però la donna è sicura di ricevere gli alimenti. Non si vuole che sia ricca, non si vuole che divida il patrimonio domestico, portandolo in altra famiglia, e molto meno in altro Comune; ma, nel peggiore dei casi, deve essere sicura d'un vivere decoroso, secondo la propria condizione. Essa rimane sotto la perpetua protezione del mondualdo; ma il mundio prende negli Statuti il carattere della tutela romana degli ultimi tempi, e sembra quasi confondersi con essa. La donna, infatti, può chiedere al giudice il suo mondualdo; può sceglierlo, quando le occorra per un affare speciale. E per tutto si vede questa tendenza a trasformare in romane le istituzioni longobarde, di cui spesso riman solo il nome;