[69]. VIII, 1.

[70]. La prima di queste leggi, già nota, e le altre che erano inedite, furono da noi esaminate nel cap. V di quest'opera, e in fine di esso pubblicate.

[71]. Gli Ordinamenti (rub. XVIII ediz. Bonaini) rimandano infatti a questa legge, che è del 2 ottobre 1286 (Provvisioni, I, 27) e fece parte dello Statuto. Essi ne citano la rubrica ed il titolo. Una Consulta del 20 marzo 1280 (81), in Gherardi pag. 33, rimandava già ad un'altra legge simile e piú antica: De securitatibus prestandis a magnatibus, la quale venne poi riformata da quella dell'86.

[72]. Ammirato, lib. IV, in principio; e nell'Arch. fiorentino Provvis., II, 72.

[73]. Dino Compagni, lib. I, pag. 56.

[74]. G. Villani, VIII, 8.

[75]. Ammirato, lib. IV, pag. 348.

[76]. Il sodare infatti era da moltissimi trascurato, e piú leggi si fecero per costringere i renitenti.

[77]. Ciò risulta dalla deliberazione stessa, che fu pubblicata dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, pag. 78, documento B.

[78]. Erano allora 12 maggiori e 9 minori.