4º L'ultima pubblicazione è quella fatta dal Bonaini nell'Arch. Stor. It., Nuova Serie, tom. I, disp. i, anno 1855, della quale abbiamo già discorso e torneremo a discorrere.

5º Bisogna anche ricordare un'altra compilazione da noi piú sopra accennata (pag. 79 nota 1), che è inedita nell'Archivio fiorentino (Cl. II, Dist. I, numero 1). Di essa il padre Ildefonso pubblicò alcuni frammenti nel vol. IX delle Delizie ecc., ed il Bonaini pubblicò l'indice delle rubriche, che sono 136. Fino alla 117, che risponde alla 113 della compilazione italiana, vanno ambedue quasi d'accordo, salvo alcune aggiunte, come le rubriche in questo codice indicate coi numeri 7-8, 20-23. Dalla 118 in poi seguono altre provvisioni, alcune delle quali sono assai posteriori. La 136, che è l'ultima, porta la data del 25 ottobre 1343; la 133, quella dell'8 ottobre 1344, e determina il tempo prima di cui la compilazione non poté essere stata fatta. Questa compilazione ci dà una forma meno antica, ma piú compiuta, degli Ordinamenti, per la storia dei quali è perciò importantissima.

6º E finalmente ricordiamo la Miscellanea o Zibaldone cui accennammo del pari, nel quale, oltre molte provvisioni, che vanno dal 1274 al 1465, ed alcune di esse afforzano gli Ordinamenti, si trova anche la domanda con la quale il popolo fiorentino, nel giugno 1378, l'anno cioè in cui si sollevarono i Ciompi, chiese ed ottenne che gli Ordinamenti di giustizia venissero rimessi in vigore. Anche questo codice può servire alla storia degli Ordinamenti.

Recentemente il prof. Del Lungo (Bullettino della Società Dantesca, num. 10-11, luglio 1892) ed il sig. G. Salvemini, studente nell'Istituto Superiore, (Arch. Stor. It., serie V, tomo X, anno 1892) pubblicarono la provvisione del 6 luglio 1295, con la quale furono portate diverse modificazioni ed attenuazioni agli Ordinamenti. Sebbene fosse allora già nota, avendola molto prima esaminata lo stesso prof. Del Lungo nel suo Dino Compagni (I, 1078-80), pure il Salvemini ha saputo cavarne nuovo profitto, comentandola con acume. Essa contiene tutte le modificazioni portate nel '95 agli Ordinamenti, e riproduce assai spesso anche i brani, che poi modifica, nella forma che fino allora avevano avuta. L'Hegel, esaminando 1 documenti pubblicati al suo tempo, fu primo a dimostrare con metodo sicuro, che la bozza del Bonaini, salvo alcune poche rubriche, che secondo lui vi mancavano, ed alcune divergenze, piú che altro di sola forma, conteneva la sostanza vera dei primi Ordinamenti. Questo era già un notevole resultato. Su tali divergenze però e sulle rubriche mancanti, il Salvemini, valendosi del doc. 6 luglio '95, poté aggiungere nuove osservazioni che esamineremo.

[84]. La rubrica III della bozza dice: De prudentioribus, melioribus et legalioribus artificibus civitatis Florentiae, continue artem exercentibus, dummodo non sint milites. E piú oltre: Aliquis qui continue artem non exerceat, vel aliquis miles non possit nec debeat modo aliquo eligi, vel esse in dicto officio Prioratus. Arch. Stor. It., come sopra, a pag. 44 e 45. La rub. XVIII, a pag. 66 dice chi sono quelli che dovevano sodare come i Grandi, sebbene esercitassero l'Arte: non obstante quod ipsi vel aliquis eorum de dictis domibus et casatis... sint artifices vel artem seu mercantiam exerceant.

[85]. Vedi, a questo proposito un documento del 1287, che diamo in fine di questo Capitolo. Esso prova come l'esercizio effettivo dell'Arte si richiedesse prima del '93; e quante cautele occorrevano, perché la legge non venisse facilmente frodata.

[86]. Rubrica III G. Citiamo generalmente la compilazione italiana pubblicata dal Giudici, come piú nota e diffusa, paragonandola però con quella del Fineschi e con quella del Bonaini, e notando le divergenze quando è necessario. Indichiamo con le lettere B. G. F. le pubblicazioni del Bonaini, Giudici, Fineschi.

[87]. Il Perrens (vol. II, p. 385, nota 2) dubita di ciò, affermando che avvenne solo nel 1306. È certo che il Gonfaloniere doveva provvedere alla esecuzione degli Ordinamenti, e che, perduto questo ufficio con la creazione dell'Esecutore nel 1306, cominciò allora ad essere piú specialmente capo della Signoria; ma è certo ancora, che fra sette magistrati, sian pure legalmente uguali, colui che, fin dal principio, ebbe maggiori attribuzioni e piú direttamente dispose della forza armata, diveniva di fatto, se non di diritto, il presidente e capo.

[88]. Rubrica IV, G. e F. Notiamo che la bozza latina limita il divieto del Gonfaloniere ad un anno solo, le altre compilazioni lo portano a due, come era stabilito pei Priori e come poi si praticava. Noi abbiamo seguito la bozza latina, anche perché nella legge del 9 aprile 93, pubblicata dal Bonaini (Doc. A, a pag. 74) troviamo ordinato, che i Priori ed il Gonfaloniere abbiano tutti quanti i benefizi e privilegi medesimi, salvo et excepto quod quae in Ordinamento iustitie, loquente de electione Vexilliferi, continentur circa devetum et tempus deveti ipsius Vexilliferi, et circa alia omnia in ipso ordinamento descripta, in sua permaneant firmitate. Questo si trova ripetuto anche nella rubrica XXXI, G. ed F., il che ci obbliga a concludere, che il divieto pel Gonfaloniere fosse, in origine, diverso da quello pei Priori, e solo piú tardi venisse pareggiato. Non si pensò poi, nelle compilazioni F. G., a correggere quello che dice la rubrica XXXI, la quale suppone ancora che la prima diversità continui a durare. Le leggi fiorentine erano sempre fatte e rifatte a brani. — Ogni dubbio vien tolto adesso dal citato doc. 6 luglio 1295, che muta per il Gonfaloniere il divieto, portandolo da un anno a due. Il Salvemini ha nelle Provvisioni e Consulte trovato che di fatto s'era già cominciato a praticar ciò nel dicembre del 1294.

[89]. Questo fu prima osservato dal D.r Lastig, come vedremo piú oltre.