[90]. Rubrica I e II in B. F. G.

[91]. Nelle rubriche LXIII-LXV che abbiamo visto aggiunte d'altra mano, nel 1297, al codice pubblicato dal Fineschi, e che rispondono in quello pubblicato dal Giudici, alle rubriche LXXXII-LXXXIV, si parla ancora delle frodi per non sodare o rendere nullo il sodamento. Quando un grande commetteva delitto e non pagava, si ricorreva secondo la legge al piú prossimo parente, perché pagasse; ma spesso questi adduceva: «che cotale il quale peccò e non sodò, overo meno idoneamente sodò, hae uno figliuolo o piú legittimi overo naturali, d'un anno overo di maggiore overo di minore etade; e per la detta cagione i piú prossimani, i quali fossono tenuti per vertude del detto Ordinamento, sieno richiesti, fuggono la pena la quale si contiene nel detto Ordinamento». Rubrica LXXXII, G. LXV, F.

[92]. Rub. XVII, G. La legge qui citata è del 2 ottobre 1286 (Provvis., I, 27).

[93]. Rubrica XVII, B. F. G. Nelle due compilazioni posteriori v'è in fine una giunta che manca nella B. Nel codice italiano (G.) la giunta è senza data, in quello del Fineschi, invece, ha la data del 6 luglio, '95. Si cerca con essa di attenuare la legge, dichiarando che coloro i quali non si trovano nel Costituto notati fra i Grandi, ovvero hanno mutato nome, e vanno sotto altro casato, non sieno tenuti per Grandi. Questa giunta fu fatta nel tempo stesso in cui si ottenne di portare i testimoni da due a tre.

[94]. Rubriche XVIII e XIX, F. G. Queste due rubriche e la XX mancano nella bozza latina, come osserveremo nuovamente piú sotto.

[95]. Compagni, I, 11; Villani, VIII, 1.

[96]. Storie, lib. II, pag. 80, Italia, 1813.

[97]. VIII, 1.

[98]. Assai spesso i Grandi eseguivano le loro vendette o violenze, per mezzo di loro amici o dipendenti, e però gli Ordinamenti parlano quasi sempre di piú autori del maleficio, come imputati principali. La legge 6 luglio '95, come vedremo, attenuò anche questo punto, riconoscendo un solo capitano del maleficio; gli altri eran puniti solo come complici.

[99]. Rubrica VI, F. G. e V, B.