[264]. Hist. Nat. Lib. II, 55. «Non è lecito ardere un uomo privato in questo modo di vita; la religione ci tramanda doversi seppellire sotto terra.»
[265]. La peine de mort, 1871.
[266]. Il mio dotto amico dott. Gaetano Pini, fra i più strenui propugnatori della cremazione, perchè la conferenza del 6 aprile riuscisse di pratico vantaggio, propose il seguente ordine del giorno, che ne concreta lo scopo e che venne unanimemente accolto. «L’Assemblea fa voti che nella prossima discussione, la quale avrà luogo in Parlamento, intorno al progetto del nuovo Codice sanitario, già approvato dal Senato del Regno, venga ammesso all’art. 185, come facoltativa, la cremazione dei cadaveri, lasciandone ai sindaci dei Comuni la sorveglianza.» L’altro amico mio, Mauro Macchi, deputato, promise appoggiare tale mozione in Parlamento.
[267]. Sat. VI, 33 e segg.
La cena
Funebre irato obblia l’erede, e fetide
Dà l’ossa all’urna, il cinnamo svanito
Non curando, e le casie ammarascate.
Trad. V. Monti.
[268]. Vedi Cicerone, De Legibus. Lib. 2, c. 55.