Non bastava aver sì bene distribuite le province e le regioni se di buone leggi ed instituti insieme non si fosse a quelle proveduto. Nel che non minore mostrossi la saviezza e prudenza de' Romani, poichè se si riguarda l'origine delle loro leggi, e con quanta maturità e sapienza furono stabilite, con quanta prudenza da poi esposte, ed alla moltitudine e varietà degli affari adattate, a niuno la loro perpetuità parrà strana, o maravigliosa.
I Romani quantunque per lo spazio di più di due secoli si fossero governati colle leggi de' loro proprj Re[131], nulladimanco, quelli poi discacciati cancellaron eziandio le leggi loro[132], alcune poche solamente ritenendone, cioè le leggi Tullie, le Valerie, e le Sacrate[133]. Del rimanente si governavano con gli antichi loro costumi, e con alcune non scritte leggi, le quali essendo varie ed incerte eran cagione di gravissime contese e disordini. Per la qual cosa considerando, che quelle non eran bastanti per lo stabilimento d'una perfetta e ben composta Repubblica; e che le peregrinazioni, e 'l conoscere le leggi e gl'instituti di varie genti, giova molto alla scienza di ben stabilirle, come dice Aristotele[134], procurarono che le leggi ed i costumi non pur d'una città, ma di molte si conoscessero ed esaminassero; affinchè ciò che in esse si rinveniva di specioso e d'illustre si ricevesse, ed a loro si trasportasse. E considerando altresì, che le leggi ottime dovevan esser quelle, che dal seno d'una vera e solida filosofia derivano, e che fra tutte le Nazioni la Greca fosse quella, la quale dimostravasi nella sapienza superiore a tutte l'altre: mandaron perciò in Atene, e nell'altre città della Grecia; eziandio nella città greche ch'erano in Italia, ed in quella parte ancora, che Magna Grecia anticamente fu detta, ove fiorirono i Pitagorici, e que' due celebri Legislatori Zeleuco, e Caronda[135], de' quali quegli diede le leggi a Locri, questi, a Turio[136]. Mandarono in Lacedemonia, mandarono nell'Etruria; facendo con ciò conoscere con nuovo e rado esempio come la filosofia, la quale appresso i Greci era solamente ristretta ne' Portici, e nell'Accademie, potesse recar giovamento ancora alla società civile di tutti i cittadini; e come le massime ed assiomi di quella maneggiati non da semplici Filosofi, ma da Giureconsulti, potessero talora all'uman commercio adattarsi in guisa, sì che nel genere umano ne ritraesse insieme, ed utilità e giustizia; fonte di tutte le tranquillità e mondane contentezze. Così dalle leggi ed instituti di tante chiare, ed illustri città, e da quelle che Roma stessa ritenne, fu da' Decemviri nella maniera che ci vien largamente rapportata da Rittershusio[137], compilata la ragion civile de' Romani, e si composero quelle tante famose e celebri leggi delle XII. Tavole che furono i primi e perpetui fondamenti della romana giurisprudenza, ed i fonti come dice Livio[138], d'ogni pubblica e privata ragione, e delle quali ebbe a dir Cicerone[139]: Fremant omnes licet, dicam quod sentio, Bibliothecas mehercule omnium philosophorum unus mihi videtur duodecim tabularum libellus, si quis legum fontes, et capita viderit, et auctoritatis pondere et utilitatis ubertate superare.
Nè minore fu la loro sapienza nello stabilimento dell'altre leggi che da poi dal Popolo romano furono promulgate; poichè discacciati i Re, la maestà dell'Imperio rimanendo presso al popolo, era della sua potestà far le leggi[140]. Siccome non fu minore ne' Plebisciti, a' quali per la legge Ortenzia fu data forza ed autorità non inferiore a quella delle leggi medesime[141]; ne' Senatusconsulti, che non avevan inferiore autorità[142]; e finalmente negli Editti de' Magistrati i quali d'annuali ch'erano fatti perpetui per la legge Cornelia, furono sotto Adriano Imperadore per opera di Giuliano in ordine disposti che chiamarono Editto perpetuo[143]; donde forse quella bella parte della giurisprudenza[144], la quale fu poi cotanto illustrata da G. C. romani, che servì in appresso per cinosura e base di quella, ch'oggi è a noi rimasa ne' libri di Giustiniano[145].
CAPITOLO VII. De' Giureconsulti, e loro libri.
Ma quel che principalmente alle leggi de' Romani recasse maggior autorità e fermezza, fu l'essersi mai sempre lo studio della giurisprudenza avuto in sommo pregio ed onore appresso gli uomini nobilissimi di quella Repubblica. Conoscevano assai bene, che non mai abbastanza si sarebbe provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole e nude leggi, se nella città non vi fosse eziandio chi la lor forza e vigore intendesse ed esponesse; e nell'infinita turba delle cose e varietà degli affari, non potesse al Popolo giovare. Perciò vollero, che a sì nobile esercizio si destinassero uomini sapientissimi ed i più chiari lumi della città, i Claudj, i Sempronj, gli Scipioni, i Muzj, i Catoni, i Bruti, i Crassi, i Lucilj, i Galli, i Sulpizj[146], ed altri d'illustre nominanza; a' quali è manifesto, non altra cura essere stata più a cuore, che lo studio della giurisprudenza, e la cognizione della ragion civile; giovando al pubblico o colle loro interpretazioni, o disputando, o insegnando, o veramente scrivendo. E qual altra gente possiamo noi qui in mezzo recare, la quale colla romana potesse in ciò contendere? Non certamente l'ebrea, la cui legal disciplina, essendo molto semplice e volgare non fu mai avuta in molta riputazione[147]. Non i Greci stessi (per tralasciar d'altri) presso de' quali l'ufficio de' Giureconsulti si restringeva in cose pur troppo tenui e basse, e la lor opera si raggirava solamente nell'azioni, nelle formole e nelle cauzioni, in guisa che i Professori come quelli che erano della più vile e bassa gente, non venivano decorati col venerando nome di Giureconsulti, ma di semplici Prammatici; tanto che Cicerone[148] soleva dire che tutte le leggi e costumi dell'altre Nazioni a fronte di quelle de' Romani, gli sembravan ridevoli ed inette. Appresso dunque i Romani solamente presiedevano, quasi custodi delle leggi, uomini nobilissimi, dotati d'ogni letteratura e di sapienza incomparabile, gravi, incorrotti, severi e venerabili, ne' quali era riposto tutto il presidio de' cittadini: a costoro e per le pubbliche e per le private cose si ricorreva per consiglio: a costoro o passeggiando nel Foro, o sedendo in casa, non solamente per le cose appartenenti alla ragion civile, ma per ogni altro affare ricorreva il padre di famiglia volendo maritar la figliuola, ricorreva chi voleva comperare il podere, coltivare il suo campo ed in somma non vi era deliberazione così pubblica, come privata e domestica, che da' loro consigli non dipendesse; tanto che soleva dire lo stesso Cicerone[149], che la casa d'un Giureconsulto era l'oracolo della città. Avevano essi ancora tre altre principali funzioni: il consigliar le parti ch'era l'unica funzione degli antichi pratici: il consultare i Giudici su i punti del diritto ne' processi che si dovean giudicare: e finalmente l'esser assessori de' Magistrati per istruire e qualche volta per giudicare i processi o con loro, o senza loro[150]: Avevan ancora un'altra autorità cioè, che quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, essi univansi tutti insieme per disputarla e concertarla, e questa conferenza appellavasi disputatio fori, di cui Cicerone fa menzione nel libro primo ad Q. F. e nelle Topiche; e quel ch'essi risolvevano in tali assemblee era chiamato Decretum, ovvero recepta sententia, la quale era una spezie di legge non iscritta, come tratta molto metodicamente Revardo[151].
Ma se grande ed in sommo onore fu lo studio della giurisprudenza ne' tempi della libera Repubblica, non minore fu certamente sotto gl'Imperadori infin a' tempi di Costantino M. Poichè essendo negli ultimi tempi del cadimento della Repubblica mancati tanti insigni G. C. e per vizio del secolo tratto tratto introdottosi, che ciascuno fidando solamente ne' suoi studj, pubblicamente interpretava a suo modo le leggi, ed a suo talento consigliava e rispondeva, acciocchè per la moltitudine de' Professori, o per la loro imperizia e sordidezza, una cosa di tanto pregio ed importanza non s'avvilisse: ovvero come dice Pomponio[152] (o qual altro si fosse l'Autore di quel libro) affinchè fosse maggior l'autorità delle leggi, fu da Augusto stabilito che indifferentemente niuno potesse arrogare a se questa potestà come erasi fatto per lo passato; ma per sola sua autorità e licenza interpretassero e rispondessero; e che ciò dovessero riconoscere per suo beneficio; e per premio delle insigni loro virtù, della singolar erudizione e per le perizia delle leggi civili: laonde ingiunse egli, che si dovesse prender lettere da lui; e quindi avvenne che i G. C. fossero riputati come ufficiali dell'Imperio; di che l'Imperadore Adriano s'offese a ragione, dicendo, che non era dell'Imperadore dar carattere di capacità, qual si richiede per esser Giureconsulto; ond'è che Pomponio[153] saggiamente scrisse: Hoc non peti, sed praestari solere. Di maniera che d'allora innanzi i Giureconsulti, consigliando per l'autorità dell'Imperadore, erano come ufficiali pubblici[154], ed in perpetuo magistrato: almeno come Manilio qualifica il Giureconsulto: Perpetuus populi privato in limine Praetor.
Si vide ancora la giurisprudenza romana per li favori de' Principi ne' medesimi tempi al colmo della sua grandezza e dell'onore; poichè i Principi stessi, a' quali oggi solamente si commendan le discipline matematiche, non altro studio maggiormente avevan a cuore, che quello delle leggi: nè altri che i Giureconsulti negli affari più ardui e gravi si chiamavan a consiglio. Così leggiamo d'Augusto prudentissimo Principe, che volendo a' codicilli dar quella forza ed autorità, che poi diede, dice il nostro Giustiniano[155] che convocò a se uomini sapientissimi, tra i quali fu Trebazio, del cui consiglio soleva sempre mai valersi nelle deliberazioni più serie e gravi. Così parimente appresso gl'Istorici di que' tempi osserviamo, che Trajano avesse in sommo onore Nerazio Prisco e Celso padre: Adriano si servisse del consiglio di Celso figliuolo di Salvio Giuliano, e d'altri insigni Giureconsulti[156]. Piacque ad Antonino Pio l'opera di Volusio Meziano, d'Ulpio Marcello e d'altri. Marco Antonino Filosofo, nelle deliberazioni e nello stabilir le leggi voleva sempre per collega Cerbidio Scevola gravissimo Giureconsulto, al quale si dà il pregio d'avere avuti per discepoli molti celebri Giureconsulti, e fra gli altri Paolo, Trifonino, ed il grande e l'incomparabile Papiniano: Alessandro Severo adoperava i consigli d'Ulpiano, nè da lui stabilivasi costituzione senza il parere di venti Giureconsulti[157]: Massimino il Giovane si serviva di Modestino. Nè per ultimo gli stessi Imperadori nelle loro constituzioni medesime, vollero fraudare quei grand'uomini del meritato onore; poichè in esse con sommi encomj si valevano della coloro autorità come fecero Caro, Carino, e Numeriano di Papiniano[158], e come fece Diocleziano, che con elogi si vale dell'autorità di Scevola, e fecero altri Imperadori degli altri Giureconsulti[159].
E nel vero chi attentamente considererà quel, che oggi è a noi rimaso dell'opere di questi Giureconsulti (poichè di coloro, che fiorirono ne' tempi della libera Repubblica poche cose ci restano) la maggior parte delle quali non so se dobbiamo dolerci di Giustiniano, che per quella sua compilazione ci tolse, ovvero lodarci di lui, perchè per le vicende e revoluzioni delle cose mondane, senza quella forse niente ne sarebbe a noi pervenuto; conoscerà chiaramente non solamente quanto fosse ammirabile la loro saviezza e dottrina, ma s'accerterà eziandio che niente dalla loro esattezza fu tralasciato per la deliberazione di quanto mai potesse occorrere, o nel Foro, o negli altri affari della Repubblica. Perciocchè a' Prammatici e Forensi si provvide abbastanza co' libri delle questioni e de' responsi, de' decreti, delle costituzioni, dell'epistole e de' digesti. A coloro che ne' Magistrati, ed all'ufficio di giudicare venivan assunti, erano ben pronti ed apparecchiati moltissimi libri degli ufficj de' vari Magistrati, e della loro autorità e giurisdizione. Quei che delle cose teoretiche eran vaghi per apprendere la disciplina legale, avevan abbondantissimi fonti, onde il loro desiderio potessero adempiere: trovavan chi con note pienissime a loro sponeva le leggi del Popolo romano i Senatusconsulti, gli Editti de' Magistrati, l'Orazioni, le Costituzioni de' Principi, ed i Responsi degli antichi Giureconsulti; e chi compilasse speciali trattati di quasi tutte le materie, che alla giurisprudenza potessero mai appartenere. Nè mancarono ancora i libri delle varie lezioni: e per ultimo, chi pensasse di ridurre a certo metodo ed ordine la giurisprudenza istessa, come oltre di quel che di se lasciò scritto Cicerone[160], lo ci dimostran l'iscrizioni de' loro volumi, che ragionevolmente oggi deploriamo, gli enchiridj, le pandette, le regole, le sentenze, le definizioni, i brevi, ed i libri delle instituzioni. In guisa che se il corso di tanti secoli e le funeste vicende del Mondo, siccome n'ha involati molti altri pregi dell'antichità, non ci avesse tolt'i libri ancora di così eminenti Giureconsulti, non avremmo certamente oggi bisogno dell'opere di coloro, che nella barbarie de' tempi a questi succedettero; o per meglio dire, non sarebbe stata data lor occasione di gravar la giurisprudenza di tanti nuovi ed insipidi volumi.
Nè minore alla prudenza e diligenza de' medesimi fu la dignità e l'eleganza dell'orazione. Egli è veramente cosa degna d'ammirazione, che l'eleganza del dire sia in tutti così uguale e perfetta, ancorchè non fiorissero in un tempo medesimo, ma distanti per secoli interi che niente si possa aggiungere o desiderare; e se vuole porsi mente al loro stile ed al carattere, non saprebbesi distinguere di leggieri a qual di loro dovesse darsi il primo luogo: ed è degno ancora da notarsi, ciocchè Lorenzo Valla[161] e Guglielmo Budeo[162] di questa ugualità e nettezza di parole e di sentenze de' loro libri parlando, lasciaron scritto, che se ad essi fu di maraviglia l'ugualità che nell'epistole di Cicerone s'osservava, quasi che non da molti, ma da un solo Cicerone fossero state scritte; maggiore senz'alcun dubbio era quella, che dall'opere di questi Giureconsulti raccolte nelle Pandette prendevano; siccome quelli i quali non in un istesso tempo, ma in tempi lontanissimi e per secoli distanti ebbero vita: poichè incominciando da Augusto infin a' tempi di Costantino M. sotto di cui pur furon in pregio Ermogeniano, Arcadio Carisio Aurelio e Giulio Aquila (le memorie de' quali anche da Giustiniano si veggono sparse ne' suoi cinquanta libri de' Digesti) corsero ben tre secoli, ne' quali, se appresso gl'Istorici Oratori e Poeti, e negli altri Scrittori osserviamo lunga differenza di stile, in questi Giureconsulti però fu sempre uguale e costante.
Non dovrà adunque sembrar cosa strana, se in decorso di tempo, (e precisamente sotto Valentiniano III.) acquistassero tanta autorità e forza le sentenze e l'opinioni di questi Giureconsulti, che dice Giustiniano[163] essere stato finalmente deliberato, che i Giudici non potessero nel giudicare allontanarsi da' loro Responsi.