Ma poichè questo è un punto d'istoria, che non ben inteso ha cagionato in alcuni molti errori, però siami lecito avvertire che ciò non dee sentirsi, come han creduto alcuni, che quest'autorità l'acquistassero quando Augusto ingiunse di prender lettere da lui, quasi che consigliando per l'autorità dell'Imperadore, avessero i loro Responsi tanta forza ed autorità, sì che i Magistrati dovessero nel giudicare seguitargli. Ciò repugna a tutta l'istoria legale; poichè fin da' tempi della libera Repubblica fu data loro quest'autorità, ma nel caso solamente, come abbiam di sopra narrato, quando sopravveniva qualche difficile questione in Roma, ed essi univansi tutti insieme per disputarla e diffinirla, e quel che da loro risolvevasi in tali assemblee, era chiamato decretum, ovvero recepta sententia, ch'era una spezie di legge non iscritta, dalla quale non potevan certamente i Giudici allontanarsi nel decidere i piati: come quella che nel foro lungamente disputata e ricevuta, avea acquistata forza e vigore non inferior alle leggi medesime. Il che fu da poi anche praticato di qualche lor sentenza nel Foro ricevuta a' tempi d'Augusto, e sotto gli altr'Imperadori suoi successori. Ma è affatto repugnante al vero, che, senza questo, ogni semplice lor sentenza ed opinione avesse tosto che proferita, tanta autorità, sì che i Magistrati dovessero inviolabilmente seguitarla; e ciò tanto meno ne' tempi d'Augusto, quando le contese fra' Giureconsulti proruppero in manifeste fazioni, onde si renderono così famose le Sette de' Sabiniani, e de' Cassiani da una parte; e de' Proculejani, e Pegasiani dall'altra[164]. Nè giammai queste contese si videro più ostinate, che sotto Augusto, quando la Repubblica cominciava a prender forma di Principato; poichè sotto il di lui imperio erano per una parte sostenute da Attejo Capitone discepolo d'Offilio; e per altra da Antistio Labeone, discepolo di Trebazio: sotto Tiberio, da Massurio Sabino, ch'ebbe per antagonista Nerva padre: sotto Cajo, Claudio e Nerone, da Cassio Longino, onde preser nome i Cassiani; e da Proculo, onde i Proculejani: sotto i Vespasiani, da Relio Sabino, onde sorsero i Sabiniani; e da Nerva figliuolo, e Pegaso, onde i Pegasiani. E sotto Trajano, Adriano, ed infin a' tempi d'Antonino Pio, furon dalla parte de' Sabiniani e Cassiani, Prisco, Javoleno, Alburnio, Valente, Tusciano e Salvio Giuliano: e da quella de' Proculejani e Pegasiani, Celso padre, Celso figliuolo e Prisco Nerazio.

E se bene dopo Antonino Pio fosse mancato il fervore di così acerbe contese, e le discordie non fossero cotanto ostinate, onde ne sorsero i Giureconsulti Mediani[165], i quali non volendo soffrire la servitù di giurare nelle parole de' loro maestri, prendessero altro partito non perciò cessarono le controversie e l'opinioni difformi, in guisa che fu d'uopo poi, che alcune si terminassero colle decisioni de' Principi. Nè Giustiniano, ancorchè si vantasse per quella sua compilazione aver tolte tutte queste dissensioni, potè molto lodarsi della diligenza del suo Triboniano, il quale se bene desse ciò ad intendere a quel Principe, non però moltissime ne scapparono dalla sua accuratezza, ed oggi giorno se ne veggono i lor vestigj nelle Pandette; tanto che coloro, i quali vivendo in tal pregiudicio per li vanti di Giustiniano, si dieder a credere non esservi in quella compilazione antinomia alcuna, quando poi s'abbattevano nella contrarietà di due leggi, sudavano ed ansavano per conciliarle, nè altra impresa in fine si trovavan avere per le mani, se non come suol dirsi Peliam lavare; ed in fatti sovente osserviamo Ulpiano di proposito discordar da Affricano, e così un Giurisconsulto dall'altro[166].

In tanta varietà di pareri, sarebbe sciocchezza il credere, che fosse a' Magistrati imposta necessità di seguire le coloro opinioni, toltone però quelle, che dopo lungo dibattimento fossero state nel Foro ricevute. E molto meno ne' tempi d'Augusto, e degli altri Imperadori infino a Costantino M., ne' quali presedevano Magistrati adorni di molte rade ed insigni virtù, e ad essi per la loro dottrina e prudenza era pur troppo noto, quali sentenze di Giureconsulti erano state nel Foro ricevute, e seguentemente quali dovessero rifiutare, e di quali tener conto ne' loro giudicj; senza che alla lor esperienza e sommo sapere nulla confusione potè mai recare la varietà dell'opinioni. La loro prudenza e dottrina, ed il fino giudicio non era inferior a quello de' Giureconsulti medesimi; poichè i Romani mostrarono la lor sapienza non pur nello stabilire le leggi e nell'interpretarle; ma conoscendo, come dice Pomponio[167], che non si sarebbe a bastanza provveduto a' bisogni de' cittadini colle sole leggi, e colle interpretazioni, che a quelle si davano da' Giurisconsulti, se non si deputassero ancora Giudici gravissimi, severi, incorrotti e sapientissimi, che potessero a ciascheduno render sua ragione, grandissima per tanto fu la cura e la diligenza, che posero a creare ottimi Magistrati. Onde ciò, che dice Giustiniano essersi deliberato, che i Giudici non potessero dalle opinioni e sentenze de' Giureconsulti allontanarsi, non dee attribuirsi nè ad Augusto, come credettero Cujacio ed altri, del quale certamente non può recarsi sopra ciò veruna costituzione, nè a niuno degli altr'Imperadori di quei tempi, ne' quali la giurisprudenza era nel colmo della sua magnificenza e grandezza: ma tener per fermo, che Giustiniano parlasse degli ultimi tempi, ed intendesse della costituzione[168] di Valentiniano III. quando caduta già la giurisprudenza romana dal suo splendore, e mancati quei chiarissimi Giureconsulti, e quei gravi ed incomparabili Magistrati, e succeduta l'ignoranza delle leggi, delle sentenze e de' Responsi di quei lumi della giurisprudenza, si ridusse la bisogna in tanta confusione e disordine, che i Giudici per la loro dappocaggine non sapevan ciò, che dovessero farsi nel giudicare, e sovente dagli Avvocati eran con false allegazioni aggirati. Per riparar dunque a tanti mali, fu uopo a Valentiniano dar norma a' Giudici, e stabilir loro di quali Giureconsulti dovessero vedersi nel giudicare, e dalle sentenze de' medesimi non partirsi. Rifiutò le note da Paolo e da Ulpiano fatte a Papiniano (ma intorno a ciò fu da poi contraria la sentenza di Giustiniano), ordinò in oltre, che recitandosi diverse sentenze, dovesse vincere il maggior numero degli autori e se fosse il numero uguale, dovesse preporsi quella parte, per la quale era Papiniano: e per ultimo, che dovesse rimettersi alla moderazione ed arbitrio del Giudice, se le sentenze riuscissero in tutto pari. Tanto riparo ne' tempi di Valentiniano III fu mestiere darsi, ruinata già la legal disciplina: il che non era necessario ne' tempi di que' chiarissimi Giureconsulti infin al Gran Costantino, dove par che cessassero, dopo Modestino, Ermogeniano ed Arcadio Carisio, questi famosi oracoli di giurisprudenza; poichè alcun'altri, che fiorirono sotto di lui, e de' suoi figliuoli d'oscura fama, niente di preclaro diedero alla luce del Mondo, mancato già quell'antico e grave instituto dell'interpretazioni e de' Responsi; e solamente furono contenti nelle scuole insegnare ciò, che da quei primi si era scritto e trattato, come andrem appresso divisando.

Abbiamo riputato trattenerci alquanto in parlando di questi Giurisconsulti, e delle loro opere, solamente perchè il corpo delle leggi, che dopo Costantino vagò per l'Oriente e per l'Occidente era composto per la maggior parte delle loro sentenze; poichè delle leggi delle XII tavole, dopo l'incursione de' Goti in Italia, e 'l devastamento di Roma, nel qual tempo, al creder di Rittersusio[169], quelle si perderono, non ne fu tramandato altro a' posteri, che alcuni frammenti, i quali in Cicerone, Livio, Dionisio, Agellio[170] e singolarmente in alcuni libri di questi Giureconsulti si leggono; e ciò che oggi di esse abbiamo, tutto si dee alla felicità de' nostri tempi e de' nostri avoli, ed all'industria d'alcuni valent'uomini, che le raccolsero ed interpretarono; fra' quali i primi furono Rivallio[171], Oldendorpio, Forstero, Balduino, Contio, Ottomano, Revardo, Crispino, Rosino, Pighio, ed Adriano Turnebo, a' quali succederono Teodoro Marcilio, Francesco Piteo, Giusto Lipsio e Corrado Rittersusio; ed ultimamente alla gran diligenza ed accuratezza di Giacomo Gottifredo dobbiamo, che nelle sue tavole, secondo che furono da' Decemviri composte, le ordinasse e disponesse. E dell'altre leggi, che dal Popolo romano furono da poi stabilite, de' Plebisciti, de' Senatusconsulti, e degli editti de' Magistrati, non altra notizia a' nostri maggiori ne pervenne, se non quella, che nell'opere de' riferiti antichi Scrittori, e sopra tutto ne' libri di questi stessi Giureconsulti si ritrova notato; nel che parimente fu ammirabile la diligenza degli Scrittori degli ultimi tempi, che con instancabile fatica l'andaron da' varj marmi e tavole, e da' ruderi dell'antichità raccogliendo; e stupenda certamente fu in ciò quella di Barnaba Brissonio[172], di Antonio Augustino, di Fulvio Ursino, di Balduino, di Francesco Ottomano, di Lipsio, e di molti altri amatori dell'antichità romana. Solamente de' volumi di questi Giureconsulti, che dopo Augusto fiorirono ne' tempi che a Costantino precedettero, era pieno il Mondo, e da' quali si regolavano i Tribunali; tanto che da poi ne' tempi di Valentiniano III per la lor confusione bisognò darvi provedimento; e ne' tempi, che seguirono, per la loro moltitudine fu data occasione a Giustiniano di far quella sua compilazione delle Pandette, che ne' seguenti secoli infino a dì nostri formarono una delle due parti più celebri della nostra giurisprudenza.

CAPITOLO VIII. Delle costituzioni de' Principi.

Se grande era il numero de' libri de' Giureconsulti, non minore poi apparve l'ampiezza delle costituzioni de' Principi: tanto che vennero a farsi delle medesime più compilazioni, e Codici. E quindi tutto il corpo delle leggi si vide ridotto a queste due somme parti: cioè a' libri de' Giureconsulti, per li quali poi se ne compilarono dal nostro Giustiniano le Pandette: ed alle costituzioni de' Principi, onde ne sorsero le compilazioni di più Codici, e le molte collazioni per le costituzioni Novelle; e ciò oltre alle Instituzioni, che solamente per istruire la gioventù, vaga dello studio legale, furono compilate. E poichè la narrazione di questi fatti n'ha trattenuti più di ciò, che per avventura non richiedeva una general contezza, convien ora, che con ugual diligenza facciam altresì distinta memoria delle costituzioni di que' Principi, che prima di Costantino regnarono nella floridezza della romana giurisprudenza: con che si renderà ancora di più chiara intelligenza quel che avrà a dirsi nel proseguimento di quest'Istoria.

Approvato che fu dal Popolo romano il Principato, come alla Repubblica più salubre ed espediente (neque enim, dice Dione[173], fieri poterat, ut sub populi Imperio ea diutius esset incolumis) tutta quella potestà, che teneva egli in promulgar le leggi, fu trasferita al Principe, niente in sostanza presso di se rimanendo; imperocchè il sentimento d'alcuni, che credettero il Popolo romano non essersi spogliato della sua autorità, ma che solamente al Principe l'avesse comunicata, è un errore così conosciuto, e da valentissimi Scrittori dimostrato, che stimeremmo, oltre d'esser fuori del nostro istituto, abbondar d'ozio a volerlo qui confutare. E somma simplicità certamente sarebbe darsi a credere, che il Popolo romano non si fosse, o non fosse stato affatto spogliato di quella potestà, solamente perchè gl'Imperadori romani si fossero astenuti de' nomi di Re, e di Signore. Fu questo un tratto di fina politica; poichè conoscendo esser questi nomi al Popolo odiosi, mostraron anch'essi d'abbominargli; e di vantaggio per non introdurre nella Repubblica in un tratto nuova forma totalmente diversa, vollero ritenere i medesimi Magistrati, e l'istesse solennità de' Comizj, e del Senato[174]: ma in sostanza sotto queste speziose apparenze esercitavano la piena potestà regia, come ce n'accertano[175] Alessandrino, e Dione[176] il qual dice: Haec omnia eo fere tempore ita sunt instituta: at re ipsa Caesar unus in omnibus rebus plenum erat imperium habiturus; soggiungendo più innanzi: Hoc pacto omne populi, Senatusque imperium ad Augustum rediit. E molto meno doveano cadere in quest'errore, perciocchè al Popolo rimanesse quella immaginaria e vana ragione di dare gli suffragj, o quella precaria e finta autorità del Senato nello stabilir le leggi; poichè in questi tempi erano ancor rimasi, come savissimamente dice Tacito, vestigia morientis libertatis; onde con verità, del Popolo romano parlando, disse Giovenale[177], che colui, il quale innanzi dava l'Imperio, i fasci, le legioni, e tutto, nei suoi giorni solamente due cose ardentemente desiderava, Panem et Circenses.

Egli è però vero che procurando gl'Imperadori di mantener quella medesima apparenza di Repubblica, s'usurparono non in un tratto, ma a poco a poco la sovranità di quella; e che nel corso di molt'anni si renderono da poi veri Monarchi; poichè il Senato romano dopo le guerre civili, avendo, sia per timore o per lusinga, conferito a Giulio Cesare il nome d'Imperadore, questo soprannome o titolo d'onore fu continuato in appresso da Augusto, e poi da' suoi successori, che lo trovarono molto acconcio a' loro disegni, prendendolo a doppio senso in cumulando e giungendo insieme le sue due significazioni, la cui prima attribuiva loro il puro comandamento in ultimo grado, quale è il comando militare d'un General d'armata, e l'altro rendeva la lor carica perpetua e continua in tutti i luoghi; la qual cosa non era degli altri uffici, della Repubblica romana. E benchè nel cominciamento quest'Imperadori facessero sembiante di contentarsi del comando militare libero ed esente dalle forme, alle quali i Magistrati ordinari eran astretti, con soggezione alla sovranità della Repubblica; nondimeno essi comandavan assolutamente, e disponevano della Repubblica come loro piaceva, per la qual cosa Svetonio chiamava la loro dominazione speciem principatus[178].

Se tanta autorità dunque aveansi usurpata i primi Imperadori, allorchè nella languente Repubblica conservavansi ancora reliquie d'antica libertà: essendo poi di questa a poco a poco ogni immagine affatto svanita, non si può dubitare che gl'Imperadori seguenti, di veri Monarchi, e di Sovrani Principi il carattere e l'assoluta potestà independentemente non esercitassero; e più quelli, che ritrovaronsi poscia in Oriente, paese di conquista.

Trasferita per tanto nel Principe questa potestà, ciò che a lui piacque ebbe vigor di legge; ma per accorta politica, chiamaron que' loro ordinamenti, editti o costituzioni, e non leggi, simulando di voler lasciare intatta al popolo la potestà di far le leggi[179]. Queste costituzioni de' Principi non erano d'una medesima spezie, ma si distinguevano dal fine e dall'occasione, che aveva il Principe quando le stabiliva. Alcun eran chiamate Editti; ed era allorchè il Principe per se medesimo si moveva a promulgar qualch'ordine generale per l'utilità ed onestà de' suoi sudditi, indirizzandolo o al Popolo, o a' provinciali, ovvero, ciò che accadeva più frequentemente, al Prefetto del Pretorio. Altr'eran nomate Rescritti, i quali dagl'Imperadori alle domande de' Magistrati, ovvero alle preghiere dei privati s'indirizzavano. Eran ancora di quelle appellate Epistole; ed accadeva quando il Principe rescriveva a' privati, che della loro ragione il richiedeano; e venivan dette eziandio Epistole quelle, che per occasion simile dirizzava egli talora al Senato, a' Consoli, a' Pretori, a' Tribuni, ed a' Prefetti del Pretorio. Vi furono anche di quelle, le quali chiamaronsi Orazioni, indirizzate al Senato, colle quali gl'Imperadori confermavano i senatusconsulti; e sovente si scrivevano anche a richiesta del Senato, o del Senato e del Popolo insieme. Costituzioni parimente si dissero i Decreti, che si profferivano su gli atti fabbricati nel concistoro del Principe; ed era quando il Principe stesso conoscendo della causa, intese le parti, profferiva il decreto. Fu questo lodevol costume degl'Imperadori non abbastanza commendato da tutti gli Scrittori dell'Istoria Augusta, e molti esempi n'abbiamo nel Codice di Teodosio[180], siccome altresì uno molto elegante nelle Pandette di Giustiniano[181]. E questi decreti, ancorchè interposti in causa particolare, per la dignità ed eminente grado di chi gli profferiva, avean in simiglianti casi forza e vigor di legge[182].