Si leggono ancora nel codice Teodosiano[183] alcune costituzioni appellate Prammatiche, promulgate in occasione di domande venute da qualche provincia, città, o collegio; ed il Principe comandava ciò che credea convenire; nelle quali quando ordinava doversi far qualche cosa, chiamavansi Jussiones, quando si proibiva, e vietava di farsi, eran dette Sanctiones. Ve n'eran in fine dell'altre, che si dissero Mandati de' Principi, ed erano per lo più alcuni ordinamenti dirizzati a' Rettori delle province, a' Censitori, Inspettori, Tribuni, e ad alcun'altri Ufficiali, in occasione di qualche particolar loro bisogno, che per bene e quiete della provincia richiedeva spezial providenza; de' quali mandati nel Codice di Teodosio se ne ha un titolo intero[184].

Tutta questa sorte di costituzioni, delle quali ne sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano, a tre spezie furon da Ulpiano[185] ristrette; a gli Editti, ai Decreti, ed all'Epistole; ciò che volle anche far Giustiniano, quando a queste tre parimente le restrinse[186].

Fu veramente cosa di somma maraviglia, che fra quelli romani Imperadori, che ressero l'Imperio fino a Costantino, essendovi stati alcuni iniqui, crudeli, e più tosto mostri sotto spezie umana, come Nerone, Domiziano, Commodo, Eliogabalo, Caracalla, ed altri; le loro costituzioni nondimeno ugualmente splendessero di saviezza, di giustizia e di gravità: tutte sagge, tutte prudenti, eleganti, brevi, pesanti, e tutto diverse da quelle, che da Costantino, e dagli altri suoi successori furon da poi promulgate, convenienti più tosto ad Oratori, che a Principi[187]. Il che non altronde derivò, se non da quel buon costume, ch'ebbero di valersi nel loro stabilimento dell'opera di celebri Giureconsulti, senza il consiglio de' quali così nell'amministrazione della Repubblica, come in tutte l'altre cose più gravi, niente si facea. Per questa ragione dee presso di noi esser in maggior pregio il Codice di Giustiniano, che quello di Teodosio; imperocchè Giustiniano compilò il suo anche delle costituzioni degl'Imperadori avanti Costantino, ciò che non fece Teodosio, che solamente volle raccorre quelle de' Principi, che da Costantino M. infino al suo tempo regnarono. E per questa ragione parimente osserviamo, che alcune costituzioni, delle quali i Giureconsulti fanno menzione nelle Pandette, si trovano nel Codice di Giustiniano, ma non già possono leggersi in quello di Teodosio.

CAPITOLO IX. De' Codici Papiriano, Gregoriano, ed Ermogeniano.

Le costituzioni di questi Principi, che dopo Augusto, incominciando da Adriano infino a Costantino M. fiorirono, furono per la somma loro eccellenza anche raccolte in certi Codici. La prima compilazione, ancorchè non universale di tutti i Principi, che precedettono, per quanto n'è stato a noi tramandato, fu quella, che Papirio Giusto fece delle costituzioni di Vero, e d'Antonio; questo celebre G. C. del quale Giustiniano ce ne lasciò anche memoria nelle Pandette, fiorì ne tempi di Settimio Severo, e le costituzioni di questi due fratelli compilò; partendole in venti libri[188]. Giacomo Labitto[189] in quella sua opera ingegnosa, e molto utile, dell'Indice delle leggi, fa un catalogo di tutte le leggi, che da questi venti libri di Papirio raccolse Triboniano. Nè dopo questa compilazione s'ha memoria, che se ne fosse fatta altra nei tempi, che seguirono, se non quelle due di Gregorio e d'Ermogeniano, Giureconsulti, che fiorirono ne' tempi di Costantino M. e de' suoi figliuoli, e da coloro presero il nome i due Codici Gregoriano, ed Ermogeniano. In questi due Codici furon raccolte le costituzioni di più Principi, cominciando da Adriano Imperadore fino a' tempi di Costantino: poichè nel Codice Gregoriano si riferisce una costituzione sotto il Consolato di Diocleziano nell'anno 296, dieci anni prima dell'imperio di Costantino[190]. Questi due Giureconsulti si proposero l'istessa epoca, e ne' loro Codici amendue raccolsero le costituzioni indistintamente di quelli Principi, che da Adriano fino a Costantino M. ressero l'Imperio, come è manifesto dalle leggi, che in essi si leggono; onde meritamente fu da Giacomo Gottifredo[191] notato d'error Cujacio, che stimò aversi Gregorio, ed Ermogeniano proposte epoche diverse, e che ne' loro Codici riferissero le costituzioni di diversi Principi, non senza distinzione alcuna, come fecero, ma bensì Gregorio d'alcuni, ed Ermogeniano d'altri.

Credette Giacomo Gottifredo non fuor di ragione, che intanto questi Giureconsulti avessero cominciata la loro compilazione da Adriano, e non da Principi predecessori, perchè Adriano fu creduto autore d'una certa nuova giurisprudenza per quel celebre suo Editto perpetuo, che stabilì, la cui materia ed ordine, servì per cinosura ed archetipo della giurisprudenza; e che fu il corpo più nobile della legge de' Romani, e Capo della giurisprudenza, che a noi è oggi rimasa. E forte indizio n'è, che Ermogeniano[192] istesso ne' libri epitomatici, le reliquie de' quali pur le dobbiamo a Giustiniano, si propone voler seguire l'ordine medesimo dell'Editto perpetuo. Fu ancora d'Adriano singolare e notabile la forma, che diede per l'amministrazione degli uffici pubblici e palatini, e della milizia parimente, la qual forma fu costantemente osservata fino a Costantino, il quale cominciò a variarla, e poi a' tempi di Teodosio il Giovane fu all'intutto variata e mutata, e prese la giurisprudenza altro aspetto, come si farà vedere nel corso di quest'istoria. Nè pare inverisimile ciò, che suspica Gotifredo[193], che questi Codici, quando si pervenne all'età di Costantino, e de' suoi figliuoli Imperadori cristiani, si fossero continuati da questi Giureconsulti gentili, per ritenere almeno qualche aspetto dell'antica giurisprudenza, giacchè per le nuove leggi, le quali da coloro, e da altri cristiani Imperadori frequentemente si promulgavano, veniva a cagionarsi in quella notabile mutazione. E che cotali Giureconsulti de' tempi di Costantino, e dei suoi figliuoli, fossero pur anche gentili, con assai forti congetture ce n'assicura il lodato Gotifredo.

Egli è però a noi incerto, se per autorità pubblica, o per privata fossero stati questi due Codici compilati da Gregorio, e da Ermogeniano: parendo che un luogo d'Egineta riferito da Gotifredo possa persuaderne a credere, che fossero stati scritti per privata autorità. Ma che che sia di ciò, egli è indubitato, che l'autorità di questi Codici fu grandissima; e furono pubblicamente ricevuti, in maniera che gli Avvocati, e gli Scrittori di que' tempi, e de' più bassi ancora, degl'interi loro libri si servirono, quando dovevan allegar qualche costituzione. Di essi valevasi S. Agostino[194], come è manifesto nel lib. 2. ad Pollentium; ove s'allega del Codice Gregoriano una costituzione d'Antonino, che fu pretermessa nel Codice di Giustiniano. De' medesimi ancora si servì l'Autore della collazione delle leggi Mosaiche colle romane, che secondo Freero[195], e Gotifredo[196] fiorì nel sesto secolo prima però di Giustiniano, e nell'istessa età di Cassiodoro: si allega da costui una costituzione di Diocleziano dal Codice Gregoriano nel lib. 5. de nuptiis; parte della quale fu inserita da Giustiniano nel suo Codice[197]; e dell'istesso Codice Gregoriano se ne rapporta un'altra, con notarsi ancora il Consolato di Diocleziano nell'anno 296. Se ne servì parimente l'Autore di quell'antica consultazione, che serbata dall'ingiuria del tempo ancor oggi leggiamo per l'industria di Cujacio fra le sue, citandosi del Codice Ermogeniano la l. 2. de Calumniatoribus: se ne valse per ultimo Triboniano, il quale da questi due Codici, e da quello di Teodosio compilò il suo per ordine di Giustiniano. E del compendio, ovvero breviario di essi si servirono dappoi, oltre all'Autore della suddetta antica consultazione, Papiniano nel libro de' Responsi, ed altri Scrittori de' tempi più bassi, come a suo luogo dirassi. Di questi due Codici oggi appena sono a noi rimase alcune reliquie, e certi frammenti, che dopo lo scempio fattone da Triboniano sono a noi pervenuti, e che pur le dobbiamo alla diligenza di Cujacio.

Della compilazione del Codice Teodosiano, come quella, che si fece molti anni da poi ne' tempi di Teodosio il Giovane, avrem occasione di lungamente ragionare, quando de' fatti illustri di quel Principe ci toccherà favellare.

CAPITOLO X. Delle Accademie.

Non solamente in questi fioritissimi tempi, e specialmente sotto l'Imperio d'Adriano, per tanti celebri Giureconsulti, e per la sapienza di questo Principe, per quel suo editto, e per le tante costituzioni degli altri savissimi Principi, era lo studio della giurisprudenza nel maggior suo splendore, e nel colmo della sua grandezza, ma lo rendevan ancor florido e rilevato le due celebri Accademie del Mondo, l'Ateneo di Roma in Occidente, e la Scuola di Berito in Oriente.