Volle primieramente, che agli scritti di questi cinque Giureconsulti, cioè di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino si prestasse intera fede, ed allegati e ne' giudicj letti, avessero appo i Giudici tutta la forza, e tutta l'autorità per la decisione delle cause. II Che quest'istessa forza avessero le sentenze, ed i trattati di Scevola, di Sabino, di Giuliano, di Marcello, e degli altri G. C., che da que' cinque nelle lor opere fossero stati inseriti, o che da essi si celebrassero. Gli scritti di questi antichi Giureconsulti eran in Occidente allora ancor in essere, se bene nel Regno di Tolosa appo i Goti ne' tempi posteriori fossero dispersi, come testifica l'Interprete su questa costituzione di Valentiniano. In Oriente però si conservarono fino a' tempi di Giustiniano, il quale di questi scritti si valse nella sua compilazione delle Pandette. III Diede le cautele, e la norma in qual maniera i Giudici potessero sicuramente degli scritti di questi G. C. valersi nella decisione delle cause, e come i Causidici dovessero allegargli, cioè, che quelli, che per lo più si portavan attorno inemendati e scorretti, si riscontrassero co' Codici emendati: per le quali correzioni solevan in quest'età, non solamente per li libri di giurisprudenza, ma di tutt'altre professioni, scegliersi uomini i più dotti, ed i più esatti Gramatici di questi tempi; de' quali non altro era la loro cura e studio, se non di ridurre ad una perfetta lezione col confronto de' più esatti ed emendati testi, gli scritti, che correvano per le mani de' Professori. Siccome altresì all'emendazione degli esemplari di Livio, e de' libri della Scrittura Sacra spezialmente, ove le scorrezioni erano più perniziose, furon impiegati uomini avvedutissimi. Di Luciano, testimone dignissimo ne è Suida: ed Ireneo scongiurava il suo libraro per dominum nostrum Jesum Christum, et gloriosum ejus adventum, quo judicaturus est vivos, et mortuos, ut conferat postquam transcripserit, et emendet ad exemplar unde descripsit. L'istessa sollecitudine ebbero Aponio, Girolamo, ed Agostino, i quali non molto si curavano de' ricchi e vistosi Codici, ma tutto il loro studio era d'avergli esatti ed emendati[484]. Cotanto in questi tempi s'invigilava a tal opera, come quella, che riputavasi di somma importanza; poichè da ciò sovente dipendeva la decisione di molte controversie nella Chiesa, e d'infinite cause nel Foro.
Diffinì in oltre Valentiniano, siccome abbiamo anche altrove ricordato, che quando ne' giudicj venivan allegate diverse ed opposte sentenze di questi antichi e famosi Giureconsulti, dovesse il maggior numero degli Autori prevalere, cioè, che le loro sentenze si numerassero, non si pesassero, ed a quello dovesse il Giudice appigliarsi, di che ebbe poi contrario sentimento Giustiniano; ma se il caso portasse, che il numero dell'una parte, e dell'altra fosse uguale, volle che fra tutti soprastasse Papiniano, in guisa che prevalesse quella parte, che dal suo canto trovavasi avere sì illustre Giureconsulto: la qual prerogativa non dovrà sembrar strana per Papiniano, riputato in ogni età il più insigne di tutti gli altri, quando ne' tempi de' nostri avoli si narra, che simile prerogativa per decreto regio fosse stata ancora conceduta a Bartolo per la Spagna e per la Lusitania, se dobbiamo prestar fede a Gio. Batista de Gazalupis, che lo rapporta[485]. Maggiore fu quella di S. Gio. Crisostomo nell'interpretazione delle Scritture Sacre; giacchè nella Chiesa orientale fu per invecchiata consuetudine introdotto, che la di lui interpretazione dovesse preporsi a quanto mai dagli altri Padri della Chiesa si fosse variamente esposto: siccome nell'occidentale di gran peso furono anche le sue interpretazioni; di che ben chiari testimoni posson essere a noi Girolamo, ed Agostino. Di vantaggio stabilì Valentiniano, che se in tutto, e d'autorità, e di numero fossero pari le sentenze allegate, in questo caso al prudente arbitrio del Giudice il tutto si rimettesse, il quale fra se medesimo con giusta bilancia pesando l'opinioni, a quelle dovesse attenersi, che più giuste, e all'equità conformi reputasse.
Per ultimo le note di Paolo, e d'Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano lor maestro, rifiutò, e volle che niuna autorità avessero ne' giudicj: ed in questo altresì fu poi differente il sentimento di Giustiniano, il quale non affatto le rifiutò, ma molte, e particolarmente quelle di Paolo, nella compilazione de' Digesti mescolò e ritenne: le Sentenze di Paolo però, ordinò Valentiniano, che sempre valessero, ed avessero ogni autorità e vigore. E di questa costituzione di Valentiniano, e dell'altre simili in questi tempi promulgate, intese Giustiniano, quando disse, ch'era stato ordinato, che le sentenze de' Giureconsulti avessero tanta autorità, sicchè non fosse lecito a' Giudici allontanarsi da' loro responsi, siccome fu anche da noi avvertito nel primo libro di questa Istoria.
Tale fu la providenza di Valentiniano III acciocchè nel Foro si togliessero que' perpetui disordini, e quelle confusioni, che recava la poca notizia delle costituzioni de' Principi, e de' libri de' Giureconsulti: onde fu in Occidente restituita la giurisprudenza, nel miglior modo che fu possibile, a qualche dignità e splendore.
§. I. Dell'Accademia di Costantinopoli.
Ma maggiori furon gli sforzi di Teodosio il Giovane, per ristorare la giurisprudenza in Oriente: egli cominciò dodeci anni prima della fabbrica del suo nuovo Codice a ripararla nell'Accademie. Costantino il Grande fin dall'anno 332 per fornir la città di Costantinopoli di tutto ciò che mai fosse di rado ed eccellente, e per renderla in tutto emula di Roma, aveva posta ogni sua cura e diligenza, ad invitare in quella molti Professori di lettere. Costanzo suo figliuolo verso l'anno 354 l'adornò d'una famosa Biblioteca, onde Temistio perciò il cumulò di tante lodi. Valente nell'anno 372 l'accrebbe grandissimamente, tanto che volle, che alla conservazione della medesima vi fossero sette Antiquarj, quattro greci e tre latini, i quali badassero a comporre i Codici, ed a riparar quelli dal tempo consumati, ed altri Ministri destinò, perchè ne avessero cura e pensiero. Niuno però infino a' tempi di Teodosio il Giovane, pensò a stabilire in questa città un'Accademia, che potesse pareggiar quella di Roma. Teodosio adunque fu colui, che nell'anno 425 pensò di stabilirla: il suo luogo fu il Campidoglio nella regione VIII lontana dal mare, e mediterranea, ricca di molti portici costrutti a questo fine, e fu perciò chiamata Capitolii Auditorium. Acciocchè abbondasse di Professori, e di Scolari, e ritenesse quella dignità e grandezza, ch'egli intendeva di dargli, stabilì, che i Professori non potessero insegnar la gioventù fuori di questo Auditorio nelle private celle, come prima soleva farsi in Roma. Assegnò a quest'Accademia molti Professori secondo la facultà, che dovevan appararsi; e tutti arrivavan al numero di trent'uno. Tre Oratori per la romana eloquenza, e diece Gramatici. Per l'eloquenza greca stabilì cinque Sofisti, e parimente diece Gramatici: onde vent'otto eran coloro, parte Gramatici, parte Oratori e Sofisti, perchè di queste facultà istruissero la gioventù. Per coloro poi, che a più profonde scienze volevan impiegarsi, ne stabilì tre solamente, uno per la filosofia, e per la giurisprudenza due, i quali in essa insegnassero le leggi civili[486]. A' tempi dello stesso Teodosio vi spiegò le leggi Leonzio famoso Giureconsulto, che tra' Legisti fu il primo ad aver l'onore e 'l grado di Conte Palatino: nè mancaron da poi altri celebri Professori, che la renderon chiara ed illustre. A' tempi di Giustiniano professaron quivi giurisprudenza Teotilo, e Cratino, que' medesimi, che chiamati da lui intervennero alla fabbrica dei Digesti[487].
Nè fu minore in quest'Accademia il concorso dei giovani per apprender legge civile, di quello, che nell'Occidente teneva Roma, e Berito nell'Oriente. E maggiore eziandio si vide, quando da Giustiniano fu vietato all'altre Accademie, come a quella d'Alessandria e di Cesarea, d'esplicar le leggi, non concedendo licenza ad altre, fuorchè nell'Oriente, a quella di Berito, ed a questa di Costantinopoli, e nell'Occidente a quella di Roma.
CAPITOLO VII. Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano.
Non bastò a Teodosio d'aver in cotal guisa dato riparo alla cadente giurisprudenza, e d'averla in cotal modo restituita nell'Accademie: erano ancora pochi coloro, come dice l'istesso Teodosio[488], qui juris civilis scientia ditarentur, et soliditatem verae doctrinae receperint. L'immensa copia de' libri[489], la gran mole delle tante costituzioni imperiali fra se discordanti, tenevagli ancor'in una profonda oscurità e densa caligine. A toglier queste tenebre volse finalmente Teodosio l'animo suo, onde alla fabbrica d'un nuovo Codice tutto inteso, rifiutate le tante efimere costituzioni de' Principi dettate secondo l'occasion de' tempi, e le molte inutili e fra di lor contrarie, raccolse in un volume solamente quelle, che credè bastare a quanto mai potesse occorrere ne' Tribunali per la decisione delle cause.
Adunque nell'anno 438, come ben pruova l'avvedutissimo Gotofredo, non già nell'anno 435 come stimò Cironio, e credettero altri, ingannati dalla erronea soscrizione della Novella di Teodosio[490], fu tal Codice da questo Principe compilato e pubblicato: alla fabbrica del quale elesse otto insigni e nobili Giureconsulti, e come e' ci testifica, di conosciuta fede, di famosa dottrina, e tale in somma da potersi paragonare agli antichi. Il primo, che vi ebbe la maggior parte, fu Antioco, già Prefetto P. ed Ex-Console, di cui s'incontrano sovente presso a Marcellino, Suida, e Teodoreto onorate memorie. Fuvvi Massimino, vir Illustris, come lo chiama Teodosio istesso[491], Exquaestor nostri Palatii, eminens omni genere literarum. Fuvvi Martirio, vir Illustris, Comes, et Quaestor nostrae Clementiae fide interpres. Furonvi Speranzio, Apollodoro, e Teodoro, viri spectabiles, Comites sacri nostri Consistorii. Fuvvi Epigenio, vir spectabilis, Comes, et Magister memoriae; e per ultimo Procopio, vir spectabilis, Comes ex magistro libellorum, jure omnibus veteribus comparandi: tutti delle più sublimi dignità fregiati, e della dottrina legale espertissimi.