L'impiego a lor dato in quest'opera fu di raccoglier le costituzioni di molti Principi, che stavano nascose ed in tenebre sepolte, ed in un corpo unirle: quelle poi raccolte, emendarle, e dalle molte brutture ed errori purgarle: per ultimo colla maggior brevità in compendio raccorciarle.

Era senza alcun dubbio assai grande la selva delle costituzioni degli Imperadori cristiani, che da Costantino M. infine a questi tempi s'erano nell'uno, e nell'altro Imperio diffuse e sparse; onde non bisognò meno a questi Compilatori, che il numero di sedici libri, ne' quali ancorchè accorciate, potessero accorle ed unirle. Imperciocchè se si riguarda il tempo, che si framezza, non è meno di cento ventisei anni, cioè dagli anni di Costantino 312 infino a questo anno 438; se gl'Imperadori, le cui costituzioni in questo Codice si raccolsero, il lor numero non è minore di sedici: Costantino M: tre suoi figliuoli Costantino, Costanzo e Costante: Giuliano, Gioviano, Valentiniano, Valente, Graziano, Valentiniano il Giovane, Teodosio M., Arcadio, Onorio, Teodosio il Giovane, Costanzo e Valentiniano III; se le varie sorte delle costituzioni, in esso s'incontrano non pur gli editti, ma eziandio i varj rescritti, le molt'epistole a' Magistrati dirette: l'orazioni al Senato, le prammatiche, gli atti, ed i decreti fatti nel Concistoro de' Principi, e finalmente i molti lor mandati a' Rettori delle province, ed a gli altri Ufficiali indirizzati.

Non fu certamente tralasciata niuna parte della pubblica e privata ragione, che in questo Codice non si fosse trasferita, come è pur troppo manifesto dall'argomento de' suoi libri, e dal novero de' titoli. Delle costituzioni de' Principi appartenenti alla ragion privata, a' contratti, a' testamenti, alle stipulazioni, a' patti, all'eredità, e ad ogn'altro a questa attenente, se ne compilarono ben cinque libri. Per quel che s'attiene alla ragion pubblica, niente evvi che desiderare; qui si descrivono le funzioni di tutti i Magistrati, dassi la Notizia delle dignità, dassi la norma per le cose militari: dispongonsi gl'impieghi degli Ufficiali: si stabiliscono l'accusazioni criminali: si dichiarano le ragioni del Fisco: si dispongono le cose appartenenti all'annona, ed a' tributi: si dà providenza al Comune delle città, a' Professori, agli spettacoli, alle pubbliche opere, agli ornamenti, ed in somma si prende cura e pensiero di tutto ciò, che alla pubblica pace e tranquillità possa mai conferire. Nè si tralasciò la ragion Pontificia, anzi un intero libro si compilò di varie costituzioni a questa appartenenti, nelle quali varj negozj ecclesiastici, ed alla religione attinenti, si diffiniscono: in guisa che non v'è parte della ragion privata, pubblica, o divina, che in questo Codice non si racchiuda.

I nomi de' Principi, che le proferirono, il luogo, il tempo, le persone a cui furon indirizzate, perchè non s'invidiasse a' lor Autori la gloria, e s'evitasse ogni confusione e disordine, non furon soppressi, ma con ogni diligenza lasciati intatti.

Nondimeno l'opera non riuscì così esatta e compiuta, che in essa non s'osservino molti difetti ed errori lungo di lor catalogo ne tessè il diligentissimo Gotofredo[492], che non fa uopo qui rammemorargli; ma non dee passarsi sotto silenzio quello gravissimo, e non da condonarsi a Teodosio Principe cristiano, d'avervi anche in esso molte leggi empie, e alla sua religione in tutto opposte, inserite. Il proponimento suo fu delle costituzioni de' Principi cristiani solamente far raccolta, incominciando da quelle del G. Costantino: perciò Prospero Aquitanio chiamò questo Codice, libro nel quale le leggi de' Principi legittimi furon raccolte, Principi legittimi appellando egli i Principi cristiani, delle cui sole costituzioni era composto. In oltre il suo disegno, ed il fine in compilarlo fu, affinchè potesse servir nel Foro, e nelle cotidiane controversie allegarsi, e secondo le sue leggi, quelle terminarsi in tempo, che la religion cristiana erasi già fermamente nel suo soglio stabilita. Come dunque potrà condonarglisi d'avere ancor quivi mescolate molte costituzioni di Giuliano apostata, affatto contrarie a molte altre di Principi cristiani, ed oltre ciò, del titolo di Divo decorarlo? Come inserirvi quelle costituzioni, che a' suoi tempi avevan acquistata nota pur troppo chiara d'empietà e di superstizione, come la l. 1. de paganis di Costantino Magno, nella quale si permette l'uso pubblico dell'Aruspicina, e l'altra di Valentiniano il Vecchio, per la quale vien permessa la libertà di qualunque religione, ed approvato anche l'uso dell'Aruspicina[493]? Leggi ancorchè tollerabili, quando da quelli Principi per dura necessità si proferirono, da non riferirsi però in un Codice, che all'uso di un'altra età dovea servire, ed in tempi, nei quali la religion cristiana avea già poste profonde radici ne' petti umani. Chi potrà soffrire in esso la l. 4, et 6. di Giuliano de Sepulchris violatis, le quali sono piene di superstizione, e di gentilesmo; chi la l. ult. di Valentiniano il Giovane collocata sotto il titolo de fide Catholica, per la quale confermandosi il Conciliabolo d'Arimini diedesi alla pestilente eresia d'Arrio maggior vigore e forza, che non le poteron dare gli Autori medesimi, ed i suoi maggiori fautori e parteggiani? Dovrebbe certamente l'animo suo essere stato rimosso da questo misfatto, per quello generoso insieme, e pietoso rifiuto di Benevolo, che ritrovandosi primo Cancelliere dell'Imperadrice Giustina, l'unica promotrice di quella legge, non volle in alcun modo segnarla, e contentossi anzi vivere privatamente nelle sue paterne case, che rimanersi pien di stima in Corte partecipe di opera sì indegna. Chi per ultimo le leggi da Arcadio promulgate apertamente contra i Cattolici, e contra Crisostomo, e suoi Joanniti[494]?

Non così certamente si portaron i Compilatori del Codice di Giustiniano, i quali tutte queste costituzioni rifiutarono, come si dirà, quando dovrem favellare della compilazione di quello, seguita nel sesto secolo dell'umana Redenzione.

§. I. Dell'uso, e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province.

Compilato adunque che fu in questo anno 438 il Codice di Teodosio, e per pubblica autorità promulgato, fu subito ricevuto, non meno per l'Oriente, che per l'Occidente. Nell'Oriente acquistò immantenente tutto il vigore, perchè Teodosio suo Autore, appena pubblicato, cacciò fuori una sua Novella diretta a Florenzio Prefetto P. dell'Oriente, che porta il titolo de Theodosiani Codicis auctoritate, per la quale vietò, che d'allora in poi a niuno fosse lecito nel Foro valersi delle costituzioni d'altri Principi, se non di coloro, che in questo Codice fossero inserite: incaricandogli ancora, che per mezzo di pubblici editti, a tutti i Popoli, ed a tutte le province facesse noto questo suo divieto, ed alla lor notizia portasse la promulgazione, ed autorità, ch'egli dava a questo Volume.

Nell'Occidente non fu minore la sua fortuna; ancorchè Teodosio, come quegli, a cui ubbidiva solamente l'Oriente, non potesse in queste parti occidentali dargli quell'autorità, che gli diede nel suo Imperio; nulladimeno, perchè prima con Valentiniano suo Collega n'aveva egli comunicato il consiglio, anzi di concerto avevan ogni lor opera a questo stesso fine indirizzata; non tantosto fu quello ricevuto nell'Oriente, che Valentiniano gli diede tutta l'autorità e forza nell'Occidente. Ancora avea prima questo Principe mandato a Teodosio, ed a coloro, che furon eletti alla fabbrica di questo Codice, suoi scrigni delle costituzioni promulgate in Occidente da' Principi suoi predecessori, che 'l dominarono[495], ed insieme con esse aveva raccolte ancora le costituzioni sue, che per tutto l'anno 425 aveva, risedendo ora in Aquileja, ora in Roma, e finalmente in Ravenna, ove trasferì la sua sede, promulgate; e fra queste, ancor quella sua famosa Orazione, che molto all'intento di Teodosio conferiva, per la quale a' disordini delle tante costituzioni, e de' libri de' Giureconsulti si dava riparo, la qual Orazione da Teodosio fu inserita in questo Codice, cioè quella parte solamente, in cui trattavasi de' libri de' Giureconsulti, riputando superflua l'altra per le costituzioni de' Principi; imperocchè egli sopra di ciò dava più esatta e minuta providenza in questo stesso suo Codice.

Per questa cagione Valentiniano gli diede nell'Occidente il medesimo vigore, che gli avea dato Teodosio nell'Oriente; e se bene non si legge sopra ciò alcuna speziale sua costituzione, non può nondimeno cadervi dubbio veruno: poichè anche dopo scorsi diece altri anni, ne' quali da Teodosio s'erano promulgate molt'altre sue Novelle, e che in un altro volume separato furon pubblicate, Valentiniano con espressa sua Novella[496], la qual è fra le Teodosiane, quelle parimente confermò, aggiungendovi questa ragione, ut sicut uterque Orbis individuis ordinationibus regitur, iisdem quoque legibus temperetur. Oltre che il rispetto e l'obbligazioni, che Valentiniano teneva con Teodosio eran pur troppo grandi, essendo da lui stato creato Augusto, e da poi fatto suo genero; ond'è, che Valentiniano il soleva chiamar padre, e Teodosio a lui, suo figliuolo; quindi è, che nell'istessa Novella, facendo menzione di questo Codice, come di già ricevuto nel suo Imperio, con questi segni di stima ne favelli: Gloriosissimus Principum Dominus Theodosius Clementiae meae pater leges a se post Codicem Numinis sui latas, nuper ad nos, sicut repetitis Constitutionibus caverat, prosequente sacra praeceptione direxit. Anzi fu tanta la venerazione, in cui Valentiniano ebbe questo Codice, che nelle sue Novelle, le quali da tempo in tempo infino all'anno 452 poco prima della sua morte promulgò, sovente in confermazione de' suoi editti, e per dar loro maggior autorità, valevasi delle leggi, che nel Codice di Teodosio eran inserite: così nella Novella[497] 10 dell'anno 451, e nella Novella 12 de Episcopali judicio del 452, e nell'altra sotto il tit. de honoratis etc. 45 si vede essersi servito delle leggi d'Onorio, d'Arcadio, e di Graziano, che in questo Codice furono da Teodosio inserite.