Ma quel che parrà strano, assai più fortunati successi ebbe questo Codice nell'Occidente, che nell'Oriente: poichè nelle parti orientali la sua durata non s'estese più, che a novant'anni, cioè fin a' tempi di Giustiniano, il quale facendosi Autore d'un nuovo Codice, quello estinse e cancellò; ma nell'Occidente ebbe eziandio presso a quelle nazioni, che barbare si dicevan, assai miglior fortuna; poichè presso agli Ostrogoti in Italia, a' Vestrogoti nelle Gallie e nelle Spagne, e presso a' Borgogni, Franzesi e Longobardi, fu in tanta stima ed onore avuto, che conforme alle leggi, che in quello si contenevano, a lor piacque di reggere non pure i Popoli, che soggiogavano, ma loro medesimi ancora, siccome nel progresso di quest'Istoria ne' seguenti libri più partitamente dirassi. E per ultimo ne' nostri tempi, e de' nostri avoli meritò questo Codice, che per la sua sposizione e rischiaramento s'impiegassero le fatiche de più valorosi e sublimi ingegni, che fiorissero ne' due ultimi secoli, quando risorto dalle lunghe tenebre, nelle quali era giaciuto, per opera di Giovanni Sicardo, che al sentir di Doujat[498] fu il primo, che lo cavò fuori alla luce del mondo in Basilea, ancorchè assai tronco e mutilato; ridotto poi in miglior forma nell'anno 1540 in Parigi da Giovanni Tillio[499] (quegli che da Protonotario della Corte del Parlamento di Parigi, e ch'ebbe parte nella fabbrica del processo della cotanto famosa causa del Principe di Condè, fu da poi creato Vescovo di Meaux) meritò che intorno a tant'opera impiegasse la sua dottrina e diligenza eziandio l'incomparabile Cujacio; ed alla fine, che con perpetui, e non mai abbastanza lodati commentarj, ricolmi della più fina ed elevata erudizione, ponesse tutto se stesso, e tutto il suo sapere ed accuratezza il diligentissimo Giacopo Gotofredo, il quale morto al piacere dell'immortal suo nome, dopo le sue cotanto lunghe ed ostinate fatiche, non potè aver la fortuna di sopravvivere a questa sua impareggiabil opera, e degna d'immortale ed eterna memoria.
Ecco quali furono le vicende della giurisprudenza romana da' tempi di Costantino M. insino all'Imperio di Teodosio il Giovane, e di Valentiniano III suo collega: ecco con quali leggi essi governarono l'uno e l'altro Imperio. I volumi, che giravan intorno, onde dovean prendersi ed allegarsi le leggi per le controversie del Foro, ed insegnarsi nell'Accademie, furono: de' Giureconsulti, i libri di Papiniano, Paolo, Cajo, Ulpiano, e Modestino tenevano il primo luogo: i trattati di Scevola, Sabino, Giuliano, Marcello, e degli altri Giureconsulti celebrati da' sopraddetti cinque nei loro scritti, avevan parimente tutta l'autorità e forza. Le note di Paolo, e di Ulpiano fatte al Corpo di Papiniano furon in questi tempi da Valentiniano rifiutate, ancorchè da poi da Giustiniano ricevute ed ammesse; ma le sentenze di Paolo sopra ogni altro furono stimate, e di somma autorità e vigore riputate.
Delle costituzioni de' Principi: i due Codici, Gregoriano ed Ermogeniano, ne' quali le leggi de' Principi Gentili da Adriano sin a Diocleziano furon raccolte, facevan in questi tempi piena autorità, ancorchè per privato studio, senza commission pubblica, da que' due G. C. fossero stati compilati: le costituzioni de' Principi quivi raccolte, s'allegavano con piena fiducia nel Foro, e nelle consultazioni: d'esse si servì, come s'è veduto nel primo libro, S. Agostino[500], allegando una costituzione d'Antonino registrata nel Codice Gregoriano: se ne valse l'Autor della collazione delle leggi mosaiche colle romane, che secondo Gotofredo fiorì nel decorso del sesto secolo ne' tempi di Cassiodoro; l'adoperò ancora l'Autor di quell'antica consultazione, ch'oggi fra quelle di Cujacio leggiamo: e ne' seguenti tempi anche Triboniano; e del loro Compendio, Papiano, ed altri Scrittori de' tempi più bassi. E per ultimo era tenuto nel maggior vigore ed autorità il Codice di Teodosio, colle Novelle recentemente da questo Principe, e da Valentiniano suo collega promulgate.
Questi adunque furon i libri, ne' quali in questa età contenevasi tutta la ragion civile de' Romani; dai quali ne' Tribunali, e nelle Accademie, presso a' Professori, e Causidici, e presso a' Magistrati, e Giudici si prendevan le norme del giudicare, dello scrivere, e dell'insegnare. Insino a tali tempi non s'udiron leggi straniere in queste province, che oggi formano il nostro Regno. Il venerando nome solamente della legge romana era inteso e riverito, e conforme a' suoi dettami furon quelle rette ed amministrate, fin che non furon nuovamente infestate da quelle medesime Nazioni, che già in questi tempi stessi aveanle cominciate a perturbare, le quali ancorchè non osassero di fare alle romane leggi alcun oltraggio, anzi dassero a quelle fra loro onorato luogo, non poteron però fra tanti ravvolgimenti di cose rimaner così intere e salde, che non restassero contaminate, ed in maggior declinazione, appresso non si vedessero, come si mostrerà ne' seguenti libri di quest'Istoria.
CAPITOLO VIII. Dell'esterior politia ecclesiastica, da' tempi dell'Imperador Costantino M. infino a Valentiniano III.
Dopo aver Costantino M. abbracciata la religione cristiana, e posta in riposo la Chiesa, si vide quella in un maggiore esterior splendore ed in una più ampia e nobile Gerarchia. I Vescovi, che in que' tre primi secoli, in mezzo alle persecuzioni, nelle città dell'Imperio governavano le Chiese, ora che pubblicamente da tutti poteva professarsi questa religione, e che cominciavan ad ergersi tempj ed altari per mantenere il culto di quella, si videro, secondo la maggioranza delle città, nelle quali reggevan le Chiese, in varj e diversi gradi disposti, ed in maggior eminenza costituiti. Cominciarono perciò a sentirsi i nomi di Metropolitani, di Primati, d'Esarchi, ovvero Patriarchi, corrispondenti a quelli de' Magistrati secolari, secondo la maggiore o minor estensione delle province, ch'essi governavano.
Pietro di Marca Arcivescovo di Parigi[501], Cristiano Lupo Dottor di Lovanio, Emanuello Schelstrate Teologo d'Anversa, Lione Allacci, ed altri, con ben grandi apparati sforzaronsi di sostenere, che così la dignità di Metropolitano, come la Patriarcale, dagli Apostoli riconoscessero il lor principio, e che da essi fossero state instituite. Ma Lodovico Ellies Dupin[502] insigne Teologo di Parigi ben a lungo riprova il lor errore, e confutando gli argomenti recati dall'Arcivescovo di Parigi, dimostra con assai forti e chiare pruove, che nè da Cristo, nè da gli Apostoli tali dignità fossero state instituite: ma che in questi tempi, data che fu la pace da Costantino alla Chiesa, cominciaron ad instituirsi, e che secondando la disposizione delle province dell'Imperio, e le condizioni delle città metropoli di ciascheduna di quelle, fosse stata introdotta nella Chiesa questa politia e questa nuova Gerarchia.
E la maniera colla quale ciò si facesse, fu cotanto naturale e propria, che sarebbe stata maraviglia, se altrimenti fosse avvenuto. Già dalla descrizione delle province dell'Imperio fatta sotto Costantino s'è ravvisato, che le diocesi, componendosi di più province, avean alcune città primarie, ovvero metropoli, dalle quali l'altre della medesima provincia dipendevano: a queste si riportavan tutti i giudicj dell'altre città minori: a queste per li negozj civili, e per gli altri affari, come suole avvenire, tutti i provinciali ricorrevano. La Chiesa, essendo stata fondata nell'Imperio, come dice Ottato Milevitano, non già l'Imperio nella Chiesa, prese per ciò, data che le fu pace, nelle cose ecclesiastiche l'istessa politia, adattandosi a quella medesima disposizione delle province, ed alle condizioni delle città che ritrovò. Così quando dovea ordinarsi o deporsi qualche Vescovo, quando nelle Chiese occorreva qualche divisione, o disordine, quando dovea deliberarsi sopra qualche affare, ch'era comune a tutte l'altre chiese della provincia, non essendovi gli Apostoli a' quali prima per queste cose solea aversi ricorso, era mestiere, che si ricorresse al Vescovo della città metropoli, e Capo della provincia. Ed in cotal guisa cominciò prima per consuetudine tratto tratto ad introdursi questa politia; onde la distribuzione delle Chiese si fece secondo la forma dell'Imperio, e le città metropoli dell'Imperio divennero anche metropoli della Chiesa, ed i Vescovi, che vi presedevano, acquistarono sopra l'intere province la potestà, così d'ordinare, o deporre i Vescovi delle città soggette, e di comporre le loro discordie, come anche di raunare i Sinodi, e sopra altre bisogne; ma questa potestà non era assoluta, poichè senza il consiglio de' Vescovi della stessa provincia niente potevan fare; questa consuetudine fu nel quarto secolo, e ne' seguenti ancora per molti canoni in alcuni Concilj stabiliti, confermata; onde tutta la Chiesa al modo della civil politia fu disposta e distribuita.
Questa distribuzione e Gerarchia della Chiesa, conforme alla politia dell'Imperio apparirà più chiara e distinta, se avremo innanzi agli occhi quella disposizione delle diocesi, e delle province, che in questo libro abbiam descritta sotto l'Imperio di Costantino: quivi si vide l'Imperio diviso in quattro parti, al governo delle quali altrettanti moderatori destinati. L'Oriente, l'Illirico, le Gallie e l'Italia.
(Questa istessa disposizione delle diocesi, e province dell'Imperio, alla quale si conformò la divisione delle province della Chiesa, viene parimente descritta da Binghamo[503]).