I primi canoni adunque, donde cominciarono le tante Collezioni, sono quelli, che si trovano ne' Concilj del quarto secolo. I primi Concilj fra gli Ecumenici furono quel di Nicea in Bitinia, congregato per ordine di Costantino nell'anno 325, e quello di Costantinopoli per comandamento di Teodosio M. nell'anno 381. I più antichi de' Concilj provinciali (benchè variamente se ne fissi l'epoca da Cronologisti, nè possa additarsene certamente l'anno) furono quel di Gangra nella Paflagonia, di Neocesarea in Ponto, d'Ancira in Galazia, d'Antiochia in Siria, e di Laodicea in Frigia: fuor di molti altri fatti in Affrica, in Ispagna, ed altrove meno rinomati.
Dopo questo tempo, cioè verso la fine del quarto secolo, intorno l'anno 385 si pubblicò la prima Collezione di canoni per opera d'un certo Vescovo d'Efeso chiamato Stefano, come su la fede di Cristofano Justello attesta Pietro di Marca[558]. In essa si veggono cento sessantacinque canoni presi da que' sette Concilj, due generali, e cinque provinciali della Chiesa d'Oriente poco fa mentovati, cioè 20 dal Concilio di Nicea, 24 da quello d'Ancira, 14 da quello di Neocesarea, 20 da quello di Gangra, 25 dal Concilio d'Antiochia, 59 da quello di Laodicea, e 3 da quello di Costantinopoli[559]. Ed è da notare, che i primi canoni appartenenti alla politia e disciplina ecclesiastica furono stabiliti nel Concilio d'Ancira celebrato l'anno 314, poichè negli altri più antichi Concilj solo si trattò di cose appartenenti a' dogmi, ed alla dottrina della Chiesa. Questa Collezione, o sia stata fatta da Stefano per proprio studio o per autorità d'alcun Concilio d'Oriente, non può di certo stabilirsi: vero è però, che in tal maniera fu applaudita, e così universalmente ricevuta, che il Concilio di Calcedonia a quella si rapportò, e volle, che da essa i canoni si leggessero, approvandola con quelle parole: Regulas a Sanctis Patribus in unaquaque Synodo usque nunc prolatas teneri statuimus[560]. E perchè questi canoni erano tutti scritti in greco, per comodità delle Chiese occidentali se ne fece una traduzion latina, il cui Autore è incerto. Nè la Chiesa romana, e le Chiese di queste nostre province si servirono d'altra raccolta, se non di questa così tradotta, fino al sesto secolo, quando comparve la Compilazione di Dionisio il Piccolo: e la Chiesa Gallicana, e Germanica continuarono a servirsene fin al secolo nono. Ella, secondo Justello, ebbe per titolo: Codex Canonum Ecclesiae universae: e secondo Florente, quest'altro: Collectio Canonum Orientalium.
In processo però di tempo, per una seconda Collezione, o sia Giunta, autor della quale crede Doujat[561] essere stato l'istesso Vescovo Stefano, fatta dopo l'anno 451, vi si aggiunsero tutti i sette canoni del primo Concilio di Costantinopoli, de' quali tre solamente erano nella prima, otto canoni del Concilio d'Efeso, e ventinove di quello di Calcedonia, tutti generali; dimodochè tutta questa Collezione era composta di 206 canoni. Alcun tempo da poi furon aggiunti li canoni del Concilio di Sardica, e cinquanta degli 89 canoni, che chiamansi Apostolici, e 68 canoni di S. Basilio; e l'autore di questa nuova Giunta, o sia Collezione, crede Doujat[562] essere stato Teodoreto Vescovo di Cirro. È manifesto dunque, che fin ai tempi di Valentiniano III l'una e l'altra Chiesa non conobbe altri regolamenti, che quelli, che furon in questo Codice raunati.
Ed è da notare, che non avendo infin a questi tempi la Chiesa niente di giustizia perfetta, e di giurisdizione, questi regolamenti obbligavano per la forza della religione, non per temporale costringimento, nè gli trasgressori eran puniti con pene temporali, ma con censure, ed altri spirituali gastighi, che poteva imporre la Chiesa: ond'è che i Padri della Chiesa, quando avean finito il Concilio, dove molti canoni s'erano stabiliti, perchè fossero da tutti osservati, dubitando, che per la condizione di que' tempi torbidi e sediziosi, e pieni di fazioni, particolarmente fra gli Ecclesiastici stessi, i quali sovente, non ostante le decisioni del Concilio, volevan ostinarsi ne' loro errori, solevano ricorrere agl'Imperadori, per la cui autorità erano i Concilj convocati, e dimandar loro che avessero per rato ciò che nel Concilio erasi stabilito, e comandassero che inviolabilmente da tutti fossero osservati. Così narra Eusebio[563], che fecero i Padri del Concilio di Nicea, i quali da Costantino M. ottennero la conferma de' loro decreti. Ed i Padri del Concilio Costantinopolitano I, ricorsero all'Imperador Teodosio M. per la conferma de' canoni di quello[564]. E Marziano Imperadore promulgò un editto, col quale confermò tutto ciò che dal Concilio di Calcedonia erasi stabilito con i di lui canoni[565]; e generalmente tutti gli altri Imperadori, quando volevano, che con effetto si osservassero, solevano per mezzo delle loro costituzioni comandare, che fossero osservati, e lor davan forza di legge con inserirgli nelle loro costituzioni, pubblicandogli colle leggi loro, come è chiaro dal Codice di Teodosio, dalla Raccolta di Giovanni Scolastico, dal Nomocanone di Fozio, e da ciò, che poi gli altri Principi d'Occidente, e Giustiniano Imperadore ordinò per essi, come si conoscerà meglio, quando de' fatti di questo Principe ci toccherà favellare.
§. III. Della conoscenza nelle cause.
Lo Stato adunque ecclesiastico ancorchè, da Costantino posto in tanto splendore, avesse acquistata una più nobile esterior politia, e fosse accresciuto di suoi regolamenti, non però in questi tempi, e fino all'età di Giustiniano Imperadore, per quel che s'attiene alla conoscenza delle cause, trapassò i confini del suo potere spirituale: egli era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della religione, e della fede, dove giudicava per forma di politia; nella correzion de' costumi, dove conosceva per via di censure; e sopra le differenze tra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio, e di caritatevole composizione.
Non ancora avea la Chiesa acquistata giustizia contenziosa, nè giurisdizione, nè avea Foro, o territorio nella forma e potere, ch'ella tien oggi in tutta la Cristianità: poichè quella non dipende dalle chiavi, nè è propriamente di diritto divino: ma più tosto di diritto umano e positivo, procedente principalmente dalla concessione o permissione de' Principi temporali, come si vedrà chiaro nel progresso di questa Istoria.
Vi è gran differenza tra la spada, e le chiavi, ed ancora tra le chiavi del Cielo, ed i litigi de' Magistrati: ed i Teologi sono d'accordo che la tradizione delle chiavi, e la potenza di legare e di sciogliere data da Cristo Signor nostro a' suoi Apostoli importò solamente la collazione de' Sacramenti, ed in oltre l'effetto importantissimo della scomunica, ch'è la sola pena, che ancor oggi possono gli Ecclesiastici imponere a loro, ed a' laici, oltre all'ingiugnere della penitenza; ma tutto ciò dipende dalla giustizia, per dir così, penitenziale, non già dalla pura contenziosa[566]; o più tosto dalla censura e correzione, che dalla perfetta giurisdizione. Questa porta un costringimento preciso e formale, che dipende propriamente dalla potenza temporale de' Principi della terra, i quali, come dice S. Paolo, portano la spada per vendetta de' cattivi, e per sicurtà de' buoni. E di fatto le nostre anime, sopra le quali propriamente si stende la potenza ecclesiastica, non sono capaci di preciso costringimento, ma solamente dell'eccitativo, che si chiama dirittamente persuasione. Quindi è, che i Padri tutti della Chiesa, Crisostomo[567], Lattanzio, Cassiodoro, Bernardo, ed altri, altamente si protestano, che a loro non era stata data potestà d'impedire gli uomini dai delitti, coll'autorità delle sentenze: Non est nobis data talis potestas, ut auctoritate sententiae cohibeamus homines a delictis, dice Crisostomo[568]; ma tutta la loro forza era collocata nell'esortare, piangere, persuadere, orare, non già d'imperare. Per la qual cosa fu reputato necessario, che anche nella Chiesa i Principi del Mondo esercitassero la lor potenza, affinchè dove i Sacerdoti non potessero arrivare co' loro sermoni ed esortazioni, vi giugnesse la potestà secolare col terrore e colla forza[569].
A' Principi della terra egli è dunque, che Dio ha data in mano la giustizia: Deus judicium suum Regi dedit, dice il Salmista: ed il Popolo d'Israello domandando a Dio un Re, disse: Constitue nobis Regem, qui judicet nos, sicut caeterae nationes habent. E quando Iddio diede al Re Salomone la scelta di ciò, che volesse, questi dimandò: Cor intelligens, ut populum suum judicare posset: domanda, che fu grata a Dio; laonde S. Girolamo disse, che Regum proprium officium est facere judicium, et justitiam[570]. In brieve in tutta la Sacra Scrittura la giustizia è sempre attribuita e comandata a' Re, e non mai a' Preti, almeno in qualità di Preti; perchè Nostro Signore istesso, essendo stato pregato da certo uomo, perchè imponesse la divisione fra lui, e suo fratello, rispose: Homo quis me constituit Judicem, aut divisorem super vos[571]? Ed in quanto agli Appostoli, ecco ciò, che ne dice S. Bernardo ad Eugenio: Stetisse Apostolos lego judicandos, judicantes sedisse non lego. Nè in quelli tre primi secoli, siccome s'è veduto nel primo libro, toltone quelle tre accennate conoscenze, ebbero i Preti quest'ampia giustizia contenziosa, che hanno al presente.
Nè tampoco l'ebbero nel quarto e quinto secolo: imperocchè quantunque l'Imperio fosse governato da Imperadori cristiani, toltone la conoscenza delle sole cause ecclesiastiche, essi venivan da' Magistrati secolari[572], così ne' giudicj civili, come criminali, giudicati e riguardati essi ancora come membri della società civile: e non essendo stata loro conceduta, nè per diritto divino, nè fin allora per legge d'alcun Principe, immunità, o esenzione alcuna, dovevan in conseguenza da' Magistrati secolari nelle cause del secolo esser giudicati. E di fatto nel Concilio Niceno accusandosi i Vescovi l'un l'altro, portaron i libelli dell'accuse a Costantino, perchè gli giudicasse; ancorchè a questo Principe fosse piaciuto, per troncar le contese, di buttargli tutti al fuoco. Costantino stesso giudicò la causa di Ceciliano, ed Attanasio accusato di delitto di maestà lesa, con sua sentenza fu condennato in esilio. Costanzo suo figliuolo ordinò, che la causa di Stefano Vescovo d'Antiochia si trattasse nel suo palazzo[573]; ed essendo stato convinto, fu con suo ordine deposto da' Vescovi. Valentiniano condannò alla multa il Vescovo Cronopio, e mandò in esilio Ursicino, e' suoi compagni, come perturbatori della pubblica tranquillità[574]. Prisciliano, ed Instanzio furono condennati per loro delitti ed oscenità da' Giudici secolari, come testifica Severo. Della causa di Felice Aptungitano, di Ceciliano, e de' Donatisti conobbero ancora i Magistrati secolari[575]. Ed i Vescovi d'Italia ricorsero a Graziano e a Valentiniano, pregandogli, che prendesser a giudicare Damaso da loro accusato.