Nè si fece nelle sue cause civili di questi secoli mutazione alcuna, essendo noto, che non volendo i litiganti acquetarsi al giudicio de' Vescovi, che come arbitri solevano spesso esser ricercati per comporle, e volendo in tutte le maniere piatire, e venire al positivo costringimento, dovevan ricorrere a' Rettori delle province, ed agli altri Magistrati secolari, ed instituire avanti a' medesimi i giudicj, e proponere le loro azioni, ovvero eccezioni, come i due Codici Teodosiano, e Giustinianeo ne fanno piena testimonianza[576]: e quando venivan citati in alcuno di questi Tribunali, dovevan dar mallevadoria judicio sisti[577].
Nell'estravagante ed apocrifo titolo de Episcopali judicio, che fu collocato in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine del Codice di Teodosio si legge una costituzione[578] di Valentiniano, Teodosio ed Arcadio, colla quale pare, che si dia a' Vescovi la cognizione delle cause fra Ecclesiastici, e parimente, che non siano tirati a piatire altrove, che avanti di loro stessi: ma quantunque tal legge sia supposta, come ben a lungo dimostra Gotofredo, e tengono per certo tutti i dotti; niente però da quella poteron cavarne i Preti; poichè con espresse e precise parole ivi si tratta delle sole cause Ecclesiastiche, la conoscenza delle quali l'ebbe sempre la Chiesa per forma di politia: ecco le sue parole: Quantum ad causas tamen Ecclesiasticas pertinet. Graziano[579], al quale ciò dispiacque, glie le tolse affatto, e nel suo decreto smembrò la legge, e variò la sua sentenza: ciò che non fu nuovo di questo Compilatore, siccome altrove ce ne saranno somministrati altri riscontri. Anselmo[580] su questa legge pur fece simili scempj, e maggiori in cose più rilevanti se ne sentiranno appresso.
Oppongono gli Ecclesiastici alcune altre costituzioni di simil tempra, e molti canoni contro a verità sì conosciuta; ma risponde loro ben a lungo, ed a proposito Dupino[581] gran Teologo di Parigi, il quale meglio d'ogni altro ci dimostrò, che i Cherici, così nelle cose civili e politiche, come nelle cause criminali, non furono per diritto divino esenti dalla potestà secolare, siccome nè da' tributi, nè dalle pene: ma che in decorso di tempo per beneficio degl'Imperadori e dei Principi, in alcuni casi l'immunità acquistarono; ciò che si vedrà chiaro nel corso di questa Istoria.
Così è, che la Chiesa fin a questi tempi non aveva acquistata quella giustizia perfetta, che il diritto chiama Giurisdizione sopra i suoi Preti, e molto meno sopra gli altri del secolo; nè allora avea territorio, cioè jus terrendi, come dice il Giureconsulto[582] nè per conseguenza perfetta giurisdizione, che inerisce al territorio, nè preciso costringimento, nè i Giudici di essa erano Magistrati, che potessero pronunciare quelle tre parole essenziali, do, dico, abdico. Per la qual cosa essi non potevano di lor autorità fare imprigionar le persone ecclesiastiche: siccome oggi il giorno ancora s'osserva in Francia, che non possono farlo senza implorare l'ajuto del braccio secolare[583]. E perchè per consuetudine s'era prima tollerato, e poi introdotto, che il Giudice ecclesiastico potesse fare imprigionar coloro, che si trovavano nel suo Auditorio, tosto Bonifacio VIII alzò l'ingegno, e cavò fuori una sua decretale[584], con cui stabilì, che i Vescovi potessero da per tutto, e dove essi volessero ponere il lor Auditorio, per farv'in conseguenza da per tutto le catture: la qual opera, perchè non poteva nascondersi, fece, che quella decretale in molti luoghi non fosse osservata, ed in Francia, come testifica Mons. Le Maître[585] si pratica il contrario. In fine gli Ecclesiastici non ebbero carcere fin al tempo d'Eugenio I, come c'insegna il Volaterrano[586].
Egli è altresì ben certo, che in questi secoli la Chiesa non avea potere d'imponer pene afflittive di corpo, d'esilio, e molto meno di mutilazion di membra, o di morte: e ne' delitti più gravi d'eresia, toccava a' Principi di punire con temporali pene i delinquenti i quali Principi per tenere in pace e tranquilli i loro Stati, e purgargli di questi sediziosi, che turbavan la quiete della Repubblica, stabilirono perciò molti editti, dove prescrissero le pene ed i gastighi a color dovuti: di queste leggi ne sono pieni i libri del Codice di Teodosio, e di Giustiniano ancora. Nè in questi tempi i Giudici della Chiesa potevano condennare all'emende pecuniarie[587]; e la ragion era, perch'essi non avevan territorio[588], e secondo il diritto de' Romani, i soli Magistrati, ch'hanno il pieno territorio, potevano condennare all'emenda[589]; ma poi, ancorchè la Chiesa non tenesse nè territorio, nè Fisco, intrapresero di poterlo fare, con applicare a qualche pietoso uso, come a Monaci, a prigioni, a fabbriche di chiese, o altro, la multa, di che altrove avremo nuovo motivo di ragionare.
Non potendosi adunque dubitare, che tutto ciò, che oggi tiene la Chiesa di giustizia perfetta e di giurisdizione, dipenda per beneficio e concessione de' Principi, alcuni han creduto, che queste concessioni cominciassero da Costantino il Grande, quegli che le diede pace ed incremento. Credettero, che questo Principe per una sua costituzione estravagante, che si vede inserita nel fine del Codice di Teodosio[590] avesse stabilito, che il reo, o l'attore in tutte le materie, ed in tutte le parti della causa, possa domandare, che fosse quella al Vescovo rimessa: che non gli possa esser denegato, avvegnachè l'altra parte l'impedisse e contraddicesse: e per ultimo, che ciò che il Vescovo proferirà, sia come una sentenza inappellabile, e che tosto senza contraddizione, e non ostante qualunque impedimento, debbano i Magistrati ordinarj eseguirla: cosa, che se fosse vera, la giurisdizione temporale sarebbe perduta affatto, o almeno non servirebbe, che per eseguire i comandamenti degli Ecclesiastici. Fu in alcun tempo questa veramente stravagante costituzione reputata per vera, vedendo parte di quella inserita ne' Capitolari di Carolo M.[591], ed ancora ne' Breviari del Codice Teodosiano; e Giovanni Seldeno[592], perchè la trovò in un Codice antico manuscritto di Guglielmo, Monaco malmesburiense, credette, che veramente fosse di Costantino.
Altri l'attribuirono non già a Costantino, ma a Teodosio il Giovane, come fecero Innocenzio[593], Graziano[594], Ivone, Anselmo, Palermitano, e gli altri Compilatori di decreti, mossi perchè in alcuni Codici manuscritti portava in fronte questa iscrizione: Arcad. Honor. et Theodos.
Ma oggi mai s'è renduto manifesto per valenti e gravi Scrittori esser quella finta e supposta, non altramente, che la donazione del medesimo Costantino[595]. Giacomo Gotofredo[596] a minuto per cento pruove dimostra la sua falsità, tanto che bisogna non aver occhi per poterne dubitare: si vede ella manifestamente aggiunta al Codice di Teodosio in luogo sospetto, cioè nell'ultimo fine di quello, intitolata con queste parole: Hic titulus deerrabat a Codice Theodosiano: si porta ancora senza Console, e senza data dell'anno: e tutta opposta a molt'altre costituzioni inserite in quel Codice stesso: non si vede posta nel Codice di Giustiniano, nè di lei presso agli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica hassi memoria alcuna.
Coloro che l'attribuiscono a Teodosio, di cui la vera legge[597] si vede dopo questa supposta costituzione, vanno di gran lunga errati; imperciocchè questa vera legge di Teodosio è tutta contraria a quella, determinandosi per essa, che i Vescovi non possano aver cognizione, se non delle materie di religione, e che gli altri processi degli Ecclesiastici sieno determinati e sentenziati da' Giudici ordinarj: e non è credibile, che Teodosio avesse voluto inserire nel suo Codice una legge tutta contraria alla sua. Di vantaggio le leggi degli altri Imperadori, rapportate in quel Codice, benchè fatte in favor della Chiesa, non l'attribuiscon però tal giustizia, e spezialmente la Novella[598] di Valentiniano III. è direttamente contraria, dicendo, che secondo le leggi degl'Imperadori, la Chiesa non ha giurisdizione, e che seguendo il Codice Teodosiano, ella non può conoscere, che delle materie di religione.
Ma oltre alla vera legge di Teodosio di sopra rapportata, si vede, che in tempo d'Arcadio e d'Onorio, la Chiesa non aveva se non la sua primitiva ragione di conoscere per forma d'arbitrio, ancorchè ciò eziandio le venisse contrastato, laonde promulgaron essi una legge, per mantenergliela, di cui ecco le parole: Si qui ex consensu apud sacrae legis Antistitem, litigare voluerint, non vetentur sed experientur illius, in civili dumtaxat negotio, more arbitri sponte reddentis judicium[599]. E questa fu la pratica della Chiesa in questi secoli, che i Vescovi s'impiegavano per forma d'arbitrio in comporre le liti, che loro per consenso delle parti erano riportate, come ne fanno testimonianza Basilio[600], e con addurne gli esempli, Gregorio Neocesariense, Ambrogio, Agostino e gli Scrittori dell'Istoria Ecclesiastica Socrate, e Niceforo[601]. Ciò che durò lungamente fino a' tempi di Giustiniano, il quale fu il primo, che cominciò ad augmentare la conoscenza de' Vescovi per le sue Novelle, come vedremo nel sesto secolo: poichè negli ultimi tempi, ne' quali siamo di Valentiniano III egli è costante, che i Vescovi non avevano, nè Foro, nè territorio, nè potevan impacciarsi d'altre cause, che di religione così tra' Cherici, come tra' Laici, siccome Valentiniano stesso n'accerta per una sua molto notabile Novella[602], di cui eccone le principali parole: Quoniam constat Episcopos Forum legibus non habere, nec de aliis causis, quam de Religione posse cognoscere, ut Theodosianum Corpus ostendit; aliter eos judices esse non patimur, nisi voluntas jurgantium sub vinculo compromissi procedat, quod si alteruter nolit, sive laicus, sive clericus sit, agent publicis legibus, et jure communi; aggiungendo, che i Cherici possano esser citati innanzi al Giudice secolare: ciò che senza dubbio era il diritto e la pratica innanzi Giustiniano, come si vede in molte leggi del suo Codice[603]: e questo solo privilegio era dato agli Ecclesiastici, di non poter essere tirati a piatire fuori del lor domicilio e dimora; e nelle province non potevan essere convenuti innanzi altro Giudice, che avanti il Rettore della provincia; siccome a Costantinopoli innanzi al Prefetto Pretorio[604].