Così è, che intorno la conoscenza della Chiesa nelle cause, non si mutò niente in questi tempi di quel che praticavasi negli tre primi secoli: nè in queste nostre province ebbero i nostri Vescovi giustizia perfetta, nè Foro, nè territorio: nè per quel che s'attiene a questa parte, lo Stato ecclesiastico portò, fino a questo tempo, alcuna mutazione nel politico e temporale, restringendosi la sua conoscenza alle cause di religione, che giudicava per via di politia, ed a quell'altre due occorrenze dette di sopra: e tutta la giurisdizione ed imperio era de' Magistrati secolari, innanzi a' quali sia Prete, sia laico, si ricorreva per le cause, così civili, come criminali, senza eccezione veruna.
Ma quantunque per questa parte non s'apportasse allo Stato civile alterazione alcuna, non fu però, che in questi medesimi tempi non si cagionasse qualche disordine, per ciò che concerne l'acquisto de' beni temporali, che tratto tratto agli Ecclesiastici, ed alle Chiese, per la pietà de' Fedeli si donavano, ovvero per la troppo avarizia de' Cherici si proccuravano.
§. IV. Beni temporali.
Chi dice religione, dice ricchezze, scrisse il nostro Scipione Ammirato[605], che fu Canonico in Firenze; e la ragione è in pronto, e soggiunge, perchè essendo la religione un conto, che si tiene a parte con M. Domenedio; ed avendo i mortali in molte cose bisogno di Dio, o ringraziandolo de' beni ricevuti, o dei mali scampati, o pregandolo che questi non avvengano, e che quelli felicemente succedano, necessariamente segue, che de' nostri beni, o come grati, o come solleciti facciamo parte, non a lui, il quale Signor dell'Universo non ha bisogno di noi, ma a' suoi tempj, e a' suoi Sacerdoti. Data che fu dunque da Costantino pace alla Chiesa, potendosi professar da tutti con piena libertà la nostra religione, cominciò in conseguenza a crescer quella di beni temporali. Prima di Costantino le nostre Chiese, come una certa spezie d'unione ed assembramento reputato illecito, non potevan certamente per testamento acquistar cosa alcuna, non meno, che le Comunità de' Giudei, e gli altri Collegi, che non aveano in ciò alcun privilegio[606].
Questi Corpi erano ancora riputati come persone incerte, e per conseguenza i legati a loro fatti non aveano alcun vigore. Ne' tempi poi del Divo Marco[607] fu fatto un Senatus consulto, col quale si diede licenza di poter lasciare a' Collegi, o ad altre Comunità ciò, che si volesse[608]. Fu perciò rilasciato il rigore, che prima vi era; e quantunque le nostre Chiese come Collegi illeciti, non potevan esser comprese sotto la disposizione del senatusconsulto, con tutto ciò si osserva, che nel terzo secolo, sia per tolleranza, sia per connivenza, cominciavano ad avere delle possessioni: ma subito, che Costantino nell'anno 312 abbracciò la religione cristiana, rendendo con ciò non pur leciti, ma venerandi e commendabili i nostri Collegi, si videro le Chiese abbondar di beni temporali. E perchè non vi potesse sopra di ciò nascer dubbio, e maggiormente si stimolasse la liberalità de' Fedeli a lasciargli, promulgò nell'anno 321 un editto, che dirizzò al Popolo romano, col quale si diede a tutti licenza di poter lasciare ne' loro testamenti ciò che volessero alle Chiese, ed a quella di Roma spezialmente[609]. Così Costantino cotanto della cristiana religione benemerito arricchì le nostre Chiese, e non solamente per questa via, ma anche per avere ordinato, che si restituissero a quelle tutte le possessioni, che ad esse appartenevano, e che ne' tempi di Diocleziano, e di Massimiano eran loro state tolte, sopra di che promulgò anche un altro editto rapportato da Eusebio[610]. In oltre stabilì, che i beni de' Martiri, se non aveano lasciati eredi, si dessero alle Chiese, come afferma l'Autor della sua vita[611].
Ma siccome questo Principe per la nuova disposizione, che diede all'Imperio, fu riputato più tosto distruggitore dell'antico, che facitore d'un nuovo, così anche fu da molti accagionato, che più tosto recasse danno alla Chiesa per averla cotanto arricchita, che l'apportasse utile; poichè in decorso di tempo gli Ecclesiastici per l'avidità delle ricchezze ridussero la faccenda a tale, che oltre a dimenticarsi del loro proprio ufficio, ad altro non badando, che a tirare e rapire l'eredità de' defunti, furon cagione di molti abusi e gravi disordini, che perciò nella Repubblica si introdussero: tanto che obbligaron i Principi successori di Costantino a por freno a tanta licenza.
Ne' suoi tempi S. Giovan Crisostomo[612] deplorava questi abusi, e si doleva, che dalle ricchezze delle Chiese n'erano nati due mali, l'uno che i laici cessavano d'esercitarsi nelle limosine: l'altro che gli Ecclesiastici, trascurando l'ufficio loro, ch'è la cura delle anime, diventavano Procuratori, Economi, e Dazieri, esercitando cose indegne del loro ministerio.
Non erano ancora cinquant'anni passati, da che Costantino promulgò quelle leggi, che per l'avarizia degli Ecclesiastici, sempre accorti in profittarsi della simplicità massimamente delle donne, fu costretto Valentiniano il Vecchio nell'anno 370 a richiesta forse, come suspicano alcuni, di Damaso Vescovo di Roma, di promulgare altra legge[613], con cui severamente proibì a' Preti ed a' Monaci di poter ricever sia per testamento, sia per atto tra' vivi qualunque eredità, o roba da vedove, da vergini o da qualsivoglia altra donna, proibendo loro, che non dovessero con quelle conversare, siccome purtroppo licenziosamente facevano; contro alla quale cattiva usanza declamarono ancora Ambrogio e Girolamo: e questa legge, oltre ad essere stata dirizzata a Damaso, fu ancora fatta pubblicare in tutte le chiese di Roma, perchè inviolabilmente si osservasse. Estese in oltre Valentiniano questa sua costituzione a' Vescovi, ed alle vergini a Dio sacrate, a' quali insieme con gli altri Cherici, e Monaci proibì simili acquisti[614].
Venti anni appresso per le medesime cagioni fu astretto Teodosio il Grande a promulgarne un'altra consimile[615], per la quale fu vietato alle Diaconesse per la soverchia conversazione, che tenevan con gli Ecclesiastici, di poter lasciare a' Monaci, o Cherici le loro robe in qualunque modo, che tentassero di farlo, anzi questo Principe vietò ancora alle medesime Diaconesse di poter lasciare eredi le Chiese, e nemmeno i poveri stessi, ciò, che Valentiniano non osò di fare: se bene Teodosio dopo due mesi rivocò in parte questa sua legge permettendo[616] alle Diaconesse di poter lasciare a chi volessero i mobili: ancorchè l'Imperador Marciano nella sua Novella[617] reputasse in tutto aver rivocata Teodosio la sua legge, siccome infine volle far egli, di che è da vedersi Giacomo Gotofredo ne' suoi lodatissimi Comentarj[618].
I Padri della Chiesa di questi tempi non si dolevano di tali leggi, nè che i Principi non potessero stabilirle, nè lor passò mai per pensiero, che perciò si fosse offesa l'immunità, o libertà della Chiesa; erano in questi tempi cotali voci inaudite, nè si sapevano; ma solamente dolevansi delle ragioni, che producevano tali effetti, e che mossero quegl'Imperadori a stabilirle, cioè di loro medesimi, e della pur troppa avarizia degli Ecclesiastici, che se l'aveano meritate: ecco come ne parla S. Ambrogio[619]: Nobis etiam privatae successionis emolumenta recentibus legibus denegantur, et nemo conqueritur. Non enim putamus injuriam, quia dispendium non dolemus, etc. Più chiaramente lo disse S. Girolamo[620], scrivendo a Nepoziano; Pudet dicere, Sacerdotes Idolorum, Mimi, et Aurigae, et Scorta haereditates capiunt, solis Clericis, ac Monachis hac lege prohibetur: et non prohibetur a Persecutoribus, sed a Principibus Christianis. Nec de lege conqueror, sed doleo cur meruerimus hanc legem. Cauterium bonum est; sed quo mihi vulnus, ut indigeam cauterio? Provida, securaque legis cautio: et tamen nec sic refrenatur avaritia, per fideicommissa legibus illudimus, etc. Così è, che in questi tempi s'apparteneva alla giurisdizione, e potestà del Principe il rimediare a questi abusi, e dar quella licenza, o porre quel freno intorno agli acquisti de' beni temporali delle Chiese, ch'e' riputava più conveniente al bene del suo Stato. Ciò che ne' secoli men a noi remoti in tutti i dominj d'Europa fu dagli altri Principi lodevolmente, e senza taccia di temerità imitato. Così Carlo M. di gloriosa memoria praticò nella Sassonia; e nell'Inghilterra Odoardo I, e III, ed Errico V[621]. Nella Francia lo stesso fu osservato da S. Lodovico[622], ch'è cosa molto notabile, e poi successivamente confermato da Filippo III, da Filippo il bello, da Carlo il bello, da Carlo V, da Francesco I, da Errico II, da Carlo IX e da Errico III. Ed abbiamo un arresto presso a Papponio[623], per cui il Senato di Parigi, proibì i nuovi acquisti a' Cartusiani, e Celestini. Nella Spagna Giacomo, Re d'Aragona[624] statuì simili leggi ne' Regni soggetti a quella Corona; siccome nella Castiglia, in Portogallo, ed in tutti gli altri Regni di Spagna osservasi il medesimo, ci attestano Narbona, e Lodovico Molina[625]: ed in varj luoghi di Germania, e della Fiandra si osservano consimili statuti[626]. Nell'Olanda Guglielmo III Conte con suo editto dell'anno 1328 lo proibì severamente[627]. E nell'Italia in Venezia, ed in Milano si pratica il medesimo[628]: nè vi è provincia in Europa, nella quale i Principi non riconoscano appartenere ad essi, ed alla loro potestà fornire i loro Stati di simili provedimenti.