Nell'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio, e quinto dell'Imperio di Giustiniano, ne furon promulgate moltissime, come la l. 2 de Constit. pecun. ove fu abolita l'azione receptizia, la l. 2 C. Com. de legat. ove fu tolta la differenza de' legati e fidecommessi particolari; la l. 2 C. de indic. viduit. dove restò abolita la legge Giulia Miscella; la l. 3 C. de Edict. D. Hadrian. toll., per la quale si tolse e cancellò l'editto d'Adriano per la vigesima dell'eredità; e la l. 4 C. de liber. praet. ove rimase abolita la differenza del sesso nell'eseredazione. In questo medesimo anno furono ancora promulgate quelle nobili costituzioni, cioè la l. si quis argentum 35 C. de donat. la l. ult. C. de jur. delib. la l. ult. C. qui pot. in pign. ed alcune altre.
Nel secondo anno dopo il Consolato di Lampadio e d'Oreste si pubblicò la l. 2 Cod. de vet. jur. enucl. e nell'anno seguente 533, settimo del suo Imperio, furon pubblicate l'Instituzioni, e come si disse, un mese da poi le Pandette. Questi due anni si notano così, perchè furono senza Consoli.
Aggiunsero perciò i Compilatori in questo nuovo Codice tutte queste costituzioni, che secondo Balduino[795] e Rittersusio[796] oltrepassano il numero di 200, promulgate dopo il primo Codice fra lo spazio di cinque anni, che possono anche vedersi appresso Aloandro nel catalogo de' Consoli al suo Codice aggiunto, delle quali Francesco Raguellio[797] ne compilò particolari commentarj: siccome fece anche Emondo Merillio sopra le 50 decisioni[798]. Per queste si variò non poco il sistema di varie materie alla nostra giurisprudenza attinenti, e particolarmente restò variata la dottrina de' peculj, de' legati e d'altre moltissime cose. Donde ne siegue, siccome anche avvertirono Balduino[799] e Rittersusio[800], che sia error grave il credere, che in questo nuovo Codice vi si fossero solamente aggiunte le cinquanta decisioni, e che toltone queste decisioni, in niente altro discordano le Pandette da questo Codice di repetita prelezione.
Ridotte adunque in questa miglior forma, ed in questo nuovo Codice le costituzioni de' Principi, nel quale anche furono inserite alcune costituzioni dei successori di Teodosio e di Valentiniano, come di Marciano, Lione, Antemio, Zenone, Anastasio e Giustino, comandò Giustiniano, che il primo Codice non avesse più autorità, nè vigore alcuno: ma che questo secondo, che ad esempio degli antichi chiamò di repetita prelezione, dovesse solamente ne' Tribunali in fatti i giudicj aver forza e vigore; nè d'altronde, che da esso, potessero le costituzioni nel Foro allegarsi, cassando tutte l'altre, che forse si trovassero andare sparse e vaghe fuori del medesimo; ond'è, che alcuni assai a proposito avvertirono, che di niun vigore sien quelle costituzioni di Zenone, o d'altro Imperadore, che non veggiamo inserite in questo Codice, le quali solo dobbiamo alla diligenza ed erudizione di qualche Scrittore, che dalle lunghe tenebre, ove eran sepolte, le cavò fuori, alla luce del Mondo restituendole; molte delle quali si debbono all'industria di Conzio, di Giacopo Cujacio, di Dionisio e di Giacopo Gotofredo, e d'alcuni altri eruditi; l'uso delle quali sarà, non di valersene, come costituzioni di Principi, che ci facciano legittima autorità, ma solo per ricever da esse qualche lume per intender meglio le ricevute, e quelle, che per antica usanza hanno acquistato appresso noi nel Foro forza di legge. E quantunque la costituzione di Zenone stabilita intorno agli edificj e prospetto del mare, sia difesa da molti per legittima e d'autorità, cioè, perchè quella si vede da Giustiniano confermata nelle sue Novelle, e nel Codice viene dichiarata non essere stata locale, per Costantinopoli solamente, ma comprendere tutte l'altre province dell'Imperio[801].
Fu cotanto rigido Giustiniano in non volere ammettere altre costituzioni, che quelle, le quali in questo Codice fossero insieme unite e congiunte, che tutte quell'altre, che per qualche grave bisogno, o per dare altra providenza fossero per emanarsi nell'avvenire, volle che si raccogliessero a parte in altro volume, al quale si desse il nome non di Codice, ma di Novelle costituzioni, e che formassero un altro Corpo separato dal suo Codice: onde se bene il nome di Codice, generalmente parlando, potesse convenire ad ogni libro, a caudicibus arborum deducto vocabulo; nulladimeno i nostri Giureconsulti per antonomasia Codice solamente appellarono quel libro, ove con certo ordine erano raccolte le costituzioni imperiali; poichè siccome dopo Cujacio avvertì Gotofredo[802], le costituzioni e rescritti de' Principi, solevano scriversi ne' Codici e Pugillari, ch'eran tavole di legno ed anche di rame, o d'avorio, le quali per conservarne la memoria serbavansi negli Scrigni, o sia Cancellaria del Principe, ond'è che leggiamo che Teodosio il Giovane, quando fece compilare il suo Codice, mandò a ricercare a Valentiniano III le Costituzioni da lui fatte per l'Occidente, che conservava ne' suoi Scrigni per poterle unire colle sue, e degl'Imperadori suoi predecessori, e compilarne quel Codice. All'incontro i responsi de' Prudenti, onde si compilarono i Digesti, soleano scriversi nelle Membrane, non già in legno, o in rame.
Abolito dunque il primo Codice, del quale se ne estinse affatto la memoria, a questo secondo si diede tutta l'autorità, ed è quello ch'oggi ci va per le mani, e del quale si servono tutti i Tribunali, tutte le Accademie d'Europa, diviso, come ogn'un vede, in dodici libri, e distinto in 776 titoli. Le sue costituzioni furon quasi tutte dettate in lingua latina, e contiene le costituzioni di 54 Imperadori, cominciando da Adriano infino a Giustiniano, siccome è manifesto dal loro catalogo, che Aloandro e Dionisio Gotofredo prefissero a' loro Codici. L'Indice delle leggi promulgate da ciascheduno Imperadore pur lo dobbiamo alla industria e diligenza di Jacopo Labitto e d'Antonio Agostino, che agli studiosi della nostra giurisprudenza riesce non men utile e comodo, che quello composto da' medesimi de' responsi de' Giureconsulti nelle Pandette.
Alcuni han ripreso Giustiniano, Principe cotanto cattolico, che in questo Codice abbia fatto inserire molte costituzioni non degne della sua pietà e religione. Il nostro Matteo degli Afflitti seguitando questo errore scrisse, che molte leggi inique avesse fatte inserire ne' tre ultimi libri: ma ben ne fu ripreso dal Valenzuola. Altri dissero, che mal facesse Giustiniano a trasferir nel suo Codice la legge di Valente contra i Solitarj, ed Amaja non ardisce in ciò difenderlo: ma si vede chiaro che quella legge non fu stabilita contra i veri Solitarj, ma contra coloro, che sotto pretesto di religione, affettando lo esserci, s'univano con quelli per isfuggire i pesi della Curia. Alcuni altri lo riprendono, perchè molte leggi riguardanti l'usure ed i repudj stabilisse, con permettergli; ma Godelino[803], Leotardo[804] ed altri lo difendono. Altri perchè molte leggi attinenti all'esterior politia ecclesiastica v'inserisse; ma costoro sono degni di scusa, perocchè non posero mente alla condizione di que' tempi, ne' quali furono promulgate, ma secondo le massime de' secoli, ne' quali scrissero, reputarono non convenirsi all'autorità del Principe di stabilirle; ciò che meglio si vedrà, quando della politia ecclesiastica di questo secolo tratteremo.
§. IV. Delle Novelle di Giustiniano.
Se bene abbastanza si fosse proveduto da Giustiniano allo studio della giurisprudenza con queste tre sue lodevoli opere, cioè dell'Instituzioni, de' Digesti e del Codice; nulladimeno, come che col correr degli anni, secondo le varie bisogne e nuove emergenze, fu d'uopo dar nuove providenze, ed emanar nuove costituzioni, si fece in modo, che non molto da poi crebbero queste tanto, che bisognò unirle in un altro volume, il quale delle novelle costituzioni fu detto. Furon queste di tempo in tempo da Giustiniano emanate, e non già in sermon latino, come l'altre racchiuse nel Codice, ma quasi tutte in greca lingua concepute[805], toltane la Nov. 9, 11, 23, 62, 143, 150 che furono dettate in latino[806], nelle quali veramente evvi molto che desiderare intorno all'eleganza, brevità, gravità e dottrina; e quanto le costituzioni de' Principi, che da Costantino M. infino a lui fiorirono, cedono alle costituzioni degli altri più antichi Imperadori, da Adriano fino a Costantino, tanto queste Novelle di Giustiniano cedono in brevità ed eleganza alle seconde, in guisa che s'è sempre retroceduto, ed andato di peggio in peggio, leggendosi queste ora con molta nausea piene di loquacità, tumide e prive affatto di quella brevità, gravità ed eleganza delle prime: ma ciò, che più importa, osservasi nelle medesime una certa incostanza e leggerezza inescusabile, mutandosi e variandosi ciò, che non molto prima erasi stabilito, e quel che poco anzi piacque, poco da poi si muta e si cancella. La qual cosa ha dato motivo a molti di credere, che tanta instabilità procedesse dalla leggerezza femminile di Teodora moglie di Giustiniano, che sovente s'intrigava in sì fatte cose; e dall'avarizia di Triboniano, che per denaro sovente mutava e variava le leggi a sua posta[807].
Di queste Novelle solamente novantasei furono a notizia degli antichi nostri Glosatori, ancorchè Giuliano Professor di legge nell'Accademia di Costantinopoli, poco da poi di Giustiniano, avendole in compendio ridotte e trasportate dalla greca nella lingua latina, infino al numero di centoventicinque ne traducesse. Ne' tempi meno a noi lontani ne furon da Aloandro ritrovate dell'altre, ed infino al numero di 165 accresciute: Giacopo Cujacio n'aggiunse altre tre, tanto che il loro numero arriva oggi a quello di 168[808].