Per emular Giustiniano la fama di Teodosio, non contentossi del solo Codice: volle, che ad impresa più nobile e difficile si ponesse mano, cioè a raccorre ed unire insieme i monumenti di tutta l'antica giurisprudenza, e con ordine disporgli; e siccome erasi fatto delle costituzioni de' Principi, che da Adriano infin a lui fiorirono, così anche si facesse de' responsi degli antichi Giureconsulti; delle note loro, ch'essi si trovassero aver fatte alle leggi de' Romani, e precisamente all'editto perpetuo; de' loro trattati; de' libri metodici, e finalmente di tutti i lor Commentarj; l'opere de' quali erano così ampie e numerose, che se ne contavan infin a duemila volumi. Nel quarto anno del suo Imperio diede Giustiniano fuori un altro editto[781] a Triboniano indirizzato, dove quest'Opera si comanda, ed al medesimo Triboniano, ed a sedici altri suoi Colleghi si dà l'impiego di così ardua e malagevole impresa. Furono trascelti ingegni i migliori di quel secolo, e quali veramente richiedevansi per opera sì difficile. Oltre a Triboniano furon eletti Teofilo e Cratino, celebri Professori di legge nell'Accademia di Costantinopoli; Dorodeo, ed Anatolio pur anche Professori nell'Accademia di Berito: dell'Ordine de' Magistrati intervenne pure Costantino; e dell'Ordine degli Avvocati undici ne furono trascelti, Stefano, Menna, Prosdocio, Eutolmio, Timoteo, Leonide, Leonzio, Platone, Jacopo, Costantino e Giovanni[782].
Mentre costoro sono tutti intesi a questa gran fabbrica, che dopo il corso di tre anni condussero a fine, piacque al medesimo Giustiniano d'ordinare a Triboniano, Teofilo, e Doroteo, che in grazia della gioventù compilassero le Instituzioni, ovvero gli elementi, e principj della legge, perchè i giovani, incamminandosi prima per questo sentiero piano e semplicissimo, potessero poi inoltrarsi allo studio delle Pandette, che già si preparavano: siccome infatti da quelli tre insigni Giureconsulti, ad esempio degli antichi, cioè di Cajo, Ulpiano e Fiorentino, furon tantosto compilate; e quantunque la fabbrica de' Digesti fosse stata innanzi comandata, nulladimeno per questo fine si procurò, che le Instituzioni si pubblicassero prima delle Pandette, come in effetto un mese prima, cioè a Novembre dell'anno 533, nel settimo anno del suo Imperio, furono promulgate e divolgate. Divisero questi elementi in quattro libri, in novantanove titoli, e, se anche si vogliano numerare i principj de' medesimi, in ottocento e sedici paragrafi. Opera, secondo il sentimento dell'incomparabile Cujacio, perfettissima ed elegantissima, che non dovrebbe caricarsi tanto da così ampj e spessi commentari, come a' dì nostri s'è fatto, ma da aversi sempre per le mani, e col solo aiuto di picciole note, e per via semplicissima a' giovani insegnarsi, siccome fu l'idea di coloro, che la composero, e di Giustiniano stesso, che la comandò.
Pubblicati questi elementi, si venne prestamente a fine della grand'Opera delle Pandette, le quali un mese di poi, e propriamente nel Decembre dell'istesso anno 533 si pubblicarono per tutt'Oriente, e nell'Illirico. Appena nata, sortì due nomi, l'uno latino di Digesti, l'altro greco di Pandette, ambidue dagli antichi Giureconsulti tolti ed usurpati: fulle dato nome di Digesti, perchè ne' libri, che contengono, furono con certo ordine, e sotto ciascun titolo collocate le sentenze degli antichi Giureconsulti, e disposte, per quanto fu possibile, secondo il metodo e la serie dell'editto perpetuo: si dissero anche Pandette, come quelle, che abbracciano tutta la giurisprudenza antica[783].
Donde, da quali Giureconsulti, e da quali loro libri furono composti i Digesti, è cosa molto facile a raccoglier dal catalogo degli antichi Giureconsulti, e dell'opere loro, che ancor oggi veggiamo prefisso alle Pandette fiorentine. Ivi leggonsi 37 Autori, chiarissimi Giureconsulti da noi sovente lodati, quando nel primo libro, facendo memoria de' Giureconsulti, che da Augusto infin a Costantino M. vissero, notammo sotto quali Imperadori fiorissero: oltre a questi fassi onorata memoria di molti altri, i quali meritarono esser nominati e lodati nell'opere loro, ovvero che meritaron esser con giusti commentarj, o con perpetue note esposti ed illustrati. Nel che non dobbiamo defraudar della meritata lode Jacopo Labitto, il quale con somma diligenza ed accuratezza compose un Indice delle leggi, che sono nelle Pandette, ciascheduna delle quali, oltre al disegnarle, l'Autore va distintamente notando, da qual libro, o trattato di questi antichi Giureconsulti sia stata presa, separando fra di loro le leggi, che si trovano sparse in tutto il corpo de' Digesti, e poi arrolando ciascuna delle medesime sotto quel trattato, o libro del Giureconsulto, onde fu tolta. Fatica quanto ingegnosa, altrettanto utilissima per poter ben intendere il vero senso delle medesime; essendo cosa maravigliosa il vedere, come l'una riceva lume dall'altra, quando sotto i libri, onde furon prese, si dispongono; il qual lume non potrà mai sperarsi, quando così sparse si leggono. E ben quest'Autore diffusamente dimostra con più esempli, quanto conduca l'uso di quell'Indice alla vera interpretazione delle leggi, e quanto fosse stato commendato da Cujacio suo Maestro, il quale fu quegli, che l'animò a proseguire questa bell'opera, e di darla alle stampe. Confermò Cujacio col suo esempio ciò, che da Labitto era stato dimostrato, mettendo in opera, e riducendo in effetto ciò che colui aveva insegnato: quindi si vede, che questo incomparabile Giureconsulto nel commentar le leggi delle Pandette, tenne altro metodo, ed altro sentiero calcò di quello, che erasi per l'addietro calcato dagli altri Commentatori: cioè di separare le leggi, e quelle ch'eran d'Affricano e prese da' suoi libri, unille insieme, e sotto i propri titoli le dispose, indi con quest'ordine le commentò, come altresì fece sopra Papiniano, Paolo, Scevola ed alcuni altri Giureconsulti; il maraviglioso uso del quale, e di quanti comodi sia cagione ben anche l'intese Antonio Augustino, che compilò un altro non dissimil Indice, e lo sentono ancora tutti coloro, che della nostra giurisprudenza sono a fondo intesi.
Piacque in tanto a Triboniano, ed a' suoi Colleghi partire questa grand'Opera de' Digesti in sette parti principali, distinguerla in cinquanta libri, e dividerla in 430 titoli. Se vogliam riguardare le Pandette fiorentine, ch'oggi con molta stima si conservan in Firenze nella Biblioteca de' Medici, le vedremo in due volumi ben grandi divise: se bene Crispino[784] rapporta, che anticamente di tutti i 50 libri ne fosse fatto un sol volume; ma quelle, che vanno or attorno per le mani d'ogn'uno, sortiron varia divisione, secondo le varie edizioni. Delle molte, ch'oggi s'osservano, e particolarmente in quest'ultimi nostri tempi, che sono infinite, tre sono le più celebri, e ricevute nell'Accademie e ne' Tribunali d'Europa. La prima edizione, cioè la volgare e meno corretta, è quella, della quale si valsero Accursio, e gli altri antichi Glossatori. La seconda vien detta Norica, ovvero di Norimberga, ed è quella che Gregorio Aloandro nell'anno 1531 fece imprimere. La terza appellasi Fiorentina, ovvero Pisana, la quale da noi deesi a Francesco Taurello, che nell'anno 1553 dalla libreria dei Medici fece darla alle stampe.
La vulgata partizione di quest'Opera in tre volumi è assai più antica di ciò, ch'altri crede; poichè fin da' tempi di Pileo, di Bulgaro e di Azone, per maggior comodità fu in tal maniera divisa[785], essendo la mole sua così vasta, che comprendendosi in un sol volume, non avrebbe potuto senza gran disagio leggersi e maneggiarsi. Come poi a ciascun volume fosse dato il nome, al primo di Digesto Vecchio, al secondo d'Inforziato ed al terzo di Nuovo, quando tutti e tre nacquero in un istesso tempo, egli è assai malagevole a recarne la ragione. Essersi detto il primo vecchio, e l'ultimo nuovo, non sarebbe cosa molto strana; ma quel di mezzo appellarsi con istrano vocabolo Inforziato, è quello che ha esercitate le penne di più Scrittori, i quali in cose cotanto tenui han voluto pure abbassare il lor ingegno.
Alcuni han creduto essersi chiamato Inforziato dalla voce greca φορτίον, che in latino significa onus, perchè quel volume contiene le leggi più obbliganti, come di restituzioni di dote, di tutele, eredità, alimenti, prestazioni di fidecommissi ed altro[786]. Più tollerabile è la conghiettura di Bernardo Valtero[787], il quale disse, che corrottamente siasi così chiamato per vizio degli Scrittori, i quali in vece d'Infarcitum, come posto in mezzo tra 'l vecchio, e 'l nuovo, lo dissero Infortiatum. Ma sopra tutte l'altre, migliore par che sembri quella d'Alciato, che la riputò voce barbara ed insulsa[788]; ovvero l'altra che ultimamente comunicò a Giovanni Doujat[789] Claudio Cappellano Dottor della Sorbona e regio Professor di lingua ebraica in Parigi: questi suspica esser derivato dal Caldeo Forthiata, la qual voce da' Rabini fu sovente presa per significar testamento ed ultima volontà dell'uomo; onde potè avvenire, che taluno, o per ischerzo, o per ostentar novità, volendo dir testamento, avesselo chiamato Inforziato, ed indi, trasferita questa voce a quel volume de' Digesti, ove de' testamenti si tratta, avesse preso questo nome; ma ciò che siasi di questo, in cui certamente non sono riposte le ricchezze della Grecia, rimettendoci in via, egli è costantissimo, che pubblicati i Digesti da Giustiniano, e sparsi per tutto l'Oriente, essendo stato commesso a' Prefetti dell'Oriente, dell'Illirico, e della Libia, che gli notificassero a tutti i Popoli alla loro giurisdizione soggetti, come è manifesto dalla prefazione, che Giustiniano prepose a' Digesti ed altrove[790], non poteron però penetrare allora in Italia, ed in queste nostre regioni, come quelle, che sotto alieno Principe, e sotto la dominazione de' Goti ancor duravano; nè in questo terreno poteron esser piantati ed acquistar quella autorità e quella forza, che poi, dopo il corso di più secoli, fortunatamente ottennero, ed in tanta stima e riputazione sursero, quanto è quella nella quale oggi si veggono.
§. III. Del Secondo Codice di Giustiniano di repetita prelezione.
Posto fine a quest'Opera veramente regia, non perciò quietossi questo eccelso Principe; egli essendo stato avvertito, che nel compilar de' Digesti erasi osservato, che molte controversie restavan ancor indecise negli scritti di quegli antichi Giureconsulti, e che bisognava terminarle colla sua autorità imperiale; e di vantaggio avendo egli fra tanto, dopo pubblicato il primo Codice, promulgate altre sue costituzioni, le quali vagavano sparse, e non affisse ad alcun volume; ed essendosi osservato eziandio, che molte cose nel Codice già compilato mancavano; comandò nel seguente anno, che fu l'ottavo del suo Regno, e propriamente nell'anno 534, che quel Codice s'emendasse e ritrattasse, con farsene un altro più compiuto e perfetto[791]. Diedesi per tanto il pensiero a cinque di coloro, ch'intervennero alla fabbrica de' Digesti, cioè a Triboniano e Doroteo, ed a tre altri Avvocati, Menna, Costantino e Giovanni: questi secondo l'ordine prescritto loro da Giustiniano, che si legge nel suo Codice[792], levarono dal primo quelle costituzioni, che stimaron oziose e superflue, o che fossero state dalle altre emanate da poi corrette ed abolite.
Erano corsi cinque anni tra il primo Codice e questo secondo, e nello spazio di questo tempo molte costituzioni eransi da Giustiniano stabilite. Nel Consolato di Decio, dopo la promulgazione del primo Codice, ne furon pubblicate da Giustiniano alcune, fra le quali fu assai famosa quella che leggiamo sotto il tit. de bon. quae lib.[793], dove fu generalmente stabilito, che ciò che il figliuolo altronde acquistava, non ex paterna substantia, fosse suo peculio avventizio, e l'usufrutto solamente fosse del padre, contra ciò, che nell'antica e mezza giurisprudenza era disposto. Da poi nel Consolato di Lampadio e d'Oreste furono promulgate quasi tutte le cinquanta decisioni, che per togliere le controversie ed ambiguità degli antichi Giureconsulti, piacque a Giustiniano stabilire[794]; molte delle quali abbiamo sotto il tit. de usufr. come la l. 12, 13, 14, 15 e 16 poichè la 17, ancorchè sia una delle 50 decisioni, fu fatta l'anno seguente dopo il Consolato di Lampadio. Non pure in questo Consolato si promulgaron quasi tutte queste decisioni, ma anche furon fatte altre costituzioni, come la l. 7 che leggiamo sotto il tit. de bon. quae lib. dove fu stabilito, che non s'acquistasse al padre l'usufrutto delle robe donate al figliuolo dal Principe, o dall'Imperadrice, e l'altra nobilissima, cioè l. un. C. de rei ux. act. Fu anche in quest'anno 530, che fu il quarto dell'Imperio di Giustiniano, promulgata quell'altra sua costituzione, che si legge sotto il tit. de vet. jur. enucl. ove, come si disse, Giustiniano comandò a Triboniano ed a sedici altri Giureconsulti la fabbrica de' Digesti.