Prese il governo del Regno per la giovanezza di Atalarico, Amalasunta sua madre. Principessa ornata di molte virtù, la quale uguagliò la sapienza de' più savj Re della terra; ella governò il Reame, e la giovanezza del suo figliuolo con tanta prudenza, che non cedeva guari a quella di Teodorico suo padre. Ella, appena morto costui, ricordevole de' suoi consigli, fece da Atalarico scrivere a Giustino I. Imperadore (il qual essendo succeduto ad Anastasio, allora imperava nell'Oriente) calde ed officiose lettere, per conservare tra essi quella concordia, che Teodorico aveva incaricata. Altre parimente ne fece scrivere al Senato ed al Popolo romano affettuosissime, e piene d'ogni stima le quali ancor oggi appresso Cassiodoro leggiamo[778].

Mantenne quell'istessa forma ed istituto nel governo che Teodorico tenne; nè durante il Regno di suo figliuolo permise, che alcuna cosa si mutasse: le medesime leggi si ritennero[779], gl'istessi Magistrati, l'istessa disposizione delle province, e la medesima amministrazione. Tutti i suoi studj erano di far allevare il giovine Principe alla romana, con farlo istruire nelle buone lettere e nelle virtù, tenendo per questo effetto molti maestri, che l'insegnassero. Ma i Goti, ed i Grandi della Corte dimenticatisi prestamente dei consigli di Teodorico mal sofferivano, che Amalasunta allevasse così questo Principe, e gridando, ch'essi volevano un Re, che fosse nudrito fra l'armi, come i suoi antecessori, fu ella in fine costretta d'abbandonarlo alla lor condotta, la quale fu tanto funesta a questo povero Principe, che caduto in molte dissolutezze, perdè affatto la salute, e venne in tale languidezza, che lo condusse ben tosto alla tomba: poichè appena giunto all'ottavo anno del suo regnare, finì nel 534 i suoi giorni. Origine, che fu de' mali e della ruina de' Goti in Italia, de' disordini, e delle tante rivoluzioni, che da poi seguirono, mentre già all'Imperio d'Oriente era stato innalzato da Giustino, Giustiniano suo nipote, quegli che per le tante sue famose gesta sarà il soggetto del seguente capitolo.

CAPITOLO III. Di Giustiniano Imperadore, e sue leggi.

Mentre in Italia per la prudenza di Amalasunta conservavasi quella stessa pace e tranquillità, nella quale Teodorico aveala lasciata, ed il Regno d'Atalarico, come uniforme a quello del Re suo avolo, riusciva a' popoli clementissimo, fu da Giustino, richiedendolo il Popolo costantinopolitano, fatto suo Collega ed Imperadore Giustiniano suo nipote nel dì primo d'Aprile dell'anno di nostra salute 527. E morto quattro mesi da poi Giustino, cominciò egli solo a reggere l'Imperio d'Oriente[780]. Questi fu quel Giustiniano, cui i suoi fatti egregi acquistaron il soprannome di Grande; sotto di cui l'Imperio ripigliò vigore e forza, non men in tempo di pace, che di guerra, a cagion dei famosi Giureconsulti, che fiorirono nella sua età, e del valore di Belisario e di Narsete suoi illustri Capitani. Le sue prime grand'imprese furon quello adoperate in tempo di pace. Egli ne' primi anni del suo Regno s'accinse a voler dare una più nobil forma alla giurisprudenza romana, ed invidiando non men a Teodosio il Giovane, che a Valentiniano III quella gloria che acquistaronsi, l'uno per la compilazione del famoso Codice Teodosiano, e l'altro per la providenza data sopra i libri de' Giureconsulti, volle non pur imitargli, ma emulargli in guisa, che al paragone la fama di coloro rimanesse oscura e spenta; e nell'Oriente non meno, che nell'Occidente non più si rammentassero i loro egregi fatti.

§. I. Del primo CODICE di Giustiniano.

Adunque non ancor giunto al secondo anno del suo Imperio, nel mese di Febbrajo dell'anno 528 promulgò un editto, al Senato di Costantinopoli dirizzato, per la compilazione d'un nuovo Codice. Trascelse alla fabbrica di questa opera da tre Ordini gli uomini più insigni del suo tempo, da' Magistrati, da' Cattedratici, e da quello degli Avvocati: dall'Ordine de' Magistrati furon eletti Giovanni, Leonzio, Foca, Basilide, Tomaso, Triboniano, e Costantino: dei Professori, fu trascelto Teofilo; e dall'Ordine degli Avvocati Dioscoro, e Presentino, a' quali tutti fu preposto il famoso Triboniano, come lor Capo.

La forma, che a costoro si prescrisse, fu di dover da' tre Codici, Gregoriano, Ermogeniano e Teodosiano, raccorre le costituzioni de' Principi, che quivi erano, ed oltre a questo, di aggiugnervi ancora l'altre, che da Teodosio il Giovane, e dagli altri Imperadori suoi successori infin a lui erano state di tempo in tempo promulgate, eziandio quelle che si trovasse egli medesimo aver emanate; le quali tutte in un volume dovessero raccogliere. Prescrisse lor ancora l'istituto ed il modo, cioè di troncar quello, che in esse trovavan d'inutile e superfluo, togliere le prefazioni, levare affatto quelle, ch'eran tra loro contrarie, raccorciarle, mutarle, correggerle, e render più chiaro il loro sentimento: collocarle secondo l'ordine de' tempi, e secondo la materia, che trattano. Non tralasciassero a ciascheduna costituzione di porv'i nomi degl'Imperadori, che le promulgarono, il luogo, il tempo, e le persone a chi furon indirizzate: il tutto ad emulazione di Teodosio, come è manifesto dall'editto di Giustiniano, che leggiamo sotto il tit. de novo Cod. faciendo.

Impiegarono per tanto quest'insigni Giureconsulti le lor fatiche poco più d'un anno per la compilazione di questo nuovo Codice, tanto che nel principio del terzo anno del suo Imperio, e propriamente in Aprile dell'anno seguente 529 fu compiuto e promulgato: e con altro editto, che si legge sotto il tit. de Justinianeo Cod. confirmando, ordinò, che questo Codice solamente nel Foro avesse autorità, che i Giudici di quello si servissero, e che gli Avvocati non altronde, che da questo allegassero nelle contese forensi le leggi; proibì affatto i tre primi Codici, i quali volle, che rimanessero senza alcuna autorità, nè in giudicio potessero più allegarsi; donde nacque, che in Oriente s'oscurò il Codice di Teodosio. Il che però non avvenne in Occidente, e in Italia precisamente, ove, durante la dominazione de' Goti, questo di Giustiniano non fu ricevuto, e furono perciò più fortunati i successi del Codice Teodosiano in Occidente, che nell'Oriente, per opera di Giustiniano.

Le Costituzioni, che in questo nuovo Codice, in dodici libri distinto, unironsi, come raccolte da' tre primi Codici, cominciavan da Adriano, infin a Giustiniano, e le leggi promulgate da 54 Imperadori, contenevano. E quindi è, che alcune costituzioni allegate da' Giureconsulti nelle Pandette, in questo nuovo Codice si leggano, che non possono leggersi nel Codice di Teodosio, come quello, che comincia da Costantino M. ma che ben erano ne' Codici di Gregorio e di Ermogene, da' quali anche fu questo ultimo compilato.

§. II. Delle PANDETTE, ed INSTITUZIONI.