§. V. Regolamenti ecclesiastici, e nuove Collezioni.

I regolamenti ecclesiastici si videro in questi tempi, non men intorno a' dogmi, che alla disciplina, assai più ampj e numerosi. Coll'occasione d'essersi convocati più Sinodi e Concilj, si stabiliron in conseguenza moltissimi canoni. Si cominciò a stabilirne anche di quelli, che s'appartenevano alla potestà de' Principi. I gradi di parentela, che prima si regolavano secondo le leggi civili, furon anche regolati da' canoni, e le proibizioni delle nozze furono stese a' cugini, ed ai figliuoli de' cugini. Teodosio M. avea prima proibite le nozze fra' cugini, il che confermaron Arcadio ed Onorio suoi figliuoli, come attesta S. Ambrosio[911]: Giustiniano poi le permise[912], onde Triboniano volendo inserir nel suo Codice la legge di Teodosio[913], la smozzicò sconciamente per non farla contraddire a ciò, che Giustiniano avea su ciò variato[914]. I canoni ora le proibiscono, non pur fra' cugini, come avea fatto Teodosio, ma anche fra' figliuoli di quelli; ed introdusser poi un nuovo modo di computare i gradi che Cujacio[915] stima non esser più antico di S. Gregorio M. e del Papa Zaccheria. Non s'erano ancora intesi regolamenti intorno alle facoltà delle Chiese, ma essendo in questi tempi cresciute e malmenate dagli Ecclesiastici, si cominciò a far de' canoni per impedirne il dissipamento e l'alienazioni. Era della potestà de' Principi il proibir l'opere servili nel dì di domenica, e gl'Imperadori ne stavano in possesso, come si vede dalle leggi di Lione e d'Antemio[916]: ed ora si vede sopra di ciò essersene anche fatti canoni. Il dichiarar le Chiese per asili[917] s'apparteneva agli stessi Imperadori, come se ne leggono molte costituzioni nel Codice di Teodosio: ma ora questo diritto vien anche dichiarato da' canoni. Ne furon eziandio stabiliti molti su l'usure e divorzj, e sopra altre materie, la cui providenza e regolamento s'apparteneva, ed era della potestà ed imperio de' Principi. Quindi si vide il lor numero crescere in immenso; onde sursero altri Codici e nuove Compilazioni.

Nel precedente libro s'è veduto, che sin a' tempi di Valentiniano III, così la Chiesa occidentale, come l'orientale non conobbero altri regolamenti, che quelli che furono raunati nel Codice de' Canoni della Chiesa Universale, compilato per Stefano, Vescovo d'Efeso. Ma da poi nel primo anno dell'Imperio di Giustiniano nel 527 uscì fuori la Collezione di Dionigi il Piccolo. Questi fu un Monaco scita abitante in Roma, e fu il primo che introdusse l'uso di numerar gli anni dalla nascita di Cristo S. N. come noi facciamo ancora[918]; poichè prima si computavano, o nella maniera dell'antica Roma per li Consoli, o per li primi stabilimenti de' Principi greci successori d'Alessandro: ovvero per li tempi de' Martiri, che sofferirono il martirio sotto Diocleziano: ed in Ispagna per l'Era d'Augusto Imperadore, che precede 38 anni alla nascita di Cristo. Egli fu amicissimo di Cassiodoro, dal quale fu ricercato, che istruisse nelle discipline, e particolarmente nella filosofia i suoi Monaci nel monastero Vivariese[919]: lesse quivi insieme con Cassiodoro la dialettica, e più anni dimorò suo compagno in quel magisterio. Gli encomj, che da Cassiodoro gli vengon dati, si leggono ancora nelle sue opere[920]. Egli arricchì la Chiesa latina di molte traduzioni fedeli dell'opere de' Greci; ed a richiesta di Stefano Vescovo di Salona[921] in Dalmazia tradusse in latino la raccolta de' canoni greci più fedelmente, che non era la traduzione antica latina, della quale si servivano gli occidentali: a questa aggiunse tutto ciò che v'era nel Codice greco, cioè i 50 canoni appostolici, i canoni del Concilio di Calcedonia, di Sardica, di Cartagine, e d'altri Concilj d'Affrica.

Aggiunse parimente l'epistole decretali di Siricio Papa, che morì l'anno 398 (argomento, che l'epistole, che si rapportano prima di Siricio sieno apocrife). Si chiamavano lettere decretali quelle, che i Pontefici scrivevano sopra le consultazioni de' Vescovi per decidere i punti di disciplina, e le quali si mettevano fra' canoni. Così i Greci mettevano fra i canoni le tre lettere di S. Basilio ad Anfilochio, ed alcune altre de' più famosi Vescovi delle sedi maggiori[922]. A queste poi, dopo la morte di Dionigi, furon aggiunti i decreti di Gregorio II, compresi in 17 capitoli, come fu osservato da Pietro de Marca Arcivescovo di Parigi[923]. Quel che reca maraviglia si è, che benchè il Codice greco, di cui si servì Dionigi, finisse nel Concilio costantinopolitano I, al quale eransi poi aggiunti discontinuatamente i canoni del Concilio calcedonense, come afferma il medesimo Dionigi nella prefazione a Stefano Vescovo di Salona, tuttavia avendovi dovuto aggiunger tanto del suo, come i canoni sardicensi ed affricani, non fa niuna menzione del Concilio efesino, o de' suoi canoni fatti nell'anno 431, quando questi canoni si trovano nel Codice greco dato in luce da Justello nell'anno 1610 onde si rifiuta l'opinione di coloro, che stimano, che Giustiniano nella Novella 131 fatta nell'anno 451 avesse confermato, e data forza di legge al Codice de' canoni compilato da Dionigi; poichè quivi Giustiniano conferma anche i canoni fatti nel Concilio efesino, ivi: Sancimus vicem legum obtinere sanctas Ecclesiasticas regulas, ec. in Ephesina prima, in qua Nestorius est damnatus ec. Doujat[924] però dice, che Dionigi non ne fece menzione, perchè quel Concilio non stabilì canoni attenenti alla disciplina, ma solamente canoni riguardanti l'esecuzione della condanna di Nestorio, e suoi aderenti.

Questa Collezione di Dionigi, in Occidente ed in queste nostre province ebbe tutta l'autorità, e tutto il vigore[925]; e da Niccolò I. R. P.[926] vien chiamata per eccellenza Codex Canonum, e dal diritto canonico Corpus Canonum[927]. E ne' tempi seguenti ebbe tanta forza, che nell'anno 787 data in dono da Adriano I. a Carlo M.[928], questo Principe comandò a' Vescovi di Francia, che invigilassero all'osservanza dei canoni in quella racchiusi; e comprese que' decreti nel suo Capitolare d'Aix la Chapelle, che fece comporre nell'anno 789 secondo che narra Justello[929].

Intorno al medesimo tempo nell'anno 547 Fulgenzio Ferrando Diacono di Cartagine fece un'altra raccolta di canoni[930], ma con diverso ordine, più tosto citandogli, che rapportandogli, e sotto ciascun capo raccolse i canoni di diversi Concilj, della quale fa menzione Graziano nel suo decreto[931].

Il Cardinal Baronio[932] stima, che circa questi medesimi tempi sieno state fatte le Collezioni di Martino di Braga, e di Cresconio. Altri credono[933] che quella di Martino fosse fatta intorno all'anno 572, e l'altra di Cresconio circa l'anno 670. Martino, di nazione Unghero, e Monaco Benedettino, fu Vescovo di Braga in Portogallo. Fece la sua raccolta per uso delle Chiese di Spagna, traducendo i Sinodi greci, ed aggiungendovi altri canoni di Concilj latini, e spezialmente dei toletani: questa Collezione però fuori delle Spagne non ha avuto uso nè autorità, se non quanto avesse servito per illustrazione[934].

Cresconio Vescovo d'Affrica compose la sua Collezione di canoni, della quale ci resta un compendio, il cui titolo, secondo un MS. che rapporta il Baronio, era questo: Concordia Canonum a Cresconio Africano Episcopo digesta sub capitibus trecentis. E perchè ivi fassi anche menzione d'un poema in versi esametri composto dal medesimo Cresconio per celebrar le guerre e le vittorie riportate da Giovanni Patricio contra i Saraceni d'Affrica, fa conto il Baronio, che egli vivesse intorno a' tempi di Giustiniano Imperadore.

Giovanni Scolastico, che, mandato Eutichio in esilio, fu innalzato al Patriarcato di Costantinopoli da Giustiniano Imperadore[935], e visse anche dopo lui, fu il primo, che in Oriente avesse fatta Raccolta, dove si unissero insieme i canoni colle leggi, spezialmente le Novelle di Giustiniano; la qual spezie di libro fu chiamata poi Nomocanone da' Scrittori seguenti: e benchè questa Collezione divisa in cinquanta titoli, da principio ebbe qualch'uso; nondimeno Teodoro Balsamone nel supplimento osserva, che a tempo suo, cioè nella fine dal secolo duodecimo, non aveva alcuna stima, come quella ch'era stata adombrata dal Nomocanone di Fozio, più utile e più abbondante[936].

Queste furono le Collezioni de' canoni, che dopo il Codice de' canoni della Chiesa universale sursero ne' seguenti tempi infin all'Imperio di Giustino, successor di Giustiniano[937]: le quali non avevan forza di legge, se non quando dagl'Imperadori e Principi era lor data. La Chiesa non avea peranche in questi tempi acquistata giurisdizione perfetta, sì che potesse far valere i suoi regolamenti, come leggi, ed obbligare i Fedeli con temporal costringimento all'osservanza de' medesimi, o punire i trasgressori con pene temporali: obbligavan solamente per la forza della religione le loro anime; e le pene e gastighi erano spirituali, di censure, penitenze, e deposizioni. I Principi per mezzo delle loro costituzioni lor davan forza di legge, obbligando i sudditi ad osservargli con temporale costringimento, come il manifestano in Oriente le Novelle di Giustiniano, la Collezione di Giovanni Scolastico, i Nomocanoni di Fozio e di Balsamone; ed in Occidente, nella Francia i capitolari di Carlo M. in Ispagna le leggi di que' Re, per le quali a' canoni stabiliti ne' Concilj tenuti in Toledo, o altrove, davan tutta la forza ed autorità; ed in Italia i tanti editti di Teodorico e d'Atalarico, che appresso Cassiodoro si leggono.