§. VI. Della conoscenza nelle cause.
Lo Stato ecclesiastico, durante la dominazione dei Goti in queste nostre province, non acquistò maggior conoscenza, o nozione nelle cause, di quella ch'ebbe ne' precedenti secoli sotto i successori di Costantino infino all'Imperio di Valentiniano III. Era ancor ristretto nella conoscenza degli affari della fede e della religione, di cui giudicava per forma di politia; nella correzione de' costumi, di cui conosceva per via di censure; e sopra le differenze insorte fra' Cristiani, le quali decideva per forma d'arbitrio e d'amichevole composizione. Non ancora avea acquistata giurisdizione perfetta, nè avea foro o territorio, nè i suoi Giudici eran divenuti Magistrati. Teodorico e gli altri Re suoi successori lo contennero ne' suoi limiti, nè la di lui conoscenza trapassò i confini del suo potere spirituale, toltone la conoscenza in quelle tre sole occorrenze già ricordate; in tutto il resto gli Ecclesiastici osservavano le leggi civili, e come membri della società civile ubbidivano, come tutti gli altri, a' Magistrati secolari, così ne' giudicj criminali, come civili, dai quali eran giudicati e puniti. L'accuse si riportavan al Principe, perchè o egli le giudicasse, o delegasse ad altri la loro cognizione, e sovente per li loro delitti eran mandati in esilio, e deposti dalle loro cariche. Si è veduto, come il Popolo romano, l'accuse che inventò contra Simmaco, le portò fin a Ravenna al Re Teodorico, perchè prendesse a giudicarlo, dimandandogli un Visitatore, siccome gli fu dato, perchè lo sentenziasse; non altrimente di ciò, che fecero i Vescovi d'Italia contra Damaso, i quali ricorsero agl'Imperadori Graziano e Valentiniano, pregandogli che prendessero a giudicare quel Papa da loro accusato. Non recava maraviglia in questi tempi, mandarsi dal Re i Vescovi, come loro sudditi, ed il Papa stesso in varie parti, ove portava il bisogno, e chiamargli a lor posta, nel che sempre erano pronti ed ubbidientissimi. Papa Giovanni I. fu mandato dal Re Teodorico fino in Costantinopoli per ottener dall'Imperador Giustino I. la revocazione d'un suo editto, col quale esprimeva, che le Chiese degli Arriani si fossero date a' Cattolici: e non avendo avuta questa imbasciata quel successo da Teodorico sperato, imputandosi alla sospetta fede di Giovanni, e poca buona condotta da lui usata, quando egli era di ritorno per Italia, lo fece arrestare in Ravenna, dove morì il dì 27 di marzo dell'anno 526. E Teodato mandò Papa Agapito a Costantinopoli per trattar con Giustiniano la pace cotanto da lui bramata.
Il Re Atalarico stabilì con suo editto istromentato da Cassiodoro[938], che quelli, i quali per simonia ed ambizione erano stati eletti, fosser accusati avanti i suoi Giudici e puniti severamente, stabilendo premj agli accusatori, con dar loro la terza parte di ciò, che venissero condennati, ed il rimanente da doversi impiegare alle fabbriche delle Chiese, e per sovvenimento de' loro Ministri.
Intorno alle loro cause civili fu serbata a' Magistrati secolari la medesima giurisdizione che prima avevano; dovevan innanzi a loro istituire i giudicj, proponere le loro azioni, e citati dar malleveria judicio sisti. Solamente il Re Atalarico favorì in ciò la Chiesa romana, approvando una consuetudine, che s'era introdotta nel Clero di quella, di doversi prima i suoi Preti convenire, o accusare avanti il loro Vescovo. I Magistrati secolari, che in Roma da quel Principe erano stati destinati ad amministrar giustizia, secondo ciò che praticavasi in tutte l'altre province, ad istanza del suo creditore, costrinsero un Diacono di quella Chiesa a soddisfar il debito; e lo strinsero con tanta acerbità, che lo diedero in mano del medesimo creditore a custodirlo. Un altro Prete della medesima Chiesa per leggiere cagioni accusato, lo trattarono assai aspramente e con molti strazi. Il Clero di Roma con flebili lamenti e preghiere, ricorse al Re Atalarico, esponendogli, che nella lor Chiesa, per lunga consuetudine, affinchè i loro Preti intrigati nelle liti del Foro, e tra' negozj del secolo, non si distogliessero dal culto divino, erasi introdotto, che avanti il loro Vescovo dovessero convenirsi: e che ciò non ostante, da' suoi Magistrati erano stati un lor Prete e un Diacono acerbamente, e con molte contumelie trattati; pregavano per tanto la clemenza di quel Principe a darvi opportuno provedimento. Il Re alle loro preci rispose, che per la riverenza ed onore, che si doveva a quella sede appostolica[939], d'allora innanzi stabiliva, che se alcuno avea da convenire qualche Prete del Clero romano in qualsivoglia causa, dovesse prima ricorrere al giudicio del Vescovo di quella sede, il quale dovesse, o egli conoscere more suae sanctitatis de' meriti della causa, ovvero delegarla, acquitatis studio terminandam; ma se l'attore o l'accusatore usando di questa riverenza, si vedesse deluso e differito nelle sue dimande, o quelle disprezzate; tunc ad saecularia fora jurgaturus occurrat. All'incontro, se pretermesso questo suo comandamento, ricorrerà alla prima a' Tribunali secolari, gl'impone pena di dieci libbre d'oro, da doversi da' suoi Tesorieri immantenente riscuotere, e per le mani del Vescovo dispensarsi a' poveri, e di vantaggio cadesse dalla causa, e con tal doppia pena fosse punito. Ma non tralasciò Atalarico nell'istesso tempo d'ammonirgli, che vivessero, come si conveniva al loro stato, dicendogli: Magnum scelus est crimen admittere, quos nec conversationem decet habere saecularem; professio vestra vita coelestis est. Nolite ad mortalium vota humilia, et errores descendere. Mundani coerceantur humano jure, vos sanctis moribus obedite.
Ecco come in questi tempi in tutte l'altre Chiese, de' Magistrati secolari era la conoscenza e giurisdizione delle cause, così civili come criminali degli Ecclesiastici, erano sottoposti a' loro giudicj ed ammende: nè perchè al solo Clero di Roma, per riverenza di quella sede, volle Atalarico usar questa indulgenza, fu perciò al suo Vescovo, o pure a quelli, a' quali egli delegava le cause, data per giudicarle giurisdizione alcuna; ma solo, che dovessero terminarle more suae sanctitatis, et aequitatis studio, in forma d'arbitrio e di caritatevole composizione, non già in forma di giudicio e di giustizia contenziosa.
Giustiniano adunque fu il primo, che cominciò ad accrescere la conoscenza de' Vescovi nelle cause degli Ecclesiastici, e diede a quelli privilegio di non piatire avanti Giudici laici. Questo Principe, siccom'egli era pietoso e religioso, così accrebbe la conoscenza dei Vescovi, ordinando per le sue Novelle[940], che nelle azioni civili i Monaci ed i Cherici sarebbero convenuti in prima innanzi al Vescovo, il quale deciderebbe le loro differenze prontamente, senza processi e senza alcun rumore o strepito di giudicio; a condizione però, che se una delle parti dichiarasse fra dieci giorni di non volere acquetarsi al suo giudicio, il Magistrato ordinario prendesse cognizione della causa, non per forma d'appellazione, come alcuni credettero, e come in ciò superiore al Vescovo, ma tutto di nuovo: e se giudicava come aveva arbitrato il Vescovo, non v'era appellazione da lui: ma se altrimente, si dava in questo caso luogo all'appellazione. E quanto alle cause criminali, era permesso d'indirizzarsi contro il Cherico, o innanzi al Vescovo, ovvero al Giudice ordinario, salvo ne' delitti ecclesiastici, come d'eresia, simonia, inobbedienza al Vescovo, ed ogn'altro concernente la loro qualità, la cui conoscenza era attribuita al solo Vescovo: come altresì delle differenze concernenti alla religione e alla politia ecclesiastica, anche contro a' laici. Stabilì ancora, che se nelle cause criminali il Cherico fosse condennato dal Giudice laico, la sua sentenza non potesse eseguirsi, nè il Prete degradarsi, senza l'approvazione del Vescovo; che se egli non lo volesse fare, era necessario di ricorrere all'Imperadore. Ed in quanto a' Vescovi, diede loro particolarmente questo privilegio di non piatire per niente innanzi a' Magistrati laici, il qual privilegio diede ancora alle religiose per la Novella 79 che gl'Interpreti hanno malamente steso a' religiosi. E questo regolamento di Giustiniano, contenuto nella Novella 123, è quasi interamente reiterato dalle costituzioni dell'Imperador Costantino III figliuolo d'Eraclio, e di Alessio Comneno, rapportate per Balsamone nel titolo sesto del suo Nomocanone. Ecco come per privilegio del Principe si cominciò ad ingrandire la conoscenza de' Vescovi: non è però, ch'allora acquistassero giustizia perfetta, che il diritto chiama giurisdizione, sopra i Preti, non avendo di que' tempi territorio, cioè Jus terrendi, nè preciso costringimento. Per la qual cosa non potevano di lor autorità imprigionare le persone ecclesiastiche, nè avevan carceri: nè potevano imporre pene afflittive di corpo, d'esilio e molto meno di mutilazion di membra o di morte, anche nei più gravi delitti; nè condennare all'ammende pecuniarie.
Le pene, che usavano erano deposizioni, o sospensioni degli Ordini, digiuni e penitenze: e questa forma di disciplina continuossi per tutto l'ottavo secolo: ciò che ottimamente notò Gregorio III, in quella bella epistola, che dirizzò a Lione Isaurico[941], dove fa vedere quanto sia grande la differenza, fra le pene dell'Imperio e della Chiesa: gl'Imperadori condannano a morte, imprigionano, mandano i rei in esilio e rilegano: non così i Pontefici: Sed ubi, come sono le sue parole, peccarit quis, et confessus fuerit, suspendii, vel amputationis capitis loco, Evangelium, et Crucem ejus cervicibus circumponunt, eumque tamquam in carcerem, in secretaria, sacrorumque vasorum aeraria conjiciunt, in Ecclesiae Diaconia, et in Catecumena ablegant, ac visceribus corum jejunium, oculisque vigilias, et laudationem ori ejus indicunt. Cumque probe castigarint, probeque fame afflixerint, tum pretiosum illi Domini Corpus impartiunt, et Sancto illum Sanguine potant: et cum illum vas electionis restituerint, ac immunem peccati, sic ad Deum, purum insontemque transmittunt. Vides, Imperator, Ecclesiarum, Impertorumque discrimen, etc.
Avevan però gli Ecclesiastici in questi tempi cominciato ad usurparsi la potestà di bruciare i libri degli Eretici, perchè nell'anno 443 il Pontefice Lione il Santo bruciò in Roma molti libri de' Manichei, quando prima la censura solamente apparteneva alla Chiesa, ma la proibizione, o bruciamento al Principe[942], di che altrove ci tornerà occasione di più lungamente ragionare.
§. VII. Beni temporali.
Non al pari della conoscenza nelle cause, fu l'ingrandimento de' beni temporali nelle nostre Chiese: fu questo di gran lunga a quello superiore. I Principi intorno agli acquisti, che tuttavia facevano, non molto vi badavano, e non solo poca cura si presero d'impedire gli eccessivi, come fecero Teodosio M. e gli altri Imperadori suoi successori, ma anch'essi vi contribuirono con donazioni e privilegi[943]. Quando prima gli acquisti facevansi dalle sole Chiese, ora cominciando in queste nostre province a fondarvisi dei monasteri, ancor essi ne tiravano la lor parte, e molti buoni presagi ne diedero, fin da' loro natali, i monasteri di S. Benedetto.