S'aprirono ancora nuovi altri fonti, donde ne scaturiva maggior ricchezza: sursero in questi tempi i santuari, e allargossi grandemente la venerazione delle reliquie de' Santi. I tanti miracoli, che si predicavano, l'apparizioni angeliche, le particolari devozioni a' Santi, e l'esortazioni de' Monaci, tiravano le genti per la loro devozione ad offerire a' loro monasteri ampie ricchezze. Fu riputato ancora in questi tempi il donare, o lasciare per testamento alle Chiese, essere un fortissimo remedio per ottener la remissione de peccati. Salviano[944] che fiorì nell'Imperio d'Anastasio, esortava a molti pietosi, che soccorressero le loro anime ultima rerum suarum oblatione. Quindi sovente leggiamo nelle donazioni fatte alle Chiese quella clausola; pro redemptione animarum, etc.

Si stabilì ancora un nuovo fondo assai più stabile di quel di prima, donde se ne ritraevano buoni emolumenti: le decime che ne' tre primi secoli erano libere e volontarie; e nel quarto e quinto secolo, per la tepidezza de' Fedeli in darle, erano avvalorate dai sermoni de' PP. e dalle loro esortazioni, perchè non le tralasciassero; in questo sesto secolo divennero debite e necessarie[945]. Vedendo, che niente allora giovavano le prediche e l'esortazioni, fu bisogno ricorrere ad aiuti più forti e vigorosi; onde si pensò a stabilirle per via di precetti e di canoni. Così molti Concilj d'Occidente, e più decretali de' romani Pontefici fecero passare in legge l'uso di pagarle. Per queste ed altre vie, le ricchezze delle Chiese cominciaron ad essere assai più ampie e considerabili, ed a posseder esse particolari patrimonj. La Chiesa di Roma sopra tutte l'altre si rende ricchissima, tanto che narra Paolo Varnefrido[946], ch'avendo Trasimondo Re de' Vandali in Affrica mandato in esilio 220 Vescovi, Simmaco, che allor sedeva nella Cattedra di Roma, fece a tutti somministrare ciò, che lor bisognava per sostentarsi. Nè si pensò solo a' modi di acquistar le ricchezze, ma anche a' modi di conservarle; poichè colle ricchezze essendo congiunto il rilasciamento della disciplina e de' costumi, quelle appropriandosi gli Ecclesiastici, come facoltà proprie, dove prima non eran considerate, se non come patrimonio de' poveri, venivan in conseguenza mal impiegate e peggio distribuite; onde più Concilj (quando che prima non erasi per anche fatto alcun regolamento sopra questa materia) si mossero a stabilire un gran numero di canoni, proibendo l'alienazioni, regolando il modo di distribuirle, e badando sopra tutto alla loro conservazione e sicurezza. Egli è però ancora vero, che non perciò i Principi lasciarono di stabilir leggi intorn'a' beni ecclesiastici, regolando gli acquisti, e tal ora anche le maniere di distribuirgli e vietar gli abusi: e Giustiniano ci accerta d'aver egli di suo diritto stabilite molte leggi intorno a' medesimi[947].

La divisione de' frutti di questi beni in quattro parti, una all'Amministratore o Beneficiato, l'altra alla Chiesa, la terza a' Poveri, e la quarta a' Cherici, che s'attribuisce a Papa Simplicio, il qual fu eletto nell'anno 468, non fu in questi tempi sempre costante, nè la medesima per tutte le province d'Occidente. In Francia nel Concilio I d'Orleans[948], ragunato l'anno 511, s'assegna la metà al Vescovo, e l'altra metà al Clero. In Ispagna, dal Concilio I di Braga[949] tenuta nell'anno 563, la divisione dell'oblazioni si riserva ai Cherici tutti in comune. Ma da poi nel Concilio IV di Toledo, convocato sotto il Re Sisenando nell'anno 633, fu stabilito, che i Vescovi avessero la terza parte delle rendite[950]. Così, come assai approposito notò Graziano[951], secondo la diversità de' luoghi, e consuetudine delle regioni, al Vescovo era riservata, in alcune la terza, in altre la quarta parte: nè tali divisioni furono sempre, e da per tutto invariabili e perpetue.

Grande che fosse stato in questo sesto secolo l'accrescimento de' beni temporali delle nostre Chiese e de' monasteri, a riguardo però degli altri immensi ed eccessivi acquisti, che poi si videro nel Regno dei Longobardi e de' Normanni, era comportabile, nè molta alterazione recossi perciò allo Stato civile: maggiore lo ravviseremo sotto i Longobardi, il Regno de' quali saremo ora per narrare.

[ TAVOLA DE' CAPITOLI] CONTENUTI
NEL TOMO PRIMO

[Introduzione] pag. 1
[LIBRO PRIMO.] 23
[Cap. I.] Delle condizioni delle città d'Italia 29
[Cap. II.] Delle condizioni delle province dell'Imperio 36
[Cap. III.] Della disposizione dell'Imperio sotto Augusto 41
[Cap. IV.] Della disposizione e politia di queste regioni, che oggi compongono il Regno di Napoli, e della condizione delle loro città 44
[§. I.] Di Napoli oggi capo e metropoli del Regno 48
[§. II.] Napoli non fu Repubblica affatto libera ed independente da Romani 57
[§. III.] Delle altre città illustri poste in queste regioni 66
[§. IV.] Scrittori illustri 68
[Cap. V.] Della disposizione d'Italia, e di queste nostre province sotto Adriano, infin a' tempi di Costantino il Grande 70
[Cap. VI.] Delle leggi 72
[Cap. VII.] De' Giureconsulti, e loro libri 75
[Cap. VIII.] Delle costituzioni de' Principi 88
[Cap. IX.] De' Codici Papiriano, Gregoriano ed Ermogeniano 95
[Cap. X.] Delle Accademie 99
[§. I.] Dell'Accademia di Roma in Occidente 99
[§. II.] Dell'Accademia di Berito in Oriente 105
[Cap. XI.] Della politia ecclesiastica de' tre primi secoli 113
[§. I.] Politia ecclesiastica de' tre primi secoli in Oriente 123
[§. II.] Politia ecclesiastica in Occidente, ed in queste nostre regioni 131
[§. III.] Napoli, siccome tutte l'altre città di questo Regno, erano universalmente gentili 139
[§. IV.] Gerarchia ecclesiastica, e Sinodi 144
[§. V.] De' Regolamenti ecclesiastici 146
[§. VI.] Della conoscenza nelle cause 148
[§. VII.] Elezione de' Ministri 150
[§. VIII.] Beni temporali 152
[LIBRO SECONDO.] 155
[Cap. I.] Disposizione dell'Imperio sotto Costantino Magno 159
[Cap. II.] Degli Ufficiali dell'Imperio 166
[Cap. III.] Degli Ufficiali, a' quali era commesso il governo delle nostre province 170
[§. I.] Della Campagna, e suoi Consolari 171
[§. II.] Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori 186
[§. III.] Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori 190
[§. IV.] Del Sannio, e suoi Presidi 197
[Cap. IV.] Prima invasione de' Vestrogoti a' tempi d'Onorio 198
[§. I.] Non furono queste Province ad altri cedute o donate 205
[Cap. V.] Delle nuove leggi, e nuova giurisprudenza sotto Costantino, e suoi successori 219
[Cap. VI.] De' Giureconsulti, e loro libri; e dell'Accademia di Roma 227
[§. I.] Dell'Accademia di Costantinopoli 237
[Cap. VII.] Delle costituzioni de' Principi, onde formossi il Codice Teodosiano 239
[§. I.] Dell'uso e autorità di questo Codice nell'Occidente, ed in queste nostre province 244
[Cap. VIII.] Dell'esterior politia ecclesiastica, dai tempi dell'Imperador Costantino M, infino a Valentiniano III 250
[§. I.] Dei Monaci 273
[§. II.] Prime collezioni di canoni 281
[§. III.] Della conoscenza nelle cause 288
[§. IV.] Beni temporali 299
[LIBRO TERZO.] 309
[Cap. I.] De' Goti occidentali, e delle loro leggi 312
[§. I.] Del Codice d'Alarico 318
[§. II.] Traslazione della sede regia de' Vestrogoti da Tolosa di Francia, in Toledo nelle Spagne 321
[§. III.] Del nuovo Codice delle leggi de' Vestrogoti 324
[Cap. II.] De' Goti orientali, e loro Editti 331
[§. I.] Di Teodorico ostrogoto, Re d'Italia 337
[§. II.] Leggi romane ritenute da Teodorico in Italia, e suoi editti conformi alle medesime 349
[§. III.] La medesima politia, e Magistrati ritenuti da Teodorico in Italia 352
[§. IV.] La medesima disposizione delle province ritenuta in Italia dal Re Teodorico 357
[Della Campagna, e suoi Consolari] 358
[Della Puglia e Calabria, e suoi Correttori] 364
[Della Lucania e Bruzj, e suoi Correttori] 365
[Del Sannio e suoi Presidi] 368
[§. V.] I medesimi Codici ritenuti, e le medesime condizioni delle persone e de' retaggi 369
[§. VI.] Insigni virtù di Teodorico, e sua morte 372
[§. VII.] Di Atalarico Re d'Italia 380
[Cap. III.] Di Giustiniano Imperadore, e sue leggi 382
[§. I.] Del primo Codice di Giustiniano 383
[§. II.] Delle Pandette ed Instituzioni 385
[§. III.] Del secondo Codice di Giustiniano di repetita prelezione 391
[§. IV.] Delle Novelle di Giustiniano 398
[§. V.] Dell'uso ed autorità di questi libri in Italia, ed in queste nostre province 403
[Cap. IV.] Espedizione di Giustiniano contra Teodato Re d'Italia, successor d'Atalarico 406
[§. I.] Di Vitige, Ildibaldo ed Erarico, Re d'Italia 416
[§. II.] Di Totila Re d'Italia 417
[§. III.] Di Teja ultimo Re de' Goti in Italia 423
[Cap. V.] Di Giustino II. Imperadore; e della nuova politia introdotta in Italia, ed in queste nostre province da Longino suo I. Esarca 432
[Cap. VI.] Dell'esterior politia ecclesiastica 435
[§. I.] Del Patriarca d'Occidente 438
[§. II.] Del Patriarca d'Oriente 442
[§. III.] Politia ecclesiastica di queste nostre province sotto i Goti e sotto i Greci, sin a' tempi di Giustiniano II 449
[§. IV.] De' Monaci 458
[§. V.] Regolamenti ecclesiastici, e nuove Collezioni 465
[§. VI.] Della conoscenza nelle cause 472
[§. VII.] Beni temporali 478

NOTE:

[1]. Arthur. Duck, De Usu, et Auth. Jur. Civ. Rom. in Dominiis Principum Christianorum.

[2]. Ciron. Observat. Jur. Can. lib. 5.