Nisi ut asta ingenium lingua laudem.

Parimente quell'altra voce Strige, che in queste leggi s'incontra, e che presso a Festo è l'istesso, che malefica, si ritrova ancora in Plauto in Pseudolo

Strigibus vivis convivis intestinaque exedunt.

che i Longobardi con voce propria della Nazione chiamarono anche Masca, ed oggi noi chiamiamo Maga o Strega.

L'uso del talenone dichiarato da Festo, Vegezio, ed Isidoro, viene anche nettamente spiegato da queste leggi[314]. Il talenone, come anche spiega la legge, non era altro, che una trave librata sopra una forca di legno, per la quale si tirava con secchi l'acqua dai pozzi.

Il chiamare le donne non casate vergini in capillo non altronde deriva, che dall'istituto de' Romani, i quali distinguevan le vergini da quelle, che avean contratte nozze, perchè queste velavano il lor capo, ed all'incontro le vergini andavan scoverte, e mostravano i loro capelli.

Galeno credette che i cavalli, e, toltone i cani, ogni sorta di quadrupedi non potessero esser mai rabbiosi. All'incontro Absirto, e Hierocle Mulomedici[315], e Porfirio ancora contra il sentimento di Galeno scrissero, che potevan ancora quelli esser rabbiosi. I Longobardi in queste loro leggi[316] ricevettero l'opinione di costoro, e rifiutarono come falsa quella di Galeno. Molt'altri consimili vestigi di loro erudizione si scorgono in quelle, e molte altre voci di questo genere, che ad altri sembrano barbare, quando traggon la loro origine dalla greca o latina lingua, e sono sparse in questi libri, che non accade qui tesser di loro più lungo catalogo: ciascuno per se potrà avvertirle, e potrà anche osservarle nel Sillabo, che ne fece Grozio del quale poc'anzi si fece da noi memoria.

I. Leggi longobarde lungamente ritenute nel Ducato beneventano, e poi disseminate in tutte le nostre province, ond'ora si compone il Regno.

L'eminenza di queste leggi sopra tutte le altre delle Nazioni straniere, e la loro giustizia e sapienza potrà comprendersi ancora dal vedere, che discacciati che furono i Longobardi dal Regno d'Italia, e succeduti in quello i Franzesi, Carlo Re di Francia e d'Italia lasciolle intatte; anzi non pur le confermò, ma volle al corpo delle medesime aggiungerne altre proprie, che come leggi pure longobarde volle, che fossero in Lombardia, e nel resto d'Italia che a lui ubbidiva, osservate.

Egli ne aggiunse molte altre agli editti de' Re longobardi suoi predecessori, che stabilì non come Imperadore o Re di Francia, ma come Re d'Italia, ovvero de' Longobardi. E siccome la legge longobarda non ebbe vigore presso a' Franzesi, così ancora la legge salica o francica non fu da Carlo, nè da' suoi successori introdotta in Italia; onde si vede l'error del Sigonio[317], il quale tre leggi vuole, che nell'Imperio de' Franzesi fiorissero in Italia, la romana, la longobarda e la salica. Se non se forse volesse intendere, che appo i soli Franzesi, che vennero con Carlo in Italia, quella avesse forza e vigore. Pipino suo figliuolo e successore nel Regno d'Italia, e gli altri Re ed Imperadori che gli succederono, come Lodovico, Lotario, Ottone, Corrado, Errico e Guido, non pur le mantennero intatte ed in vigore, ma altre leggi proprie v'aggiunsero; e quindi nacque che l'antico Compilatore di queste leggi raccolse in tre libri non pur le leggi di que' cinque Re longobardi, ma anche quelle di Carlo M. e degli altri suoi successori insino a Corrado, che come Signori d'Italia le stabilirono, le quali tutte leggi longobarde furon dette.