Si conosce da ciò chiaro, che intitolandosi Ruggiero non meno Re di Sicilia che d'Italia, ovvero di Puglia, che due Regni furono stabiliti independenti l'uno dall'altro, non un solo in guisa, che queste nostre province avessero avuto a reputarsi come membri e parte del Regno di Sicilia.
Si dimostra ciò ancora dalle leggi proprie, che ritenne, le quali non furono comuni con quelle della Sicilia, che si governava con leggi particolari; poichè queste nostre province anche da poi che furono ridotte in forma di Regno sotto Ruggiero, non riconobbero altre leggi, che le longobarde, e secondo le medesime si amministravano, le quali non ebbero autorità, nè alcun uso nella Sicilia, che non fu da' Longobardi mai acquistata, per non aver avute questa Nazione forze marittime, siccome l'ebbero i Normanni; onde il lor vigore non s'estese mai oltre il Faro. Così ciascun Regno avea leggi proprie, e secondo le medesime ciascun si regolava independentemente dall'altro; e ciascuna di queste province avea il suo Giustiziero co' suoi Tribunali, nè le cause quivi decise si portavano per appellazione in Palermo, quasi che ivi vi fosse un Tribunale superiore a tutti gli altri, ma restavano tutte in esse, come diremo più partitamente quinci a poco, quando degli ufficj della Corona farem parola.
E se tra le nostre antiche memorie non abbiamo, che Ruggiero o altro suo successor normanno avesse mandato nel Regno di Puglia alcun Vicerè, che avesse avuto il governo generale di tutto il Reame, come si praticò da poi negli ultimi tempi da' Principi d'altre Nazioni; ciò non fu per altro, se non perchè Ruggiero, e' due Guglielmi suoi successori solevano molto spesso in Salerno venire a risedere, ed anche perchè il lor costume era di creare i figliuoli della lor Casa regale, o Duchi di Puglia, o Principi di Capua o di Taranto, ed a' medesimi perciò commettere il governo de' Ducati o Principati a lor conceduti, siccome fece appunto Ruggiero, il quale ritiratosi a Palermo, lasciò il governo di queste province a' due suoi figliuoli, a Ruggiero Duca di Puglia, e ad Anfuso Principe di Capua.
Ma siccome è vero, che il Regno di Puglia fu independente da quello di Sicilia, e che avea leggi e Magistrati particolari, così ancora non può negarsi, che le leggi che Ruggiero stabilì in questo tempo, ed i supremi Ufficiali della Corona, che a somiglianza del Regno di Francia v'introdusse, furono comuni ad ambedue; essendo noto, che gli Ufficiali della Corona erano destinati così per l'uno, che per l'altro Reame; e così fu osservato finchè l'isola di Sicilia si sottrasse da' Re angioini, e si diede sotto il governo de' Re aragonesi, come vedremo nel corso di questa Istoria.
CAPITOLO V. Delle leggi di Ruggiero I, Re di Sicilia.
Ruggiero adunque essendo in cotal guisa con presta e maravigliosa fortuna divenuto tanto e sì potente Re, avendo debellati i suoi nemici, e ridotte sotto la sua ubbidienza le province ribellanti, pensò per via di molte utili e provvide leggi ridurle in quiete, dalla quale per le tante e continue guerre erano state assai tempo lontane.
Si governavano queste province, come tante volte si è detto, colle antiche leggi romane già quasi spente, e ritenute per tradizione più tosto, e come antiche usanze, che per leggi scritte. Le dominanti erano le leggi longobarde, le quali appresso i Normanni restarono intatte, e con molta religione osservate: e con tutto che si fossero in Amalfi ritrovate le Pandette, ed in alcune Accademie d'Italia, e precisamente in Bologna, si cominciassero per opra d'Irnerio a leggersi, ed il Codice colle Novelle di Giustiniano non fossero cotanto ignote; nulladimanco Ruggiero non permise, che ne' suoi dominj questi libri avessero autorità alcuna, ma alle leggi longobarde era dato tutto il vigore, e quelle solo s'allegavano nel Foro, e per esse si decidevano le controversie: di che n'abbiamo un illustre monumento, che mette in chiaro questa verità, perch'essendo insorta in quest'istessi tempi di Ruggiero nell'anno 1140 lite tra il monastero di S. Michele Arcangelo ad Formam presso Capua, e Pietro Girardi di Madaloni, pretendendo i Monaci di quel monastero aversi il suddetto Pietro occupato un territorio ne' lor confini, che dicevano appartenersi al monastero, fu prima la causa conosciuta da Riccardo, e da Leone Giudici di Madaloni, e da poi fu decisa in Capua, da essi e da' Giudici capuani, secondo ciò che Ebolo regio Camerario di Capua avea ordinato; e la sentenza fu profferita a favor del monastero dopo essersi fatto l'accesso sul luogo controvertito, dopo prodotti gli istromenti, e dopo esaminati alcuni testimonj; e fu trattata secondo ciò che le leggi longobarde stabilivano, e decisa a tenor delle medesime leggi, come può osservarsi dall'istromento della sentenza, che a futura memoria de' posteri, com'era allora il costume, si fece stipulare, il quale vien rapportato per intero da Camillo Pellegrino nella sua Istoria de' Principi longobardi[553].
Ma vedendo ora questo savio Principe, che il suo Regno per le tante turbulenze e mutazioni accadute, avea bisogno di nuove leggi per riparar i molti disordini che vi aveano lasciati le tante e continue guerre, si diede il pensiero di stabilirle; e se ben prima di lui Roberto Guiscardo, ed il Conte Ruggiero suo avo v'avessero introdotte alcune lodevoli Consuetudini, delle quali non è a noi rimasa altra memoria, se non quella che leggiamo presso Ugone Falcando[554]; nulladimanco egli fu il primo, che imitando Rotari Re de' Longobardi molte ne stabilì, le quali per mezzo d'uno suo editto promulgò nel Regno di Sicilia e di Puglia, volendo che quelle leggi s'osservassero in tutti due questi Reami, e fossero comuni ad ambedue. Queste sono le prime leggi del Regno, che volgarmente chiamiamo Costituzioni, le quali da Federico II Imperadore nipote di Ruggiero, insieme con le sue, e degli altri Re suoi predecessori furono da Pietro delle Vigne unite in un volume, come più partitamente diremo quando di questa compilazione dovremo ragionare. Tenne Ruggiero nello stabilirle il medesimo modo, che tennero i Re longobardi; cioè di stabilirle nelle pubbliche Assemblee convocate a questo fine degli Ordini de' Baroni ed Ufficiali, de' Vescovi e d'altri Prelati. Agostino Inveges[555] porta opinione, che Ruggiero, quando nell'anno 1140 prima di passar la seconda volta in Napoli, fermato in Ariano, tenne ivi la primiera Assemblea di Baroni e Vescovi, ed altri Prelati ecclesiastici, avesse decretate quelle Costituzioni, che abbiamo tra quelle di Federico II, le quali furono comuni per tutti i suoi Stati, contro l'opinione di Ramondetta[556], il quale con manifesto errore credette, che quelle non fossero statuite per l'isola di Sicilia. E narra Falcone[557] beneventano, che in quest'Assemblea promulgasse anco un editto, col quale fu proibito di potersi più spendere certa moneta romana, chiamata Romasina; facendo coniare in suo luogo altre nuove monete, ad una delle quali, come si disse, diede nome di Ducato di valore d'otto Romasine, la quale avea più mistura di rame che d'argento; siccome fece coniare i Follari; onde non pure i Tarini di Amalfi, ma queste nuove monete ebbero corso nel Regno.
Delle leggi di questo Principe noi solamente 39 ne abbiamo, sparse da Pietro delle Vigne nel volume delle Costituzioni, che compilò per comandamento di Federico II, e la prima è quella, che s'incontra nel libro primo sotto il titolo quarto de Sacrilegio Regnum. Fu per la medesima riputato come delitto di sacrilegio il porre in disputa i fatti, i consigli e le deliberazioni del Re; la quale Ruggiero, ritenendo quasi le medesime parole, tolse dalla legge del Codice sotto il titolo de Crimine Sacrilegii, ove gl'Imperadori Graziano, Valente e Teodosio stabilirono il medesimo: nè Ruggiero fece altro che di mutar il nome d'Imperadore, e porvi quello di Re. Ove è degno da notarsi, che le leggi del Codice di Giustiniano a tempo di Ruggiero non aveano vigore o autorità alcuna ne' suoi dominj; ma egli le leggi, che prese da quel volume, volle che s'osservassero come leggi proprie, e non di Principe straniero; non altrimenti che i Goti Re di Spagna, ancorchè dal Codice di Giustiniano avessero preso molte leggi, vollero che il loro Codice, non quello, avesse autorità ne' loro Stati.
Abbiamo l'altra di questo Principe sotto il titolo che siegue de arbitrio Regis, ove si comanda doversi dall'arbitrio del Giudice temperare quelle leggi, che cotanto severamente punivano i sacrileghi, purchè non si tratti di manifesta destruzion di tempj, o violenta frattura d'essi, ovvero di furti di notte tempo praticati di vasi sacri ed altri doni fatti alle Chiese: nei quali casi vuol che si pratichi la pena capitale.