Il Summonte vuole che la terza legge di Ruggiero sia l'altra, che siegue sotto il titolo de Usurariis, e così anche fa il suo traduttore Giannettasio, ma con manifesto errore; poichè quella non è di Ruggiero, ma di Guglielmo II suo nipote, attesochè stabilendosi in essa, che le quistioni degli usurarj riportate alla sua Curia, debbano terminarsi conforme al decreto del Papa ultimamente nella romana Curia promulgato, non si può intendere se non del decreto fatto da Papa Alessandro III nel Concilio di Laterano, che fu a tempo di Guglielmo II non di Ruggiero, come più diffusamente diremo parlando delle leggi di quel Principe; ond'è che nelle edizioni più corrette porti in fronte questa Costituzione Gulielmus, e non Rogerius.

La terza è quella, che si legge sotto il titolo de Raptu, et Violentia monialibus illata, per la quale viene imposta pena capitale a' rattori delle vergini a Dio sacrate, ancorchè non ancora velate, o anche se per motivo di matrimonio l'avessero rapite: fu ancor questa presa dal Codice di Giustiniano[558] ove quell'Imperadore stabilì il medesimo.

Se ne leggono due altre sotto il titolo de Officialibus Reip. Per la prima si stabilisce, che gli Ufficiali, che in tempo della lor amministrazione avranno sottratto il pubblico denaro, siano puniti di pena capitale. Per la seconda vien ordinato che gli Ufficiali che per lor negligenza faranno perdere o diminuire le pubbliche facoltà, siano astretti nella persona e nei beni a resarcire il danno, rimettendo loro per la sua pietà regia altre pene, che meriterebbero.

La sesta l'abbiamo sotto il titolo de Officio Magistrorum Camerariorum, et Bajulorum, ove s'ordina a' Giustizieri, Camerari, Castellani e Baglivi d'esser solleciti a somministrar a' Secreti della Dogana, ed a' Maestri Questori ovvero loro Ufficiali ogni lor consiglio ed aiuto sempre che ne saranno richiesti: la quale fu colle medesime parole rinovata da Guglielmo sotto il titolo de Officio Secreti.

La settima è collocata sotto il titolo de restitutione mulierum nel libro secondo; poichè quella che si legge nel libro primo sotto il titolo de Advocatis ordinandis se bene in alcune edizioni portasse in fronte il nome di Ruggiero, ella però è di Federico II come si vede chiaro dallo stile, e dalle cose che tratta; onde è che in altre edizioni più corrette, non si legge: Rex Rogerius, ma Idem, denotando Federico autor della legge precedente. In questa legge ordina Ruggiero a' suoi Ufficiali, che debbano, quando il bisogno lo richiede e sia conveniente, sovvenire alle donne non leggiermente gravate: la quale essendo molto generale ed oscura; Federico II volle dichiarar i casi, ne' quali alle donne debba darsi aiuto, onde questo Imperadore promulgò un'altra Costituzione, che si legge sotto il titolo de in integrum restitutione mulierum al libro secondo; ove dice: Obscuritatem legis Divi Regis Rogerii avi nostri de restituendis mulieribus editam declarantes, etc.

L'ottava e la nona sono poste sotto il titolo de Poena Judiciis, qui male judicavit. Nella prima si condannano i Giudici a nota d'infamia, e pubblicazione de' loro beni, ed alla perdita dell'ufficio, se con frode e con inganno avranno giudicato contro le leggi; e se per ignoranza, la pena si rimette all'arbitrio del Re. Nella seconda s'impone pena capitale, se per denaro avran condennato alcuno a morte.

La decima, che abbiamo sotto il titolo primo de Juribus rerum regalium del libro terzo, merita maggior riflessione di tutte l'altre; poichè è la prima legge feudale, che abbiano i nostri Principi normanni stabilita nel Regno. Chi prima su i Feudi avesse promulgata legge scritta, fu, come si è detto, l'Imperador Corrado il Salico, che riguarda la lor successione: l'Imperador Lotario alcune altre ne promulgò, ed una fra l'altre molto conforme a questa di Ruggiero de Feudo non alienando; ma siccome le leggi degli Imperadori d'Occidente insino a Lotario, come tutte le altre leggi longobarde comprese in quel volume non isdegnò Ruggiero che s'osservassero nel suo Regno, anche da poi che fu sottratto, e restò independente dall'Imperio, così non volle mai soffrire, che le leggi di Lotario suo inimico avessero alcuna autorità nei suoi dominj; perciò se bene Lotario presso Roncaglia nell'anno 1136 avesse promulgata legge, per la quale veniva proibito a' Feudatari alienare i Feudi, non avendo quella autorità alcuna nel Regno di Sicilia e di Puglia, bisognò che questo Principe, provvedendo alle sue Regalie, ne stabilisse una particolare, ch'è questa, per la quale strettamente si proibisce non solo a tutti i Conti, Baroni, Arcivescovi, Vescovi, Abati, ed altri qualsivoglia che tenessero Feudi o Regalie grandi o piccole che si fossero, di potergli in alcun modo alienare, donare, vendere in tutto o in parte, o in qualunque maniera diminuire; ma anche lo proibisce a' suoi Principi stessi, che erano allora i suoi propri figliuoli, cioè Ruggiero Duca di Puglia, Anfuso Principe di Capua, e Tancredi Principe di Taranto, non potendo in questi tempi, come rapporta Ugone Falcando[559] niuno aspirare a questi titoli di Principe o di Duca, salvo che i figliuoli del Re; e quindi è che Ruggiero in questa Costituzione gli chiama Principes nostros. E questa è quella Costituzione cotanto da Federico commendata, e che poi gli piacque ampliare in tutti gli altri contratti, alienazioni, transazioni, arbitramenti e permutazioni, dando potestà a coloro che senza il suo consenso e licenza alienassero di poter jure proprio rivocargli, siccome oggi giorno tuttavia si pratica, e va per la bocca de' nostri Forensi, appo i quali è molto celebre questa Costituzione di Federico[560], che comincia: Constitutionem divae memoriae Regis Rogerii avi nostri super prohibita diminutione Feudorum, et rerum Feudalium ampliantes, etc.

Non merita minor riflessione la undecima, che si legge sotto il titolo terzo dell'istesso libro terzo; poichè si vede per quella essere stato sempre lecito ai Principi di por freno a' loro sudditi, ed impedirgli, sempre che si recasse danno alla Repubblica, ed alle loro Regalie, di ascendere al Chericato. Così abbiam veduto, che Costantino M. proibì a' benestanti di farlo; e l'Imperador Maurizio vietò a' soldati di farsi Monaci, di che tanto Gregorio M. si doleva, non perchè riputasse di non esser in potestà degl'Imperadori di poterlo comandare, o che la legge fosse ingiusta, come egli stesso con ingenuità confessa, ma per esser di pernizioso esempio chiudere in tal maniera la via dello spirito per mondani rispetti. Ruggiero in questa sua legge temperando un'altra sua Costituzione, per la quale si proibiva affatto a' villani, senza licenza di lor padroni, di poter assumere l'Ordine chericale, stabilì: che solamente que' villani non potessero ascendere al Chericato, i quali per rispetto della lor persona fossero obbligati servire, come sono gli ascrittizi, i servi addetti alla gleba, ed altri consimili; ma que' che sono obbligati servire per riguardo del tenimento, ovvero beneficio del quale furono investiti, non gl'impedisce che anche senza licenza de' lor padroni possano farlo ma in tal caso devono rassegnar prima il beneficio nelle mani de' loro padroni, e poi farsi Cherici.

La duodecima legge di Ruggiero, che è sotto il titolo de dotario costituendo, riguarda ancora i Feudi, ed è la seconda, che questo Principe promulgò sopra di essi. In questa si permette a' Baroni, ed agli altri Feudatari, non ostante la proibizion di alienare, di poter sopra i Feudi costituire alle loro mogli il dotario, a proporzion de' Feudi, che posseggono, e secondo il lor numero e qualità. A' Conti e Baroni, che tengono più castelli si permette ancora di poterne uno assignare alle lor mogli per dotario, purchè però non sia quel castello, donde la Baronia, ovvero il Contado prenda il nome. Così a' Conti di Caserta non sarà lecito dar Caserta per dotario, ma bensì un altro castello del suo Contado; donde i nostri Autori[561] appresero, che l'assenso semplicemente conceduto, non s'estende mai al Capo della Baronia, o del Contado.

La decimaterza, che abbiamo sotto il titolo de matrimoniis contrahendis[562] merita ancora riflessione. Si vede chiaro per la medesima, che a' tempi di Ruggiero non fu reputata cosa impropria de' Principi, stabilire leggi intorno a' matrimoni; nè Giovanni Launojo la trascurò nel suo trattato: Regia in matrimonium potestas[563]; siccome non si dimenticò dell'altra di Federico II che incomincia: Honorem nostri diadematis, a questa conforme. Non ancora i Pontefici romani s'avean appropriata questa autorità, la quale da poi da Innocenzio III[564] e più dagli altri suoi successori fu reputata lor propria, e tolta a' Principi secolari. Sono pieni i Codici di Teodosio e di Giustiniano di queste leggi, ed insino a' tempi di Teodorico Re d'Italia e di Luitprando leggiamo, che essi non solo ci diedero le leggi intorno al modo e forma di contraergli, ma di vantaggio ci stabilirono i gradi ne' quali eran vietati, ed al Principe s'apparteneva di dispensargli; e Cassiodoro ne' suol libri ci lasciò le formole di tali dispense. Ruggiero in questa legge comandò, che i matrimoni dopo gli sponsali, e la benedizion sacerdotale, si dovessero celebrar solennemente e palesemente, proibendo affatto i matrimoni clandestini, in maniera che i figliuoli nati da tali matrimoni non si debbano reputare legittimi, nè succedere perciò a' loro padri, nè per testamento nè ab intestato: lo donne che perdano le loro doti, quasi che nè date, nè matrimonio possa considerarsi in questi contratti, contra la sua legge celebrati. Vuole però che a questo rigore non soggiacciano le vedove; nè abbia luogo ne' matrimoni contratti prima del tempo della promulgazion di questa sua legge. Federico II aggiunse da poi a' Conti, Baroni, ed a tutti gli altri Feudatari un altro legame, che non potessero prender moglie senza sua permissione; ed essendosi ammesse alla succession feudale le femmine, vietò a Baroni sotto pena della perdita de' loro Feudi, di casare le figliuole o nipoti, ovvero sorelle senza sua licenza, affinchè i Feudi non passassero a famiglie incognite, della cui fedeltà il Principe era dovere, che ne fosse informato, come lo stabilì nella Costituzione Honorem nostri diadematis, sotto il titolo, de uxore non ducenda sine permissione Regis.