Andrea d'Isernia, che fu Guelfo e perciò perpetuo detrattore delle gesta di Federico, scrivendo sotto i Re angioini in un secolo dove correvan altre massime, biasimando Federico, alle costui parole Honorem nostri diadematis, aggiunge: imo destructionem animae istius Federici Imperatoris prohibentis per obliquum matrimonia instituta a Deo in Paradiso. Come se all'economia del Principe non s'appartenesse far leggi sopra i matrimoni, e molto più in quelli de' suoi Baroni[565], ed impedirgli sovente, se si conoscessero perniziosi allo Stato, ovvero cagione di discordie interne tra famiglie nobili, e di numerose fazioni; di che i nostri Autori, e Francesco Ramos[566] fra gli altri, hanno trattato ben a lungo. E pur è vero, che non fu Federico il primo, che stabilì questa legge, egli la trovò nel suo Regno, ed il suo primo autore fu Guglielmo detto il Malo. I Baroni non si dolevano della legge, ma dell'abuso, che ne faceva Guglielmo, poichè questo Principe, perchè i Feudi ricadessero al suo Fisco, non mai concedeva la licenza di poter casare le loro figliuole, ovvero la differiva tanto, finchè fatte già vecchie, divenivano sterili, siccome presso Ugon Falcando[567] se ne lagnavano i Grandi del Regno di Sicilia, tumultuando perciò contro Guglielmo. Questa legge fu osservata in Sicilia insino al Regno del Re Giacomo, avendola questo Principe, in un Parlamento ivi tenuto, fatta abolire[568]. E presso di noi durò insino al Regno di Carlo II d'Angiò, il quale in un de' suoi Capitoli[569], stabiliti nel piano di S. Martino, la venne a riformare.
Non meno considerabile è la legge quattordici di Ruggiero, posta sotto il titolo de Administrationibus rerum Ecclesiasticarum post mortem Praelatorum; poichè in lei più cose considerabili si incontrano. Primieramente merita riflessione ciocchè dice Ruggiero, essere tutte le Chiese del suo Regno, e particolarmente quelle, che sono prive del lor Pastore, sotto la sua potestà e protezione. Secondo, che perciò erasi introdotto costume non mai interrotto, o impugnato che morto il Prelato, i Baglivi del Re prendessero la cura ed amministrazione dell'entrate delle medesime, insino che le Chiese fossero proviste; e per terzo non adempiendo i Baglivi la loro incumbenza, secondo le relazioni, che ne avea avute, avea stimato stabilir legge, colla quale comandava, che dopo la morte dei Prelati, non più a' Baglivi si commettesse l'amministrazione e custodia delle Chiese, ma a tre de' migliori, più fedeli e sapienti della Chiesa, i quali debbano invigilare, e custodirle insino che saranno quelle proviste; con distribuire intanto delle rendite una porzione a coloro che servono alle medesime dimorando in esse, e l'altra per le fabbriche, o altro bisogno della Chiesa; ed eletto il Pastore, restituire il rimanente a lui, ovvero dargli conto dell'amministrazione passata. Gli spogli, che si videro da poi introdotti dalla Corte romana per tirar ivi ogni denaro, erano inauditi, e sarebbero stati reputati come destruttori non meno della disciplina ecclesiastica, che del buon governo del Regno: tutto era della Chiesa, e si spendeva per quella, e quel che sopravvanzava, era riserbato al successore. Non vi eran Nunzi o Collettori o Commessari, che appena spirato il Prelato dessero il sacco alla di lui casa, con prevenirlo sovente prima che quegli spirasse[570]. Quindi i nostri Re non meno che quelli di Francia vantavano la Regalia, come infra gli altri la pretese il Re Corrado[571]; e quindi deriva che abbiano sempre presa la cura, ed invigilato che l'entrate delle Chiese non capitino male, e sovente avessero ordinato, che delle medesime si riparassero le fabbriche, si sequestrassero a questo fine, e diedero perciò molti utili e salutari provedimenti, siccome ne' tempi men a noi lontani fecero Ferdinando I d'Aragona, il Re Federico, il Gran Capitano, il Duca d'Alcalà, ed altri che possono vedersi ne' volumi giurisdizionali presso Chioccarello[572].
Nè deve tralasciarsi quel che Andrea d'Isernia[573] notò sopra questa Costituzione di Ruggiero, la qual egli con manifesto errore crede, che fosse di Guglielmo, dicendo che quando ella fu stabilita parve giusta e regolare, perchè allora non era ancor compilato il volume de' decretali; e che sebbene Ruggiero con tanta utilità diede questa providenza, però da poi i Canonisti non hanno voluto ricever queste leggi de' Principi secolari, etiam si pro eis condantur, quia nolunt ut ponant falcem in messem alienam. Ma prima, che uscisse il volume de' decretali, non era stimata cosa impropria de' Principi di stabilir tali leggi, e particolarmente de' nostri Principi, li quali avendo essi fondate quasi tutte le Chiese del Regno di loro patrimonio, era giusto che fossero nella loro potestà e protezione.
La decimaquinta Costituzione di Ruggiero l'abbiamo nel libro terzo sotto il titolo de prohibita in terra demanii constructione Castrorum. Proibisce ne' luoghi demaniali del Re, che niuno possa sotto colore di miglior difesa erger torri, o Rocche; dovendo bastargli per lor sicurezza quelle del Re, o la sua regal protezione. La decimasesta è sotto il titolo de injuriis Curialibus personis irrogatis; per la quale viene a' Giudici imposto, che nel punir l'ingiurie notino diligentemente la qualità delle persone, alle quali si fanno, da chi, in qual luogo ed in che tempo; e se saranno offesi i suoi Ufficiali, si dichiara essersi fatta ingiuria non solamente a costoro, ma anche la dignità sua regale rimanerne offesa.
La legge 17 che è sotto il titolo de probabili experientia Medicorum è la prima, che presso di noi fosse stabilita, intorno ad evitar quanto fosse possibile, que' mali, che l'imperizia de' Medici poteva cagionare. Prima i prudentissimi Romani reputarono, che l'elezione ed approvazione de' Medici, non a' Presidi delle province, ma agli Ordini o Decurioni della città s'appartenesse per quella ragione, che Ulpiano[574] espresse con queste elegantissime parole: Ut certi de probitate morum, et peritia artis, eligant ipsi, quibus se, liberosque suos in aegritudine corporum committant. Ruggiero in questa sua legge ordinò, che niuno potesse medicare, se prima non si presenterà avanti i suoi Ufficiali e Giudici per essere esaminati, e dichiarati abili a quell'esercizio, imponendo pena di carcere e confiscazion de' loro beni, se per se soli senza questo esame temerariamente presumeranno di medicare. Federico II da poi dichiarando più ampiamente questa legge del suo avo, molte altre leggi stabilì intorno a' Medici, per le quali la Scuola di Salerno fu eretta in Accademia, siccome altresì quella di Napoli, ove piacque a questo Principe fondarne un'altra più famosa ed illustre, come diremo quando de' fatti di questo glorioso Augusto ci tornerà occasion di ragionare.
Leggesi ancora sotto il titolo de nova militia un'altra Costituzione di Ruggiero, che è la 18 per la quale vien proibito, che niuno possa esser ascritto alla milizia, se non deriverà da militare schiatta; e parimente che niuno possa esser Giudice o Notajo se i padri loro non siano stati di simile professione. Questa legge da Federico nella Costituzione seguente vien confermata, ed aggiunto ancora, che niuno di vil condizione possa esser ascritto a questi Ufficj, nè possa militare se non fia per lato paterno discendente da soldato. Egli è però vero, che Bartolomeo di Capua ci attesta, che queste Costituzioni a' suoi tempi non erano in osservanza nel Regno di Sicilia, avea però inteso, che così si praticava nel Regno di Francia, donde Ruggiero, per emular gl'istituti di quel Regno, l'apprese. E molto a proposito notò il Summonte, questa seconda Costituzione esser di Federico, non già di Ruggiero, come porta l'iscrizione nella vulgata edizione, vedendosi chiaramente, che per questa vien confermata quella di Ruggiero dal suo nipote Federico: poichè si fa menzione della precedente con quelle parole, contra prohibitionem divae memoriae avi nostri. Oltre a ciò, si conferma da quel, che rapporta Riccardo da S. Germano nella sua Cronaca, ove dice, che Federico nel Parlamento che tenne a S. Germano nel mese di febbrajo dell'anno 1232 tra l'altre sue Costituzioni che fece, vi fu anche quella de militibus; come osservò anche Tutini[575] dell'origine de' Seggi.
La 19 è quella che abbiamo sotto il titolo de Falsariis, per la quale si punisce con pena capitale colui che falsificasse o mutasse le lettere del Re, o il suo suggello. La ventesima è sotto il titolo seguente de cudentibus monetam adulterinam, ove con pena di morte e di confiscazione, si puniscono non solamente coloro, i quali coniassero moneta falsa, ma anche quelli che scientemente la ricevono, o in alcun modo consentono a tanto delitto. La ventesimaprima è sotto il titolo, che siegue de rasione monetae, per la quale vengon a morte parimente dannati, e confiscati i beni di coloro, che ardiranno di tosare, o in qualunque modo diminuire le monete d'oro o d'argento.
Se ne leggono da poi sette altre sotto sette diversi titoli disposte, per le quali varie pene s'impongono a' falsari. La prima scusa coloro, che ignorantemente si saranno serviti d'istromenti falsi. La seconda punisce con pena di falso, chi si vale di testimoni falsi. La terza colla medesima pena condanna quelli che nascondono, tolgono, radono o cancellano i pubblici testamenti. La quarta priva dell'eredità paterna colui che cancella, o nasconde il testamento del padre per succedergli ab intestato. La quinta dichiara che la qualità della persona aggrava e minuisce la pena del falso. La sesta punisce di pena capitale coloro, che avranno, o venderanno veleni, o medicamenti nocivi per alienar gli animi; e per la settima si dispone, che non sarà in tutto fuor di pena colui, che porgerà altrui poculi amatorj, o cibi nocivi, ancorchè per quelli non siasi recato alcun danno: le quali Costituzioni furono da poi da Federico approvate, e più ampiamente distese ne' titoli seguenti.
Nelle leggi, che sieguono di questo Principe, si vede chiaro quanto fra l'altre virtù sue ebbe cura dell'onestà ed onor delle donne. Nella 29 che abbiamo sotto il titolo de poena adulterii, si toglie a' mariti di poter in giudicio accusare d'adulterio le loro mogli, se in lor presenza permetteranno a quelle di trastullarsi co' loro drudi con atti lascivi e disonesti; e nella trentesima, che siegue sotto il titolo de prohibita quaestione foeminae, oltre dell'infamia, minaccia pena grave, e degna de' suoi tempi a que' mariti, che permetteranno alle mogli commettere adulterj.
Non meno piene d'onestà sono l'altre sei, che sieguono; proibisce per la prima alle donne oneste la conversazione colle prostitute, alle quali però vieta, che si possa usar violenza. Per la seconda, de repudiis concedendis, si permette al marito di poter dimandar il libello del repudio alla moglie, mentre che giustamente l'accusa d'adulterio. Per la terza de lenis; si puniscono colle pene istesse dell'adultere quelle, che useranno ruffianesmi per corrompere la castità delle donne. La quarta, confermata da poi da Federico, è terribile contro le madri, che prostituiscono le loro figliuole vergini; oltre della pena de' ruffiani, vuol che lor si tronchi il naso, soggiungendo queste gravi parole: Castitatem enim suorum viscerum vendere, inhumanum, et crudele; ma se mai per se stessa alcuna si sarà prostituita, e la madre avrà solamente dato il suo consenso, si lascia all'arbitrio del Giudice di punirla. Per la quinta sotto il titolo de poena uxoris in adulterio deprehensae, si permette al marito, che possa uccidere la moglie, e l'adultero ritrovandogli sul fatto, senza però interporre intervallo alcuno di tempo alla vendetta; e nella sesta sotto il titolo de poena mariti ubi adulter aufugit, si stabilisce, che se il marito lascerà fuggire l'adultero, e ritenerà la moglie, debba esser punito come ruffiano, purchè senza sua colpa l'adultero scappasse.