Così Ruggiero avendo per queste leggi proveduto all'onestà delle donne, con non minor saviezza provede alla sicurtà degli uomini; si leggono perciò tre altre sue leggi, che sono l'ultime, che abbiamo di questo Principe; e che compiscono il numero di trentanove. Per la prima sotto il titolo de venditione liberi hominis; si riduce in servitù colui, il quale scientemente venderà un uom libero. Per la seconda sotto il titolo de incendiariis, si impone pena capitale contro coloro, i quali fraudolentemente porranno fuoco nelle case altrui. E nell'ultima, s'impone la medesima pena a chi si sarà precipitato da alto, averà menato un sasso, o un ramo senza gridare, o avvisare, onde avesse ammazzato alcun uomo: il rigore della quale fu poi da Federico temperato nella Costituzione seguente.
Ecco come Ruggiero, dopo avere stabilito il suo Regno, lo riordinò con sì provvide ed utili leggi. Ancorchè per alcune di esse si dasse providenza su i matrimonj, su l'amministrazione delle Chiese, sopra i repudj e sopra i Cherici, non perciò erano riputate improprie, a questi tempi, de' Principi secolari. Non ancora s'erano intese quelle querele, che nacquero da poi de' Pontefici romani d'essersi offesa la loro immunità, e che fosse questo un metter la falce nella messe altrui. Cominciarono essi poco da poi pian piano a pretenderlo, e vi diedero l'ultima mano quando Gregorio IX ridotti in un Corpo tutti i rescritti, che servivano alla grandezza romana, ed esteso ad uso comune quello, che per un luogo particolare, e forse in quel solo caso speziale era statuito, ed aboliti tutti gli altri, cavò fuori il decretale, che principiò a fondare e stabilire la Monarchia romana. Ecco parimente, come in questo nostro Reame, alle leggi antiche romane ritenute più per costume, che per leggi scritte, ed alle leggi longobarde, si fossero aggiunte da Ruggiero queste sue Costituzioni, le quali a riguardo delle romane e longobarde erano riputate leggi particolari, siccome quelle comuni ed universali.
§. I. Delle leggi feudali particolari del Regno.
Ma essendosi come altre volte abbiam notato, multiplicate in queste province le Baronie ed i Feudi, siccome in tutta Italia, surse ancora una nuova legge, feudale appellata. Questa nella sua origine fu introdotta per le costumanze de' Longobardi nelle città d'Italia, le quali furono varie e diverse, secondo varie eran le usanze di ciascuna città; tanto che la ragion feudale, prima non poteva chiamarsi, se non che legge non scritta de' Longobardi, onde è, che alcuni saviamente la dissero figlia del tempo, e da' Longobardi introdotta in Italia, non per iscritto, ma per costume; crebbe in cotal guisa da poi, insino che Corrado il Salico, che fu il primo, non pensasse colle leggi scritte ad accrescerla; siccome al di lui esempio fecero da poi gli altri Imperadori suoi successori; onde tutto ciò, che da queste Consuetudini feudali introdotte da' Longobardi, e dalle leggi scritte degli Imperadori surse, fu riputato la ragion comune dei Feudi; poichè in tutta Italia, e da poi in tutta Europa, adattandosi a lei l'altre province, furono quelle Consuetudini e leggi ricevute ed abbracciate. E per questa ragione a riguardo de' Feudi, non vi era differenza alcuna tra quelli, che viveano colle leggi longobarde, e quelli che si governavano colle leggi romane; poichè i Romani non conobbero Feudi, e se alcun Romano era investito di qualche Feudo, era tenuto osservare la legge longobarda, che de' Feudi disponeva, già che dalle romane niente potea ritrarsi.
Questa ragion comune feudale, prima di Ruggiero siccome era egualmente osservata in tutta Italia, così ancora ebbe forza ed autorità in queste nostre Province. Ma ridotte ora da Ruggiero in forma di Regno, e sottratte dall'Imperio, siccome alle leggi comuni romane e longobarde, aggiunse questo savio Principe le proprie, stabilite particolarmente per li suoi dominj, così ancora alla legge comune feudale, volle aggiungervi altre sue leggi feudali particolari, che dovessero osservarsi nel suo Regno, siccome tra le sue Costituzioni che sono a noi rimase, due ne abbiamo osservato attenenti a' Feudi. Seguitando le costui pedate aggiunsero da poi i due Guglielmi suoi successori altre leggi feudali; e finalmente Federico II moltissime altre ne stabilì, che si leggono nel volume delle Costituzioni; onde si fece, che nel nostro Regno altro fosse il Jus comune feudale, che è quello compreso ne' libri feudali, ed altro quello particolare per queste sole nostre province, che incominciandosi da Ruggiero, s'accrebbe da poi da Guglielmo, e più da Federico, e che col correr degli anni da tutti gli altri Re, che ressero questo Regno, fu in quella forma, che oggi si vede ampliato per tante Costituzioni, Capitoli, Grazie e Prammatiche, come diremo a più opportuno luogo. Nel che dovrà avvertirsi; che risedendo nella persona di Federico II la dignità imperiale e regale di Re di Sicilia, quelle sue Costituzioni, che si veggono ne' libri de' Feudi, sono quelle appartenenti al Jus comune de' Feudi; quelle, che sono nel volume delle nostre Costituzioni, appartengono al Jus feudale particolare del Regno di Sicilia.
Ruggiero adunque, siccome fu il primo, che alle romane e longobarde aggiungesse nuove leggi, così ancora fu il primo, che alla ragion comune feudale aggiungesse nel suo Regno nuove leggi feudali particolari, per le quali fu introdotto nuovo costume di succedere a quelli contro le longobarde; e fu perciò, che introdusse il nuovo Jus Francorum, onde da poi presso di noi si rese celebre quella distinzione dei Feudi de Jure Longobardorum et Francorum.
Fra gli altri pregi di questo Principe, è lodato cotanto dagli Scrittori quel suo costume di voler essere informato delle leggi e costumi delle altre Nazioni, e ciò che reputava commendabile, introdurlo nel Regno suo; ma di niuna altra Nazione era egli più amante, quanto della franzese, donde egli traea origine; perciò fu più inchinato d'introdurre nel suo novello Regno tutte quelle usanze, e tutti quegl'istituti, che osservava in quel floridissimo Reame; per questa istessa cagione, come osserveremo quindi a poco, v'introdusse egli i sette Ufficj della Corona, che ivi erano; ed amante pur troppo de' Franzesi, diede gelosia e cruccio a' Siciliani e a' Pugliesi, che si vedevan perciò posposti negli onori a' forestieri[576].
Quindi, come si è detto, trassero l'origine nel nostro Regno i Feudi Juris Francorum, poichè Ruggiero facendo venir spesso dalla Francia Capitani ed altri soldati franzesi, si serviva di loro in tutte le sue ardue imprese, essendo stata sempre questa gente per valor militare riputata sopra tutte le altre; onde Ugone Falcando dice, che perciò soleva Ruggiero fargli venire: Transalpinos maxime, cum ab Normannis originem duceret, sciretque Francorum gentem belli gloria caeteris anteferri, plurimum diligendos elegerat, et propemodum honorandos. E questo costume fu ritenuto anche da poi da' due Guglielmi suoi successori, anzi ne' principj del Regno di Guglielmo II fu cotanto nella sua Corte il favore de' Franzesi, che non si ritenne di crear suo Gran Cancelliero un Franzese, onde si rese numerosa la sua Corte di questa gente con indignazione grandissima de' Nazionali[577].
Per questo avvenne, che militando valorosamente questi Capitani sotto l'insegne di Ruggiero, e de' due Guglielmi, furono da essi investiti di molti Feudi, onde abbandonando la Francia, fermarono in queste province le loro famiglie, non lasciando intanto di vivere secondo i proprj loro costumi, che da Francia portarono; ed insino a' tempi di Federico II lor si permise, che dovessero così ne' giudicj, come in altre occorrenze, esser giudicati secondo i loro patrj istituti e costumi, fra' quali il più considerabile era, che ne' Feudi dovesse succedere il primogenito, esclusi tutti gli altri fratelli minori, non già, come con molta imprudenza si praticava da' Longobardi, secondo i quali venivan tutti ammessi alla successione, dividendo con tanto discapito dello splendore delle loro famiglie i Feudi; una delle principali ragioni, che fu della rovina de' medesimi in queste nostre province, come altrove fu da noi osservato. In tutta la Francia, come ne rendono a noi testimonianza Ottone Frisingense e Cujacio[578], con provido consiglio fu istituito, che i soli primogeniti succedessero ne' Feudi, reputando così potersi conservare lo splendor delle famiglie. Così tutti que' Capitani e soldati franzesi, che furono investiti di Feudi in queste nostre province, ritennero questo costume; e Ruggiero, ed i due Guglielmi, non solamente loro il permisero, ma anche che ritenessero tutti lor altri istituti, tanto che Federico II per toglier le confusioni, che si cagionavano perciò in questo Reame per queste leggi infra di lor difformi, ebbe bisogno di stabilire una Costituzione speziale, che è quella che si legge sotto il titolo de Jure Franc. in judic. subl. per la quale tolse, che ne' giudicj potessero più servirsi di que' loro particolari istituti; e tolse ancora quell'altro lor barbaro costume del duello, per quella sua celebre Costituzione Monomachiam.
Non però tolse, anzi approvò il lor costume, come molto commendabile, che ne' Feudi succedesse il primogenito; quindi avvenne che presso di noi tutti i Feudatarj si distinguessero in Franchi e Longobardi: per Franchi intendendo coloro che viveano intorno alle successioni de' Feudi Jure Francorum, e per Longobardi, quelli che viveano secondo la lor antica usanza, d'ammetter tutti i figliuoli alla successione de' loro Feudi. Era però il Jus Francorum reputato come speziale a riguardo del Jus Longobardorum, ch'era il comune, tanto che scrisse Andrea d'Isernia[579], colui che dice esser Franco, e perciò non dover dividere co' fratelli, allegando una ragione speziale, suo dee esser il peso di provarlo, già che comunemente tutti si presumono vivere secondo il Jus comune de' Longobardi, che stabilisce i Feudi doversi tra fratelli dividere.