Ma non dovea cotanto maravigliarsi Freccia, se a questi tempi il Cappellan maggiore era subordinato al Gran Cancelliere, ed assistesse alla sua Cancelleria; poichè in Francia, come rapporta Pietro di Marca[618], praticavasi lo stesso nella linea de' Re carolingi; nel qual tempo nel palazzo regale presedevano il Maestro del Palazzo per le cose dell'Imperio, ed il Cappellano maggiore, detto ancora Arcicappellano per le cose ecclesiastiche e del Sacerdozio, il quale, come avverte Inemaro, Vice Regis in consessu Episcoporum et Procerum jus dicebat, nisi causae gravitas exigeret Regis praesentiam. E non già a tempo d'Alfonso I d'Aragona, ma molto tempo prima si vede essersi distaccata questa preminenza dall'Ufficio di Gran Cancelliere; e fu quando, avendo Carlo I d'Angiò collocata la sua Sede regia in Napoli, fu destinato uno de' suoi Cappellani per Giudice, il quale esercitasse giurisdizione independentemente dal Gran Cancelliere, sopra tutti gli altri Cappellani e Cherici della Cappella regia onde prese il nome di Protocappellano regio, ovvero di Maestro della Cappella regia, e finalmente di Cappellano maggiore; del cui ufficio, siccome dei simiglianti introdotti da Carlo I d'Angiò nella sua Casa regale di Napoli, dovremo nel Regno suo favellare.

Così in decorso di tempo, passate le grandi e molte prerogative di quest'Ufficiale nella Cancelleria del Re; passata ancora quest'altra nel Cappellan maggiore con totale independenza; oggi non rimane altro al Gran Cancelliero, che il conferir i gradi del Dottorato, in legge, teologia, filosofia e medicina, e la soprantendenza nel Collegio de' Dottori[619]. Ritiene bensì l'onere della porpora, di sedere ne' Parlamenti, e nelle altre funzioni pubbliche ove interviene il Re; ma nel sesto luogo, ed a man sinistra allato del Re dopo il Gran Protonotario, e tra i sette Ufficiali del Regno vien anche annoverato.

§. IV. Del Gran Giustiziero.

L'Ufficio del Gran Giustiziero se bene presso i Franzesi fosse subordinato al Gran Cancelliere, ch'era il Magistrato de' Magistrati e Capo di tutti gli Ufficiali di giustizia, e sotto il Regno di Ruggiero la sua autorità non fosse cotanto ampia; nulladimeno avendo Guglielmo suo successore istituito il Tribunal della Gran Corte, e da poi Federico II, avendo stabilito per più Costituzioni che il Maestro Giustiziero, che a quel Tribunale soprastava, fosse il Capo e supremo sopra tutti gli altri Giustizieri delle province, si fece che questo Ufficio non solo fosse riputato un de' maggiori e più grandi del Regno, ma che occupasse il secondo luogo dopo il Gran Contestabile: per questa cagione egli siede il primo alla sinistra del Re, veste di porpora, ed ha per sua particolar insegna lo stendardo; di che presso noi è ancor rimaso vestigio, poichè in congiuntura di doversi eseguire la condanna di alcuno sentenziato a morte, si caccia questo stendardo fuori di un balcone, in segno dell'autorità del Gran Giustiziero. E quanto più da Federico II, fu innalzato il Tribunal della Gran Corte costituendolo supremo e superiore nel Regno sopra tutti gli altri, ove dovessero trattarsi non solamente le cause civili e criminali, ma anche le cause feudali, delle Baronie, de' Contadi, de' Feudi quaternati, e di più tutte le cause d'appellazioni; ed oltre a ciò non solo volle che si riportassero per via d'appellazione quelle, che si erano agitate ne' Tribunali degli altri Giustizieri delle province, ma anche le cause delegate dal Re; avendo sottoposti alla sua giurisdizione tutti i Duchi del Regno, i Principi e tutti gli altri Baroni; ed in oltre che potesse conoscere anche de' delitti di Maestà lesa: tanto il Giustiziero, che avea la soprantendenza di questo Gran Tribunale, crebbe sopra tutti gli altri Ufficiali della Corona, e Gran Giustiziero meritamente appellossi; e Federico in una sua Costituzione[620] lo chiamò perciò luminare majus, per lo splendore del quale si oscurano gli altri minori, onde è che visitando egli le province, cessano gli altri Giustizieri.

Nel che dovrà notarsi, che sin da questo tempo de' Re normanni si cominciò quella divisione delle province, che oggi in gran parte ancor riteniamo, le quali in questi tempi non aveano nome di province, ma di Giustizierati preso da' Giustizieri, da' quali venivano governate[621]; non altrimenti che ne' tempi dei Longobardi, si dissero Castaldati da' Castaldi, che ne aveano il governo. Infatti abbiamo, ne' tempi del Re Guglielmo II, Tancredi Conte di Lecce Giustiziero della Puglia e di Terra di Lavoro; il Conte Pietro Celano e Riccardo Fondano, essere stati Giustizieri delle stesse province[622]. Così sovente ne' tempi posteriori leggiamo ne' registri rapportati dal Tutino[623], che mandandosi questi Giustizieri nelle province, si nominavano perciò non Magistri Giustizieri, o Magni Giustizieri, a differenza del Giustiziero del Regno, ma di quelle sole province delle quali aveano avuto il governo. Così Giovanni Scotto si disse Giustiziere d'Apruzzo, e Guglielmo Sanfelice Giustiziere di Terra di Lavoro, donde le province presero queste denominazioni, e surse lo Justiziariato di Calabria, lo Justiziariato di Puglia, di Terra di Lavoro ed altri, che oggi province si chiamano; anzi in quest'istessi tempi de' Normanni e de' Svevi ancora, sovente una provincia era governata da due Giustizieri, siccome nei tempi di Guglielmo II nella provincia di Salerno vi erano due Giustizieri, Luca Guarna e Filippo da Cammarota. E nell'anno 1197 abbiamo[624], che Roberto di Venosa e Giovanni di Frassineto furono ambedue Giustizieri della terra di Bari. E nel 1225 Pietro d'Eboli e Niccolò Cicala furono Giustizieri di Terra di Lavoro[625]. Il che da poi da Federico II fu in miglior forma mutato e stabilito, che per ciascuna provincia, fosse uno Giustiziero, il quale dovesse avere un sol Giudice ed un Notaio d'atti, che oggi diciamo Mastrodatti, siccome stabilì nella Costituzione Occupatis al libro primo. Ciò che fu da poi ritenuto dagli Angioini, li quali in ciascuna provincia mandavano un solo Giustiziero, che oggi da noi Preside s'appella.

Chi fosse stato nel Regno di Ruggiero Maestro Giustiziero, non abbiamo, che un sol riscontro nell'Archivio della Trinità di Venosa, in un istromento rapportato dal Tutini, ove si legge che nell'anno 1140 fu Giustiziero dei Re Errico Ollia. Ego Henricus Ollia Dei gratia Regalis Justitiarius; ma ne' tempi de' due Guglielmi suoi successori, così presso Romualdo Arcivescovo di Salerno, come nella Cronaca di Notar Riccardo da S. Germano, se ne incontrano molti; come Roberto Conte di Caserta, Ruggiero Conte di Andria e Luca Guarna, come diremo ne' Regni di questi Principi; onde fassi chiaro l'error di coloro, che reputarono questo Ufficio averlo introdotto nel Regno Federico II. Fu sì bene da questo Imperadore in più sublimità e in miglior forma stabilito per mezzo delle sue molte Costituzioni attinenti a quest'Ufficio, non già che egli fosse stato il primo ad introdurlo, come dalle medesime sue Costituzioni ciascuno potrà conoscer chiaramente. Altre leggi furono da poi promulgate a' tempi degli Angioini intorno all'Ufficio del Gran Giustiziero e molti Capitoli abbiamo sopra ciò di Carlo II, che trattano della sua giurisdizione ed incumbenza; ma dovendo di quest'Ufficiale trattare più ampiamente, quando del Tribunale della Gran Corte della Vicaria farem parola, riserbiam perciò in quel luogo di discorrere così del suo incremento, come della sua declinazione; poichè essendosi in decorso di tempo sotto i Principi aragonesi ed austriaci eretti altri Tribunali, siccome quello della Gran Corte perdè sua antica autorità e dignità, così ancora il Gran Giustiziero restò in gran parte spogliato del suo splendore e delle sue preminenze; tanto che oggi è rimaso solo a titolo d'onore, nè ritiene altro se non la precedenza sopra gli altri Ufficiali dopo il Gran Contestabile, di cuoprirsi di porpora nelle funzioni e celebrità pubbliche, e di godere quelli onori e preminenze che godono gli altri Ufficiali della Corona.

§. V. Del Gran Camerario.

Ciò che nel Regno di Francia era chiamato il Gran Tesoriero, per la soprantendenza, che teneva delle Finanze, presso di noi Gran Camerario appellossi, essendo egli il Capo Ufficiale della Camera de' conti del Re. Prima la sua incumbenza era di aver custodia della persona del Re, dentro la sua Camera accomodare il suo letto, aver la cura e il pensiero di provvedere il Re e i suoi figliuoli di abiti: disponere le sentinelle per custodia della persona del Re nella sua Camera, ordinare gli uscieri, distribuire le vesti per la famiglia del Re, e custodire le gioie ed altri monili preziosi, l'oro, l'argento ed i panni di lana o di seta. Ma la sua principal incumbenza era di ricevere tutto il denaro, che si manda alla Camera del Re; soprantendere a tutti gli altri Tesorieri del Regno, levargli ed in suo luogo sostituire altri. Era ancora sua incumbenza di aver notizia di tutte le ragioni appartenenti al regio Fisco, delle rendite, delle gabelle e di tutti gli Ufficiali. Avea perciò giurisdizione sopra tutti li Tesorieri e Commessari delle province, sopra tutti gli erari e Percettori dell'entrate del Regno, e tenea conto del denaro del Re, che a lui per qualunque cagione era da' Percettori inviato, i quali doveano a lui render conto di tutte l'esazioni ed entrate. Quindi avvenne, che siccome in Francia, essendo li Tesorieri dispersi in tutto il Regno, e la loro carica divisa per le province, fu riputato necessario ergere un Tribunale supremo e generale delle Finanze, dove si formasse lo stato intiero di quelle, e se ne facesse il ripartimento a ciascuno de' Tribunali particolari delle province, e dove finalmente tutto si riportasse: così presso di noi surse perciò un nuovo Tribunale supremo e generale delle Finanze, ove tutto si riportasse: Capo del quale era il Gran Camerario, essendo egli il supremo sopra tutti gli altri Ufficiali, che sono impiegati intorno alle cose fiscali, a' diritti ed alle esazioni, rendite e gabelle del Re, come sono i Camerarj delle province, i Portolani, i Secreti, i Doganieri, gli Erarj ed ogni altro, da' quali egli riceve i conti; onde perciò fu appellato Capo ufficiale della Camera de' conti, che ha molta simiglianza al Comes sacrarum largitionum presso i Romani; e siccome presso coloro più erano gli Quaestores pecuniarum, così ancora presso noi più furono i Tesorieri minori, i Camerarj, i Portolani, i Secreti, i Doganieri ed altri, de' quali era incumbenza di raccogliere il denaro del Re. Questo Tribunale in tempo di Federico II e dei Re della Casa di Angiò si reggeva per li Maestri Razionali nella Corte della Regia Zecca; i quali erano detti Maestri Razionali, perchè la maggior loro incumbenza era di invigilare, affinchè i minori Camerarj, Tesorieri, Doganieri ed altri rendessero ragione della loro amministrazione, e ricevevano perciò da essi i conti dell'esazioni fatte e del denaro che mandavano alla Camera del Re.

Grandi privilegi e prerogative furono concedute dal Re Lodovico d'Angiò e da Giovanna I, a questi Maestri Razionali[626], li quali erano anche chiamati M. Razionali della Gran Corte, ed a' tempi de' Re angioini da' personaggi, che sostenevano queste cariche, si vede quanto chiara ed illustre fosse questa dignità; poichè si legge, che il famoso Andrea d'Isernia, il celebre Niccolò Alunno d'Alife, ed altri insigni Giureconsulti sotto il Re Carlo II, Roberto ed altri Re suoi successori furono Maestri Razionali.

A' tempi posteriori degli Aragonesi, il Re Alfonso II, a questo Tribunale unì l'altro da lui eretto della Summaria, il qual si reggeva per quattro Presidenti legisti e due idioti, dandogli un Capo, che vi presedesse in luogo del Gran Camerario, onde prese il nome di suo Luogotenente[627]. Si vide per ciò questo Tribunale in maggior splendore ed autorità; poichè oltre alla cura del patrimonio regale, gli fu data anche la cognizione delle cause feudali, le quali prima s'appartenevano alla Gran Corte. Surse quindi il nome della Camera Summaria, e Presidenti della Summaria, prendendo tal denominazione (senza che ci andiamo lusingando con etimologie più speziose di summa rei, ovvero rationis, come vaneggia Luca di Penna[628], seguitato a torto da Marino Freccia[629], di che a ragione ne fu ripreso dal Reggente Moles) dalla cognizione sommaria, che doveano prendere sopra i conti, declaratorie, o significatorie, che da' Maestri Razionali si spedivano. Onde siccome appresso i Franzesi questo Tribunale si appella la Camera de' conti, ovvero delle Finanze: così presso di noi per l'istessa cagione fu detta Camera della Summaria. Ciò che maggiormente si conferma da un privilegio dell'istesso Re Alfonso inserito nelle nostre prammatiche[630], dove il Re chiaramente dice, essersi questo Tribunale chiamato della Summaria, quod rationes ipsae in Camera per Praesidentes, et Rationales ibidem ordinatos SUMMARIE viderentur: di che ci tornerà occasione di parlare più ampiamente, quando dell'istituzione di questo Tribunale della Camera seguita nel Regno d'Alfonso I, ci toccherà di favellare.